LA PATENTE A PUNTI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ MISTA: PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO
DELL'INTERNO
Circolare n. 300/A/1/41236/109/16/1
Roma, 4 febbraio 2005
OGGETTO: Sentenza della Corte
Costituzionale n 27/2005 - Illegittimità costituzionale parziale del comma 2,
dell'articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive per l'applicazione della
disciplina della patente a punti.
1. Premessa.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12-24
gennaio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – I Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005,
ha dichiarato la parziale illegittimità dell’articolo 126 bis, comma 2, del
Codice della Strada.
Nello specifico la Corte ha dichiarato l’illegittimità del
comma 2, dell’art. 126-bis del Codice della Strada [1], nella parte in cui
dispone che: <<nel caso di mancata identificazione di questi (ndr: cioè
del conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta
giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione>>,
anziché <<nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario
del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di
polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione>>.
La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta,
come si è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità
di decurtazione dei punti nei confronti dell’obbligato in solido a cui il
verbale sia stato notificato quando non è identificato il conducente.
A corollario della decisione, la Corte ha peraltro
affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata sentenza, che
<<l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per
violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario
precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati
personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione
pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, C.d.S.>>
L’obbligato in solido, perciò, è sempre tenuto a fornire
le generalità del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo
nelle sanzioni previste dall’art 180, comma 8 C.d.S. se non vi provvede nei
termini stabiliti.
In altri termini, la Corte, nel definire l’ambito di
applicazione del citato comma 2 dell’articolo 126 bis, ha, in definitiva,
considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui è stata
commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante
della persona giuridica proprietaria di un veicolo.
2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione
della patente a punti.
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità
della norma e della predetta interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale
ed al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente
a punti, si rende necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura già
in essere:
a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di
pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, se il conducente non è
stato identificato, al proprietario del veicolo ovvero al locatario,
all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio, deve essere
richiesto di fornire, all’organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le
generalità della persona che era alla guida al momento del fatto;
b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali
notificati all’obbligato in solido, deve essere precisato che, se i dati non
vengono forniti entro 30 giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si
applicherà a suo carico la sanzione prevista dall’art 180, comma 8, C.d.S (pagamento
di una somma da euro 357 a euro 1433).
c) come già previsto per il legale rappresentante della
persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell’art 180 C.d.S si applica
a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui
fornisca all’organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di
risalire all’identità della persona che si trovava alla guida al momento della
commessa violazione.
3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti
relative ad illeciti già accertati.
Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di
contestazione di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata
effettuata la comunicazione all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida
gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di
pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le
comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato
compiutamente identificato.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza
sui provvedimenti di decurtazione già registrati nell’Anagrafe Nazionale degli
Abilitati alla Guida di cui all’art. 226, comma 10, C.d.S. ovvero già
comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure
operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti
si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile.
4. Modifiche alle direttive già impartite.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere
apportate le seguenti modifiche alle direttive già impartite da questo
Dipartimento con le note n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 e n.
300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.
4.1 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del
12 agosto 2003.
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003
[2], il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è
identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è
identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi
era effettivamente alla guida.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma
ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla
guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo
delegato.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale
rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca
indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si
applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi
casi, l’art. 126-bis C.d.S impone all’organo di polizia stradale che non
ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all’applicazione
delle sanzioni dell’articolo 180, comma 8, C.d.S."
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003,
il quarto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:
"Per l’art. 126-bis, comma 2, C.d.S, la sottrazione
dei punti non è possibile quando il conducente, quale responsabile della
violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di
contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di
obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 C.d.S, con l’invito a far
conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al
quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale
notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: "La
violazione dell’art. ..... C.d.S determina la decurtazione di n. .... punti.
Entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale, la S.V. è
invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che, al
momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida con l’avvertenza
che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, saranno
applicate a suo carico le sanzioni previste dall’art. 180, comma 8,
C.d.S.".
Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003,
il quinto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente:
"Qualora la violazione sia commessa da un
neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal
precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio
previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo:
"La decurtazione prevista per ciascuna violazione è
stata raddoppiata perché la S.V. è munita di patente da meno di 3 anni".
4.2 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del
14.9.2004.
Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004 [3], il
primo paragrafo del punto 2 è sostituito dal seguente:
" Come indicato al punto 3 della circolare n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2,
dell’art. 126-bis, C.d.S, come risulta riformulato per effetto della sentenza
dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui
il conducente non sia stato identificato al momento dell’accertamento
dell’illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario
del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di
contestazione, ha l’obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del
mezzo al momento dell’accertamento."
Il testo coordinato delle richiamate note sarà
disponibile, quanto prima, anche nel sito internet della Polizia di Stato
all’indirizzo www.poliziadistato.it.
Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per
conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai
Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
per il Capo della Polizia
Firmato (Piscitelli)
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