LE NOVITÀ DEL COLLEGATO LAVORO
Patto di stabilità: rispetto obiettivi 2009
SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI
1167–B
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 3 marzo 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 23,
24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 di un disegno di legge d’iniziativa del
Governo, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei
deputati:
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Art. 1.
(Delega
al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano
i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la
possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato
con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori
dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma
3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Restano ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti decreti
legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di
cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1 recano, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora
nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano
scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria
prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di
presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Art. 2.
(Delega al Governo per la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero della salute)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli
enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di
vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società
rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le
funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura
amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai
princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e
all’organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche
disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell’Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell’Istituto per
gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa;
b)
razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento,
previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti
vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo
1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore
strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c) ridefinizione del
rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in
particolare, per i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e
direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e,
per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive
adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero della salute, specifiche direttive all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza
dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di
appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l’effettivo
coordinamento in materia previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte
dall’ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
d) organizzazione del
Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di
finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in
base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
e) previsione
dell’obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle
disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente
articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli
stessi.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria
competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il
Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla
riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il
Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle
Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine,
i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, quest’ultimo è prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei decreti
legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri
organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale
della salute, mediante l’emanazione di regolamenti adottati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a)
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b)
razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee;
c) limitazione del
numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle
strettamente indispensabili all’adempimento delle funzioni riguardanti la
tutela della salute;
d) diminuzione del
numero dei componenti degli organismi.
Art. 3.
(Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive)
1. All’articolo 3 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I componenti della
Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale
nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:
a) cinque componenti
designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) cinque
componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
d) un componente
designato dal CONI;
e) un componente
designato dall’Istituto superiore di sanità;
f) un ufficiale del
Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».
2. Il comma 2 dell’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 86, è abrogato.
Art. 4.
(Misure
contro il lavoro sommerso)
1. All’articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni
già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro
1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150
per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro
1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti
regolarmente occupato per un periodo ......