ISPETTORI DI VIGILANZA INAIL
PREZZO LIBRI DI TESTO 2006/2007
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE
Organo:
INAIL - DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 30 del 14 giugno 2006.
Oggetto: Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza dell'INAIL.
QUADRO NORMATIVO
- Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004: "Razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30".
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 24
giugno 2004: "D.lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e
indicazioni operative".
- Circolare Inail n. 86 del 17 dicembre 2004: "Razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro".
- Circolare Inail n. 61 del 7 novembre 2003: "Regolamento di
disciplina e Codice di comportamento dei dipendenti dell'I.N.A.I.L.: entrata in
vigore 8 novembre 2003".
- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche".
- Protocollo di intesa del 7 aprile 2005 tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, INPS e INAIL.
- Protocollo di intesa del 24 marzo 2006 tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, INPS e INAIL.
Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro hanno sottoscritto un protocollo d'intesa1finalizzato alla
"razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro" 2.
In tale documento si è preso atto anche della necessità di uniformare il
comportamento degli organi ispettivi delle singole Amministrazioni. A tal fine
sono stati individuati i principi e le regole comportamentali comuni che devono
presiedere al corretto svolgimento dell'attività ispettiva, pur nella diversità
e specificità di competenze, poteri e modelli organizzativi.
Il codice di comportamento integra, specificatamente per gli ispettori di
vigilanza, le norme di carattere deontologico e comportamentale già presenti
nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici3 e nel vigente codice di
comportamento dei dipendenti dell'Inail 4.
La rilevanza interna del codice esclude che l'eventuale inosservanza delle
disposizioni comporti conseguenze sul piano della legittimità degli atti emessi
dal personale ispettivo.
Modalità di adozione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Inps e l'Inail hanno
convenuto di adottare5 - ognuno con proprio atto e nel rispetto dell'autonomia
di ciascuna Amministrazione - specifici codici di comportamento del personale
ispettivo ispirati ai principi, alle modalità operative ed ai contenuti
condivisi.
Contenuti
Il Codice è strutturato in quattro capi, riguardanti:
- le definizioni, la finalità e le disposizioni di carattere generale
- i principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro
- le procedure e modalità ispettive
- i profili deontologici.
Si illustrano di seguito le principali disposizioni.
Capo I - Parte generale
Descrive l'ambito di applicazione nonchè le finalità del codice di
comportamento, che nasce dall'esigenza di definire e diffondere i principi
guida per un corretto ed uniforme comportamento del personale ispettivo
nell'esercizio delle proprie funzioni.
Capo II - Principi di comportamento nei confronti dei datori di lavoro
Particolare rilievo assumono:
o lo spirito di collaborazione che deve guidare gli ispettori di vigilanza nei
confronti dei datori di lavoro, principio peraltro già contenuto nel codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, quale criterio informatore generale nei
rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini
o il principio secondo cui, tenuto conto delle finalità e delle esigenze
dell'accertamento, le ispezioni devono essere condotte in modo da arrecare la
minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti
ispezionati
o le disposizioni che riconfermano l'impegno per il personale di vigilanza a
fornire ampia e corretta informazione ai datori di lavoro in occasione degli
accertamenti.
Capo III - Procedure e modalità ispettive
Contiene le indicazioni di carattere più strettamente operativo, alle quali gli
ispettori di vigilanza devono attenersi per assicurare la completezza e
l'accuratezza degli accertamenti, anche al fine di prevenire il contenzioso
amministrativo e giudiziario.
Capo IV - Profili deontologici
Le ultime disposizioni del codice richiamano i principi deontologici, che
devono guidare gli ispettori nella loro attività, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità stabiliti dalla
Costituzione.
Diffusione
Questa circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale con le
modalità indicate nella circolare n. 3/1973.
______________________________
1.Protocollo di intesa del 7 aprile 2005.
2.Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004.
3.D.P.C.M. 28 novembre 2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
4.Delibera commissariale n. 841/2003 e Circolare Inail n. 61 del 7 novembre
2003.
