LE OFFERTE ANOMALE VANNO VALUTATE IN CONTRADDITTORIO
Limiti all'installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. IV – Ordinanza 31 luglio 2002 n. 3245 – Pres. Trotta, Est. Saltelli – ACOP
– Appalti Costruzioni Progettazioni s.r.l. (Avv.F. Francario) c. Ministero
della Difesa (Avv. Stato D. Ranucci) e Ditta Costruzioni Zinzi s.r.l. (Avv. G.
Vitello).
Per l’annullamento
Dell’ordinanza del TAR
LAZIO, ROMA, Sezione I BIS n. 2747/2002, resa tra le parti, concernente APPALTO
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PALAZZINA VOLO ECC. C/O AEROPORTO GROSSETO;
Visti gli atti e documenti
depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di
reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio di:
DITTA COSTRUZIONI ZINZI S.R.L.
MINISTERO DELLA DIFESA
Udito il relatore Cons.
Carlo Saltelli e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato D.
Ranucci, gli avvocati F. Francario e L. Di Raimondo su delega dell’avv. G.
Vitello;
Rilevato che il bando di
gara prevedeva espressamente che la valutazione delle offerte anomale sarebbe
avvenuta ai sensi dell’art. 21, co. I bis della legge 11.2.1994 n. 109, il
quale richiama espressamente l’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14.06.93;
Che pertanto la verifica
dell’anomalia andava espletata in contraddittorio, come precisato dalla
sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 27 novembre 2001 (in causa C-285/99
e C-286/99) con riguardo alle giustificazioni fornite circa la specifica
composizione delle offerte;
P.Q.M.
Accoglie l’appello
(Ricorso numero: 5706/2002) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza
impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado e ordina
all’Amministrazione appaltatrice di procedere alla verifica dell’anomalia
dell’offerta in contraddittorio, secondo le puntuali indicazioni contenute
nella sentenza 27 novembre 2001 della Corte di Giustizia (Sez. VI).
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 30 luglio 2002.
Depositata il 31 luglio
2002.
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