LA PROTEZIONE CIVILE PRENDE LE DISTANZE DAL "PACCHETTO SICUREZZA"
DEFINIZIONE DI AREE E TARIFFE DEI PARCHEGGI
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile Circolare 10
marzo 2009 n
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile
Circolare 10 marzo 2009 n. 18461
OGGETTO: Organizzazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6,
comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 «Misure urgenti
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di
atti persecutori».
SINTESI: Il dipartimento
della Protezione civile prende le distanze dal pacchetto sicurezza. Nella
circolare n. 18461 del 10 marzo scorso, infatti, inviata alle Regioni, alle
Prefetture e all'Associazione nazionale dei Comuni, si sottolinea la differenza
tra le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato che operano nel
sistema della Protezione civile e la possibilità concessa dal Dl 23 febbraio
2009 n. 11 ad associazioni di cittadini non armati di segnalare alle Forze di
Polizia situazioni di pericolo della sicurezza urbana o di disagio sociale.
Niente ronde antistupro e iniziative simili, insomma, per i volontari della
Protezione civile, cui la legge consente esclusivamente lo svolgimento di
attività volte alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività
necessaria e indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi
(articolo 3 comma 1, della legge 225/1992). Compiti di ordine pubblico e
sicurezza, quindi, non rientrano tra quelli che possono essere svolti dai
volontari delle emergenze straordinarie, che sono anche diffidati dalla
circolare n. 18461 a utilizzare impropriamente uniformi, simboli o emblemi o
altri mezzi distintivi o attrezzature destinati a finalità di protezione
civile. La circolare del dipartimento, infine, ricorda che l'articolo 6 del Dl
23 febbraio 2009 n. 11 elenca le attività specifiche che possono essere svolte
dalle associazioni di cittadini in tema di sicurezza, nonché la procedura per
ottenere le necessarie autorizzazioni. (A.V.)
A seguito
dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene
opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di
volontariato che espletano la propria attività nell'ambito del sistema di
protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.
Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed
opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266;
legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari
(decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno
garantito il sostegno, anche economico, della capacità operativa ed il
consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.
Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e
confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006;
DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il
Dipartimento della protezione civile ha già affermato il principio che l'azione
del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua
ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente
espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività «volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle
popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi» (art. 3 comma 1, della
legge n. 225/1992).
Le suindicate finalità costituiscono, ad un tempo, il già ampio orizzonte
operativo nel quale può svilupparsi l'attività delle menzionate organizzazioni,
nonché il limite oltre il quale non è consentito spingersi a meno di
contraddire l'essenza del volontariato di protezione civile.
I commi da 3 a 6 dell'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11
contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validità degli
indirizzi già impartiti.
Al riguardo, è utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni
operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la
materia della protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile
rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost.,
secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sul piano
organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali
materie è affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell'interno per
l'ordine pubblico e la sicurezza).
Allo scopo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6, comma 3 del
citato decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai sindaci, d'intesa con
i Prefetti, di avvalersi della «collaborazione di associazioni tra cittadini
non armati» per «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio
sociale».
Appare di tutta evidenza come la norma delinei un contesto di riferimento nuovo
e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: è
evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono
arrecare «danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale» e
gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell'art.
2 della legge n. 225/1992.
Le diversità sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le
associazioni cui si riferisce il menzionato decreto legge vengono, inoltre,
sottolineate negli ulteriori commi dell'art. 6 citato:
dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove
associazioni, distinta da quella già esistente per le organizzazioni di
volontariato di protezione civile;
dall'attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo
sul nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformità a quanto previsto
per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate
a provvedere le regioni e le province autonome;
dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonché
delle modalità di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta,
ad un decreto del Ministro dell'interno, con procedura distinta e difforme,
anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 194/2001;
dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali
registri, di essere «destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a
carico della finanza pubblica», tranne che in limitate e determinate eccezioni,
escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di
protezione civile;
dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di
volontariato e di protezione civile.
In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione
all'associazione ex art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo
personale da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di
volontariato di protezione civile è, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto
dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di
associazione.
Deve essere però assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di
protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la
sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi
uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione
civile.
Si invitano le regioni e province autonome, l'Associazione dei comuni d'Italia
per il tramite dei sindaci, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo e
le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la
massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale
partecipazione alle attività di controllo del territorio disciplinate dall'art.
6 del decreto legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti
alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o
albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di
uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonché di mezzi ed
attrezzature destinati a finalità di protezione civile comporterà l'avvio della
procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti
elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle
responsabilità per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche
dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le
valutazioni di competenza.
......