LA POLIZZA ASSICURATIVA E' EQUIPOLLENTE ALLA FIDEIUSSIONE BANCARIA
GIURISDIZIONE PER LE CONTROVERSIE RSU
REPUBBLICA
ITALIANA N.
6774/05 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1885 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale Quinta
Sezione ANNO 2005
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1885 del
2005, proposto dalla Soc. CE.R.IN s.r.l., con sede in Bitonto(BA) (P.I.
03861120727), in persona dell’Amministratore unicao, legale rappresentante in
cica, Sig. Giuseppe Colapinto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.
Alberto Romano, Francesco Baldassarre e Giovanni Pesce, con domicilio eletto
presso lo studio del primo, in Roma, Viale XXI Aprile n. 11,
contro
il Comune di Casamassima (C.F.
80012570729), in persona del Sindaco in carica, prof. Domenico Vito De Tommaso,
rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Paccione, del Foro di Bari, con
domicilio eletto in Roma, Via Cosseria, n. 2,
e nei
confronti
della Soc. EUROGEST s.r.l.,
corrente in Rutigliano, in persona del legale rappresentante in carica, Geom.
Vito Redavid, rappresentta e difesa dall’Avv. Felice Eugenio Lorusso, con
domicilio, ai fini del presente giudizio, presso la segreteria del Consiglio di
Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro n.13
per la
riforma
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia, Sez. I, n. 60/2005 del 13 gennaio 2005;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima e della
controinteressata Soc. Eurogest;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 28 giugno 2005, il Consigliere Chiarenza
Millemaggi Cogliani; uditi!Fine dell'espressione imprevista,
altresì, gli Avv.ti Romano, Baldassarre!Fine dell'espressione imprevista,
Paccione e B.Panariti, quest’ultimo in sostituzione dell’Avv. Lorusso;
Pubblicato
il dispositivo n. 417/2005;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T
T O
1. Con sentenza n. 60/2005 del 13 gennaio 2005, la Sezione
I del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, aderendo alle tesi dei
resistenti, Comune e controinteressata - ha dichiarato irricevibile e, per
differente profilo, inammissibile il ricorso proposto dalla attuale appellante
avverso la sua esclusione dalla gara per il servizio di riscossione coattiva
delle entrate comunali ICI e TARSU e per la gestione ordinaria e straordinaria,
disposta dalla Commissione di gara sulla considerazione della irregolarità
della cauzione provvisoria offerta mediante polizza assicurativa, piuttosto che
mediante fideiussione bancaria, come espressamente previsto dall’art. 21 del
capitolato speciale.
Il
giudice di primo grado ha ritenuto tardivo il deposito del ricorso notificato a
mezzo posta, assumendo quale dies a quo
la data di spedizione del ricorso medesimo ed inammissibile l’impugnazione
dell’art. 21 del capitolato speciale che non annovera fra le modalità di
costituzione della cauzione provvisoria, la polizza assicurativa, per avere il
rappresentante legale della società concorrente sottoscritto una dichiarazione
di piena adesione alla clausola, così prestandovi acquiescenza.
2.
Avverso la suddetta sentenza propone appello l’interessato, sottoponendo a
censura il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo
grado è pervenuto alla decisione, sia nella interpretazione ed applicazione
della regola processuale, relativa al deposito del ricorso, sia anche nel
conferire valore e significato di acquiescenza della clausola lesiva, alla
sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del capitolato, in assenza
della quale non avrebbe potuto partecipare alla gara. In ogni caso, tale ultima
evenienza non sarebbe idonea ad incidere sulla questione di merito, in quanto
sussisterebbe equivalenza legale fra polizza assicurativa e fideiussione
bancaria, ai fini della costituzione della cauzione nelle pubbliche gare,
indipendentemente dalla clausola del capitolato che non la prevede, senza
comunque escluderla, e che pertanto andrebbe interpretata in conformità alla legge;
essa non sarebbe stata, comunque, immediatamente impugnabile, derivando la
lesione non dalla sua formulazione, bensì dalla interpretazione datane dalla
Commissione di gara. Nel merito il ricorso di primo grado meriterebbe
accoglimento sulla base delle censure dedotte in primo grado ed in questa sede
riproposte.
Si
sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata, resistendo
all’appello.
Successivamente la causa, chiamata
alla pubblica udienza del 28 giugno 2005, è stata trattenuta in decisione.
D I
R I T T O
1.
L’appello è manifestamente fondato.
2.
Evidente è l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado nel computare il
termine per il deposito muovendo dalla data di spedizione da parte
dell’Ufficiale giudiziario, tramite il
servizio postale e non, invece, da quello in cui si è perfezionata la consegna
del piego (o l’ultima consegna, trattandosi di pluralità di intimati)) da parte
dell’addetto al servizio postale, all’indirizzo del destinatario.
A
quanto pare, l’errore è stato indotto, oltre che da un lettura forzata della
sentenza della Corte costituzionale 28 novembre 2002, n. 477, anche
dall’orientamento espresso, in argomento, da questa stessa Sezione, con la
decisione 6 ottobre 2003 n. 5897, la quale è però, allo stato, abbondantemente
superata da riflessioni ulteriori della giurisprudenza su tale specifico
aspetto della questione, a seguito degli approfondimenti conseguenti alla
applicazione che, dell’istituto (dopo l’intervento della Corte costituzionale),
è stata fatta dalla Corte Suprema di cassazione e degli insegnamenti desumibili
da successive pronunce della stessa Corte costituzionale (n. 28 del 23 gennaio
2004 e n. 107 del 2 aprile 2004).
La
lettura corretta della prima pronuncia del giudice delle leggi sulla illegittimità
delle norme che, in materia di notificazione, ne facevano decorrere gli
effetti, nei confronti dell’istante, dal suo perfezionamento, deve essere
effettuata tenendo nel debito conto ciò in cui è stata fatta risiedere
l’illegittimità costituzionale, ovvero il far ricadere, sul soggetto che
richiede (o nell’interesse del quale è richiesta) la notificazione, gli oneri
di attività materiali sottratte alla sua disponibilità. Ovviamente ciò non
implica anche che tali oneri debbano ricadere sul destinatario ......