L'AGENZIA DEI SEGRETARI NON PUO' PORRE VINCOLI ALLE CONVENZIONI
CERTIFICAZIONI CONTO BILANCIO 2005
R E P U B B L I C A I T A L
I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- Prima Sezione -
composto dai magistrati:
Reg. Sent. n. 2739/06
Reg. Gen. n. 738/06
- Alfredo GOMEZ
de AYALA - Presidente
- Paolo LOTTI - Referendario
- Richard GOSO - Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 738/2006, proposto dai comuni di SAN
SECONDO DI PINEROLO, SCALENGHE, FENESTRELLE e PEROSA ARGENTINA, in persona dei
rispettivi sindaci in carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio
Barosio e Teodosio Pafundi, elettivamente domiciliati presso lo studio del
primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;
contro
l’AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Emanuele Gallo e
Antonello Langiu, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Torino, via Pietro Palmieri n.40;
per
l’annullamento, previa sospensione,
-
della
delibera 3.3.2006, n. 29, del C.d.A. dell’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali – sezione regionale del
Piemonte, con la quale non è stata presa “… in esame la convenzione di
segreteria San Secondo di Pinerolo – Scalenghe – Fenestrelle – Perosa Argentina
in quanto è in contrasto con il punto n. 2 lett. a) del dispositivo della
deliberazione n. 37/2004 così come modificato dalla delibera C.d.A. n. 12/2005
…”;
-
della
delibera 4.2.2005, n. 12, del C.d.A. dell’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali – sezione regionale del
Piemonte;
-
di
ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Vista l’istanza cautelare proposta in
via incidentale dagli enti ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Giudice relatore alla camera di
consiglio del 5 luglio 2006 il referendario Richard Goso;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Rilevato in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazioni assunte dai rispettivi organi
consiliari, i comuni di San Secondo di Pinerolo, Scalenghe e Fenestrelle
approvavano una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni di segreteria.
Successivamente, aderiva alla convenzione anche il
Comune di Perosa Argentina.
Il Comune di San Secondo di Pinerolo, in qualità di
ente capofila, comunicava quindi alla sezione regionale del Piemonte
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali (che di seguito sarà indicata, per brevità, quale “Agenzia”) gli
atti di approvazione della convenzione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, però,
con deliberazione n. 29 del 3 marzo 2006, stabiliva di non prendere in esame la
convenzione predetta in quanto asseritamente contrastante con il punto 2,
lettera a), della propria deliberazione n. 37/2004, come modificata dalla
deliberazione n. 12/2005.
Mediante gli atti deliberativi da ultimo citati,
l’Agenzia aveva provveduto a disciplinare la costituzione delle convenzioni di
segreteria fra comuni, ponendo specifici limiti alla facoltà di
convenzionamento degli enti in rapporto alla loro consistenza demografica (allo
scopo di evitare che l’accordo tra un numero di comuni troppo elevato o tra
comuni troppo grandi potesse contrapporsi all’efficiente esercizio delle
funzioni del segretario comunale).
Nel caso di specie, la convenzione fra tre comuni appartenenti
alla terza classe demografica (San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Perosa
Argentina) e un comune della quarta classe (Fenestrelle) contrastava con le
“linee guida” approvate dall’Agenzia che ammettevano il convenzionamento di
quattro comuni solamente nel caso in cui appartenessero tutti alla classe 4ª.
Il diniego dell’Agenzia era, quindi, comunicato ai
comuni interessati con lettera del 31 marzo 2006, successivamente pervenuta ai
richiedenti.
Con il ricorso in trattazione, i comuni di San
Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Perosa Argentina e Fenestrelle impugnano il
provvedimento negativo n. 29/2006 nonché la deliberazione presupposta n.
12/2005, chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione
dell’esecuzione, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:
I) nei confronti della delibera C.d.A. 3.3.2006, n.
29, dell’Agenzia regionale dei segretari comunali: violazione di legge, con
particolare riguardo all’art. 10-bis della
legge 7.8.1990, n. 241. Comunque, violazione del principio di trasparenza
dell’azione amministrativa e difetto di istruttoria.
II) Nei confronti della delibera C.d.A. 4.2.2005, n.
12, dell’......