LA NOMINA DEL SEGRETARIO DEVE ESSERE MOTIVATA
OBBLIGO DI GARA PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO
R E P U B
B L I C A
I T A L I
A N A
N.2706/2005
Reg. Dec.
N. 6041 Reg.
Ric.
Anno 1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 6041/1999, proposto dal Comune di Sessa
Aurunca, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Laudadio ed elettivamente domiciliat presso il signor Luigi Gardin in Roma, Via Mantegazza, n. 24;
contro
il dott. Nicola Laurenza, rappresentato e difeso dall'avv.
Augusto Cortelloni ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Marco Miccinelli in Roma, Duilio, n. 7;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania, Sez. V, n. 1169/1999.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. Nicola
Laurenza;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica
udienza del 1° marzo 2005 la relazione del consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per
le parti, l’avv. Ciociola per delega dell’avv. Laudadio e l’avv. Cortelloni