IVA SU SPONSORIZZAZIONI
Accertamento delle entrate
Caso A: Sponsorizzazioni "ordinarie"
Caso A: Sponsorizzazioni "ordinarie"
Tutte
le sponsorizzazioni previste dall'art. 43 della legge 449 del 1997 si concretizzano
in due prestazioni che si compensano vicendevolmente.
Da un
lato
lo sponsor fornisce gratuitamente all'ente pubblico beni o servizi, (con
conseguente risparmio delle quote di finanziamento già previste nei capitoli di
spesa ordinaria).
Dall'altro l'ente pubblico
beneficiario della fornitura consente la attivazione di iniziative promozionali
o di immagine (ad esempio mediante la utilizzazione di cartelli pubblicitari o
di altre analoghe iniziative)
Queste
attività di scambio si configurano come operazione permutativa; trova,
quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art.
11 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.
Nel caso
di operazioni permutative, l'imponibile su cui viene applicata l'IVA è pari al
valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio (art. 13, secondo
comma, lett. d) del d.p.r. 633 del 1972).
Per la
determinazione di tale valore normale occorre far riferimento (art. 14,
comma 3, del DPR n. 633/1972):
a) al valore commerciale o di mercato
dell'intervento pubblicitario concesso dell'ente pubblico;
b) al
valore commerciale o di mercato della prestazione o fornitura ceduta
gratuitamente dallo sponsor.
Sia l'ente pubblico che lo sponsor sono pertanto tenuti ad
emettere fattura, indicando il valore normale e ad assolvere tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa sull'IVA.
Caso
B: Sponsorizzazione dei servizi di manutenzione del verde pubblico con
collocazione di cartelli pubblicitari.
In questa
sola specifica casistica, si ipotizza che lo sponsor sia autorizzato ad
installare cartelli che reclamizzano la propria immagine, in cambio della
fornitura gratuita delle attività di manutenzione del verde pubblico.
Se la
installazione dei cartelli riguarda un'area comunale destinata a verde pubblico
che appartiene al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente
interessato, trova applicazione la disciplina sulla tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. n. 507 del 1993.
Conseguentemente,
l'operazione non è rilevante ai fini IVA perché si è in presenza di una entrata
tributaria e non di un corrispettivo.
In questo
caso, pertanto, non si configura un'operazione permutativa.
Tuttavia,
il solo sponsor dovrà comunque emettere una fattura all'Ente per la
prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al
valore normale come sopra definito.
Roma 19
marzo 2003
Domenico
Di Cocco, Aran, DIRETTORE Servizio di contrattazione 3
Pierluigi
Mastrogiuseppe, Aran, DIRIGENTE Servizio di contrattazione 3
Inizio
Agenzia delle Entrate
Direzione
Centrale
Normativa
e Contenzioso
Ufficio
Enti non Commerciali e Onlus
Roma, 23 settembre 2002
Prot. 2002/150657
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento
per le Politiche Fiscali
Ufficio
Studi e Politiche
Giuridico
– Tributarie
(rif.
Nota n 13557 del 26/11/2001
e p.c. al
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto
– Finanze
(rif.
Nota n. 27731 del 25/10/2001)
OGGETTO: IVA- Trattamento tributario applicabile alle operazioni di
sponsorizzazione a favore di pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 43,
commi 1 e 2, della legge n. 449/1997
L'Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha chiesto di
conoscere il trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile alle
prestazioni di sponsorizzazione realizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2,
della legge n. 449/1997.
Dette
disposizioni prevedono, tra l'altro, che:
"1.
Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di
realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati,
le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di
lucro, costituite con atto notarile.
2. Le
iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di
interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra
l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa
rispetto agli stanziamenti disposti ….".
In
particolare, la suddetta Agenzia ha fatto presente che per applicare le citate
disposizioni sono individuate alcune condizioni quali:
- l'iniziativa sponsorizzata sia collegata ad
un preciso stanziamento di bilancio;
- la
sponsorizzazione deve determinare un risparmio rispetto allo stanziamento;
- le
spese sostenute dallo sponsor siano inserite all'interno di programmi di spesa
ordinari.
