ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 247/2007
CODICI "ATECO 2007"
Direzione centrale
Direzione
centrale
delle
Prestazioni
Roma, 31-12-2007
Messaggio n. 30923
Allegati 2
OGGETTO:
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Prime
istruzioni.
DIREZIONE
CENTRALE
DELLE
PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE
Allegati
2
OGGETTO:
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Prime istruzioni.
1.
PREMESSA
Sulla
G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007,
n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”
La
predetta legge n. 247 del 2007 ha previsto una serie di interventi in materia
previdenziale e, in particolare, ha modificato i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel
sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004,
n. 243 e ha stabilito una nuova disciplina in materia di decorrenza della
pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con
40 anni di anzianità contributiva.
Il
medesimo provvedimento ha, inoltre, previsto delle ulteriori novità in materia
di perequazione automatica che si aggiungono a quelle già stabilite
dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 2007.
Con il
presente messaggio si fornisce una prima informativa sulle novità introdotte
dalla legge in oggetto, riservandosi di fornire ulteriori approfondimenti
interpretativi della norma in esame con una circolare di prossima emanazione.
2.
NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE
Le novità
introdotte dalla legge in argomento riguardano i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità e, in parte, alla pensione di vecchiaia liquidata
esclusivamente con il sistema contributivo.
Si
premette che tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che
hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007
e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore
antecedentemente al 1° gennaio 2008.
L’articolo
1, comma 1, ha sostituito la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
243 con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007 (allegato 1).
Inoltre:
· l’articolo 1, comma 2, lettera a),
numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l’articolo 1, comma 6,
lettera a), della citata legge n. 243 del 2004;
· l’articolo 1, comma 2, lettera a),
numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l’articolo 1, comma
6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.
Pertanto,
a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel “sistema retributivo
o misto” e i lavoratori rientranti nel “sistema contributivo”, potranno andare
in pensione – rispettivamente di anzianità e di vecchiaia e fermi restando i
requisiti di cui al successivo paragrafo 2.3 - al raggiungimento dei requisiti
di seguito specificati.
2.1.
Lavoratori dipendenti
· Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno
2009, almeno 58
anni di età e 35 anni di contribuzione;
· dal 1° luglio 2009, la Tabella B
ha introdotto il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto
alla pensione si consegue, in presenza di un’anzianità contributiva
minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età
anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato, secondo la seguente
progressione:
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre
2010, la quota
da raggiungere è 95 con un’età anagrafica minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2012 la quota
da raggiungere è 96 con un’età anagrafica minima di 60 a......