5.Protocollo di intesa del 24 marzo 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegato n.1 alla circolare 30/2006
CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI
ISPETTORI DI VIGILANZA DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUIL LAVORO
CAPO I
PARTE GENERALE
ART. 1
DEFINIZIONI
1. Nel presente Codice:
a) per personale ispettivo si intende il personale inquadrato nel
profilo di ispettore di vigilanza dell’INAIL. Detto personale è dotato di
apposita tessera di riconoscimento che deve essere restituita al momento della
sospensione o cessazione per qualsiasi motivo dalle funzioni ispettive;
b) per vigilanza si intende l’attività svolta dall’Istituto per
garantire la corretta osservanza delle norme in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e di altre disposizioni normative
connesse.
ART. 2
FINALITÀ
1. Il presente Codice risponde all’esigenza di definire e
diffondere i principi guida per un corretto e uniforme comportamento del
personale ispettivo nell’esercizio delle proprie funzioni.
ART. 3
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. I principi di comportamento dettati nel presente Codice
integrano le disposizioni in materia di obbligo di diligenza, lealtà e imparzialità
già contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni emanato con D.P.C.M. Dipartimento Funzione Pubblica del 28
novembre 2000 e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’INAIL adottato
con Delibera Commissariale n. 841 del 4 novembre 2003.
2. Le disposizioni di carattere operativo costituiscono specificazioni e
integrazioni delle disposizioni di legge e delle circolari emanate
dall’Istituto per disciplinare l’attività di vigilanza svolta dal proprio personale
ispettivo.
CAPO II
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO
ART. 4
PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE
1. I rapporti tra il personale ispettivo ed i soggetti
ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto reciproco.
2. Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile
allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle
finalità e delle esigenze dell’accertamento.
ART. 5
PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ
1. Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro
formulato secondo le specifiche modalità impartite dall’Istituto ai vari
livelli di competenza.
2. Il programma può essere modificato previa autorizzazione e con le modalità
fissate al riguardo dall’Istituto.
3. Le indicazioni del programma sono da considerarsi formale disposizione
nonché atto di assoluta riservatezza.
ART. 6
PREPARAZIONE DELL’ISPEZIONE
1. Al fine di evitare inutili rallentamenti durante
l’accertamento ed in rapporto alla tipologia di intervento da effettuare,
l’indagine ispettiva deve essere preceduta da una fase preparatoria diretta a
raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente il soggetto da
sottoporre a controllo.
2. Tale fase preparatoria è espletata dagli ispettori e/o dal personale
amministrativo utilizzando anche le tecnologie informatiche a supporto
dell’attività di vigilanza.
3. In linea generale gli elementi necessari per l’avvio dell’indagine
riguardano:
a) la tipologia di intervento e le motivazioni che l’hanno determinata;
b) l’attività svolta dal soggetto ispezionato e le lavorazioni dallo stesso
dichiarate, con indicazione di eventuali appalti pubblici affidati e
individuazione del C.C.N.L. applicabile;
c) il comportamento contributivo, comprensivo delle informazioni relative alle
regolarità contributive e assicurative rilasciate e a eventuali procedure di
riscossione coattiva in corso;
d) le denunce obbligatorie effettuate, le autorizzazioni concesse e gli
eventuali contratti certificati;
e) i precedenti provvedimenti sanzionatori e verifiche ispettive espletate.
ART. 7
OBBLIGO DI QUALIFICARSI
1. Contestualmente all’accesso, il personale ispettivo deve
qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire
la tessera di riconoscimento.
2. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
ART. 8
PROCEDURA ISPETTIVA
1. Gli accertamenti ispettivi curano, tra l’altro,
l’identificazione delle persone presenti, l’acquisizione delle dichiarazioni,
la rilevazione delle presenze e l’esame dei libri matricola e paga, la
descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del
rischio assicurato e alla sicurezza sul lavoro, il riscontro di quanto sopra
con i documenti di rito, come denunce obbligatorie, registro infortuni, ecc.;
2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari,
tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali del
soggetto sottoposto a controllo.
3. Ove il procedimento ispettivo abbia inizio a seguito di richiesta di
intervento, al fine di agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto
della segnalazione, la richiesta deve essere circostanziata, con dettagliata
descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento attraverso
l’indicazione di eventuali testi e documentazione cartacea.
ART. 9
OBBLIGO DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA ALL’ISPEZIONE
1. Nel dare inizio alla sua attività, il personale ispettivo
ha l’accortezza, innanzitutto, di conferire con il datore di lavoro o con chi
ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le fin......