LA CORTE DEI CONTI COMPETENTE PER I DANNI ERARIALI
IMPUTAZIONE INTROITI DERIVANTI DA SERVIZI IN CONCESSIONE
Sentenza 272/2007
Sentenza 272/2007
Giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA
INCIDENTALE
Presidente BILE
Relatore MADDALENA
Udienza Pubblica del 05/06/2007
Decisione del 04/07/2007
Deposito del 13/07/2007
Pubblicazione in G. U.
18/07/2007
SENTENZA N. 272
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Franco BILE Presidente
-
Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE SIERVO "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza del 30 marzo 2006 dalla Corte dei conti – sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia, nel giudizio di responsabilità
amministrativa promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia nei confronti di Facchini Carlo,
iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n.
24, prima serie speciale, dell'anno 2006.
Visto
l'atto di costituzione di Facchini Carlo;
udito nell'udienza
pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
udito l'avvocato Mario
Viviani per Facchini Carlo.
Ritenuto in fatto
1. ¾
Con ordinanza del 30 marzo 2006, la Corte dei conti – sezione giurisdizionale
per la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione,
dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui,
applicato «in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni unite della
Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice
ordinario e quelli devoluti al giudice contabile», comporterebbe la sospensione
del processo contabile instaurato, nei confronti delle medesime persone e per i
medesimi fatti, dopo l'emanazione della sentenza penale di primo grado che
abbia pronunciato sulla domanda civile proposta in quella sede dalla
amministrazione pubblica.
2. ¾
La rimettente Corte dei conti riferisce che, nel corso di un giudizio di
responsabilità, il convenuto ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità
dell'atto di citazione della Procura regionale per essere stato questo emanato
nonostante la già intervenuta condanna per gli stessi fatti, emessa dal giudice
penale di primo grado, al risarcimento del danno in favore della
amministrazione pubblica danneggiata (Consorzio interprovinciale per la tutela
e la salvaguardia delle acque del lago di Varese) ivi costituitasi parte civile
ovvero, in via subordinata, la sospensione dell'azione contabile sino alla
definizione del pendente giudizio penale.
2.1. ¾
In ordine alla rilevanza della questione, il giudice rimettente evidenzia che
«effettivamente» la Procura regionale agisce per il risarcimento del medesimo
danno all'immagine già richiesto, in relazione ai medesimi fatti, dal predetto
Consorzio, costituitosi parte civile nel giudizio penale.
Il rimettente riferisce, inoltre, che,
prima della proposizione della azione di responsabilità in sede contabile, è
stata emanata la sentenza penale di primo grado, la quale ha condannato
l'imputato al risarcimento pure di questo danno, rinviandone però a separata
sede la liquidazione, e che, per quanto gli consta, sarebbe allo stato pendente
il giudizio penale di appello.
2.2. ¾
Il giudice rimettente, aderendo alla prospettazione in via subordinata del
convenuto, ritiene che nella fattispecie debba trovare applicazione la
sospensione prevista dall'articolo 75, comma 3, cod. proc. pen.; sennonché egli
dubita della legittimità costituzionale di questa disposizione, in riferimento
all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione per le ragioni appresso
indicate.
2.3. ¾
Quanto alla applicabilità alla fattispecie de
qua della sospensione prevista dal predetto articolo 75, comma 3, il
giudice rimettente sostiene:
a) che la norma censurata comporta
necessariamente la sospensione del giudizio civile instaurato dopo la sentenza
penale di condanna di primo grado, che abbia pronunciato anche sulla domanda
civile in esso proposta, giacché l'azione proposta nelle due sedi è la medesima
e si intende evitare la duplicazione dei giudizi;
b) che se, come affermato dalla
giurisprudenza costante (costituente “diritto vivente”) della Corte di
cassazione, l'esercizio dell'azione civile in sede penale da parte
dell'amministrazione danneggiata esclude, una volta formatosi il giudicato, la
proponib......