Per comprendere meglio la fattispecie la medesima Agenzia, a
titolo meramente esemplificativo, ha rappresentato il caso di un comune che ha
tra le sue funzioni quella di assicurare la manutenzione di un'area destinata a
verde pubblico. Ad inizio anno il medesimo comune, nel provvedere a stanziare i
relativi fondi sul proprio bilancio di previsione, stabilisce uno stanziamento
di lire 300 milioni. Durante la fase gestionale lo stesso ente locale decide di
applicare la disposizione di cui al citato art. 43. Pertanto, a seguito di
gara, il comune individua uno sponsor il quale assume l'obbligo di provvedere
per l'intero anno alla manutenzione dell'area e, sostanzialmente, gestisce,
curando i rapporti con l'impresa che svolge il servizio e corrispondendo ad
essa il relativo compenso, l'esecuzione del medesimo servizio. In cambio lo
sponsor ottiene di poter collocare sulla medesima area uno o più cartelli
pubblicitari.
Pertanto,
mediante l'intervento dello sponsor, il comune realizza un risparmio,
quantificabile nei 300 milioni di lire che lo stesso ente aveva stanziato nel
proprio bilancio revisionale, da destinare eventualmente ad incentivi per il
personale ed ad altre finalità istituzionali.
In
relazione alla fattispecie prospettata la richiamata Agenzia ha chiesto di
conoscere se sussista in capo al comune ed allo sponsor l'obbligo di emissione
della fattura rispettivamente per la sponsorizzazione (in caso affermativo come
il valore della sponsorizzazione debba essere quantificato ai fini fiscali) e
per il servizio di manutenzione dell'area.
Al
riguardo, la scrivente osserva che la fattispecie rappresentata si configura
dal punto di vista fiscale, agli effetti dell'IVA, come operazione permutativa
riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 11, primo comma, del DPR
26/10/1972, n. 633, il quale dispone che "Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o
prestazioni di servizi o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono
effettuate.".
Nel caso
prospettato vengono effettuate prestazioni di servizi che non hanno per
corrispettivo delle somme di denaro bensì si compensano vicendevolmente.
In
particolare, dette prestazioni di servizi, che vengono realizzate a reciproco
compenso, consistono da parte dello sponsor nell'obbligo di curare la
manutenzione dell'area verde e da parte del comune nel permettere
l'installazione dei cartelli pubblicitari.
A tal
riguardo, l'art. 13, secondo comma, lett. d), del menzionato DPR n. 633/1972,
prevede che i corrispettivi, sostituenti la base imponibile IVA, sono determinati
"per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei
beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;".
Pertanto,
la scrivente ritiene che, sussistendo i presupposti impositivi (soggettivi ed
oggettivi) per ognuna delle operazioni considerate, le stesse, ai sensi del
citato art. 11 del DPR n. 633/1972, devono essere assoggettate al tributo in
maniera separata ed autonoma. Conseguentemente, con riferimento anche a quanto
previsto dal citato art. 13 del DPR n. 633/1972, sia il comune che lo sponsor
sono tenuti ad emettere fattura, ai sensi dell'art. 21 del citato DPR n.
633/1972, in relazione all'operazione attiva da ciascuno effettuata, indicando
il valore normale così come determinato dall'art. 14, terzo comma, del medesimo
DPR n. 633/1972.
Tutto ciò
premesso, codesto Dipartimento valuterà se l'installazione dei cartelloni
pubblicitari effettuata dallo sponsor possa configurare eventualmente una
occupazione di suolo pubblico e come tale dar luogo ad una entrata di natura
meramente tributaria quale la TOSAP. Invero, se dovessero verificarsi detti
presupposti verrebbe meno anche l'impostazione innanzi descritta, in quanto
l'installazione dei cartello pubblicitari, in presenza di entrata tributaria e
non di un mero corrispettivo, non sarebbe rilevante agli effetti dell'IVA e,
conseguentemente, non si verificherebbe neanche la prestazione permutativa, di
cui al citato art. 11 del DPR n. 633/1972.
IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Busa
Inizio
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento
per le Politiche Fiscali
Ufficio
Studi e Politiche Giuridico Tributarie