LA "VIA" ANALIZZA IL SACRIFICIO AMBIENTALE IN RAPPORTO ALL'UTILITÀ SOCIO-ECONOMICA
Esproprio beni tutelati
N
N. 04246/2010 REG.DEC.
N. 02622/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2622/2008, proposto dalla
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Federico Tedeschini e Viviana Fidani, elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Roma, largo Messico n. 7;
contro
LAGOCASTELLO IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Salvatore Sica e Guido Anastasio Pugliese, elettivamente domiciliato presso lo
studio del primo in Roma, piazza della Libertà n. 20;
nei confronti di
COMUNE di MANTOVA, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Stefania Masini e Stefano Nespor ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via della Vite n.
7;
PARCO NATURALE DEL MINCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
della LOMBARDIA - BRESCIA – Sezione I, n. 1161 del 7 dicembre 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune
di Mantova e della Lagocastello Immobiliare s.r.l. ed il contestuale appello
incidentale da quest’ultima proposto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno
2010 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini,
Masini e Cinti su delega dell’avvocato Sica;
FATTO e DIRITTO
1. L’impugnata sentenza - Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia - Brescia – Sezione I, n. 1161 del 7 dicembre 2007 –
per quanto di interesse ai fini del presente giudizio:
a) ha respinto, con dovizia di argomenti, tutte le
censure proposte dalla Lagocastello Immobiliare s.r.l. (in prosieguo la
società), nei confronti dell’ordinanza comunale n. 187 del 2005 recante
l’ordine di sospensione dei lavori per la realizzazione delle opere necessarie
ad attuare un vasto piano di lottizzazione, fondato anche sulla mancanza della
positiva verifica di fattibilità ai fini della valutazione di impatto
ambientale ex art. 1, co. 6, d.P.R. 12 aprile 1996;
b) per la medesima ragione ha respinto le censure
proposte nei confronti del successivo diniego di permesso di costruire alcuni
edifici previsti dal piano attuativo (n. 21483 in data 31 luglio 2006);
c) ha accolto unicamente le doglianze mosse nei
confronti del decreto regionale n. 2749 del 13 marzo 2006 che, a conclusione
della procedura di verifica preliminare prevista dall’art. 1, co. 6, d.P.R. 12
aprile 1996 cit., cui si era assoggettata la società nelle more del giudizio,
ha ritenuto che il programma costruttivo proposto da quest’ultima dovesse
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.);
è stato censurato l’operato dell’Amministrazione regionale laddove, a fronte di
asserite carenze nella documentazione presentata, ha ritenuto non già di
domandare chiarimenti al privato istante, ma puramente e semplicemente di
assoggettare il progetto a v.i.a., con ciò violando i principi di
partecipazione al procedimento e di leale cooperazione fra P.A. e amministrati
nonché quello di economicità.
2. La regione Lombardia ha impugnato la su menzionata
sentenza del T.a.r. deducendone l’erroneità per i seguenti motivi:
a) insufficiente e contraddittoria motivazione della
sentenza, laddove non ha considerato la congruità e correttezza della
determinazione siccome espressamente riferita alla necessarietà della
sottoposizione a v.i.a. in ragione delle dimensioni dell’intervento (oltre 10
ettari, situati in area urbana);
b) insufficiente motivazione della sentenza sotto
altro profilo, essendo indicati nel provvedimento regionale i profili di
criticità rilevati che avrebbero orientato per un approfondimento mediante
v.i.a.;
c) omessa motivazione su questione di diritto
rilevante: non è stato considerato il termine perentorio di sessanta giorni
imposto per la pronuncia sulla richiesta avanzata dalla società, ex art. 10
d.P.R. 12 aprile 1996 cit., e la finalità della determinazione, avuto riguardo
alla insufficienza degli elementi per escludere la v.i.a.;
d) erronea interpretazione dell’art. 10 cit., tenuto
conto della natura altamente discrezionale del giudizio di assoggettamento o
meno di un progetto a v.i.a.
3. Si è costituita in giudizio la società che ha
dedotto l’inammissibilità, per assoluta genericità, e l’infondatezza
dell’appello principale; con riferimento esclusivo al capo 14 della sentenza,
ha proposto appello incidentale; sostiene che il T.a.r. muovendo dal concetto
di “area urbana” e richiamando le conclusioni dell’esperto di parte architetto
Pigozzi (enunciate al punto 13 dell’impugnata sentenza) – secondo cui
l’insediamento n. 1 (centro storico di Mantova) e quello contrassegnato dal
numero 3 (comprendente il sito della Lagocastello e gli abitati di Frassino,
Lunetta, Virgiliana e il complesso industriale del petrolchimico),
costituirebbero aree urbane distinte in ragione della interruzione
rappresentata dal corso del Mincio, sì da configurare l’intervento di cui
trattasi quale progetto di sviluppo in espansione di area esistent......