LE INFORMATIVE ON-LINE DEVONO ESSERE CHIARE E PRECISE
CODICI TRIBUTO PER GLI IMMOBILI VENDUTI DALLO STATO AI COMUNI
Internet: informative chiare e consenso libero
Internet:
informative chiare e consenso libero
Il Garante impone ad una società che fornisce servizi on line di cambiare il
proprio modello contrattuale
Nel momento in cui un cittadino compila un modulo cartaceo o on line, o
comunica i suoi dati per telefono per richiedere la fornitura di un servizio,
deve ricevere informazioni chiare e precise sull'uso che si farà dei dati
personali che lo riguardano e deve poter esprimere un consenso libero e non
condizionato. Lo ha disposto il Garante, accogliendo il ricorso di un utente
che contestava, tra l'altro, la poca chiarezza dei modelli on line, che aveva
compilato al momento della registrazione sul portale di una società che
fornisce servizi in Internet, e il continuo invio di messaggi pubblicitari
indesiderati.
La società, che fornisce anche servizi gratuiti (tra i quali accesso alla rete,
caselle di posta elettronica, spazio web per un sito personale), dovrà
sospendere immediatamente l'invio di materiale pubblicitario al cliente che non
ne aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale adeguandola
alla normativa in materia di protezione dei dati personali. In attesa della
sottoscrizione delle nuove clausole contrattuali, dovrà inoltre astenersi da
ogni trattamento dei dati personali del ricorrente per finalità di profilazione
commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi di marketing e promozionali.
Nel corso del procedimento il Garante ha accertato che le informative presenti
sul sito web della società non permettevano a chi intendeva registrarsi di
esprimere scelte libere, consapevoli e, soprattutto, non contraddittorie tra
loro. La società chiedeva, infatti, all'utente un consenso "omnibus",
a suo dire facoltativo, ma dal quale faceva dipendere la fornitura dei servizi.
Il consenso in alcuni casi ingiustificato veniva chiesto anche per finalità non
previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. E'illegittimo
infatti, come faceva la società, chiedere l'"autorizzazione" del
cliente per una eventuale trasmissione di dati all'autorità giudiziaria, quando
questa, nei casi previsti dalla legge è comunque doverosa a prescindere dalla
volontà del cliente. Così come non è giustificato chiedere il consenso per
finalità di fatturazione commerciale quando le utenze fornite sono gratuite.
Non è corretto, poi, chiedere il consenso senza dare all'utente la possibilità
di esprimerlo liberamente. La società, attraverso un'unica sottoscrizione,
chiedeva invece anche l'autorizzazione a definire il profilo commerciale
dell'utente e ad utilizzalo per finalità di marketing e promozionali.
Con un autonomo procedimento il Garante verificherà altri profili di liceità
del trattamento dei dati in particolare per quanto riguarda il sistema di
analisi degli accessi alla rete e delle modalità utilizzate per rilevare le
attitudini commerciale dei clienti.
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