LE NORME SULLA PERFORMANCE NON SI APPLICANO ALLE EX IPAB
Minimali di retribuzione dei collaboratori
Con il quesito in
oggetto, in relazione alla risposta ai quesiti formulati in tema di
applicabilità del D. Lgs. n. 150/2009 alle I.P.A.B. trasformate in Aziende
pubbliche di servizi alla persona, è stato chiesto di precisare se anche le
I.P.A.B. non trasformate – in assenza della disciplina regionale di riferimento
– non rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 150/2009,
analogamente alle Aziende pubbliche di servizi alla persona.
Risposta
Considerato che, secondo
quanto previsto dagli articoli 5 e 16 del D. Lgs. n. 207/2001, le I.P.A.B. si
sarebbero dovute trasformare in Aziende pubbliche di servizi alla persona
ovvero in associazioni o fondazioni di diritto privato entro due anni
dall’entrata in vigore del decreto legislativo e che, con riferimento al
periodo transitorio previsto per il riordino, l’articolo 21 del medesimo
decreto prevede che alle Istituzioni “seguitano ad applicarsi le disposizioni
previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà
dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente
decreto legislativo”, la Commissione, anche alla luce dei principi espressi
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 396/1988, è dell’avviso che anche
le I.P.A.B. in attesa di trasformarsi in conformità al D. Lgs. n. 207/2001, non
essendo comprese nel novero delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del D. Lgs. n. 165/2001, non rientrano nell’ambito di applicazione del D.
Lgs. n. 150/2009.
La Commissione,
richiamando l’orientamento espresso con riferimento alle Aziende pubbliche di
servizi alla persona, ribadisce che è comunque rimessa alla valutazione delle
singole Istituzioni l’opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi
del D. Lgs. n. 150/2009, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle Regioni
di appartenenza ai sensi degli articoli 16 e 31 del decreto medesimo.
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