LE SPECIFICHE TECNICHE DEVONO CONSENTIRE PARITA' DI ACCESSO
NUOVE REGOLE PER L'EMISSIONE DEGLI SCONTRINI
Autorità per la vigilanza
Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori ,
servizi e forniture
Parere n. 158 del 20.12.2007
PREC462/07
Oggetto: istanza di parere per la
soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006 presentata dalla Geosec s.r.l. – intervento di
consolidamento del terreno di fondazione del palazzo municipale. S.A. Comune di
Monfalcone (Go)
Il
Consiglio
Vista la
relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
In data 27 luglio 2007 è pervenuta
all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’impresa GEOSEC s.r.l
chiede l’avviso dell’Autorità sulla controversia insorta con il Comune di
Monfalcone in relazione all’affidamento indicato in oggetto, espletato a mezzo
cottimo, per un importo di € 51.408,00.
L’impresa istante, invitata a
presentare offerta, ha inteso non poter procedere con la formulazione della
stessa, in quanto nella documentazione progettuale si richiedeva espressamente
l’esecuzione dell’intervento mediante l’utilizzo di una determinata tecnologia
brevettata o similare e, nel contempo, si chiedeva l’accettazione senza riserva
delle condizioni d’appalto, i cui contenuti – modalità di esecuzione,
caratteristiche del prodotto, modalità di collaudo e validazione - erano
vincolati alle rivendicazioni brevettuali del metodo di intervento richiesto.
Nel corso dell’istruttoria,
l’impresa istante ha formulato una istanza di parere integrativa, nella quale
si chiede all’Autorità di chiarire la portata del termine “equivalente” nelle
locuzioni di cui all’articolo 68 del d. Lgs. n. 163/2006.
In sede di istruttoria
documentale, la S.A. ha rappresentato che i concorrenti, sulla base del computo
metrico e dell’elenco prezzi, avevano la possibilità di valutare tutte le voci
riscontrate e/o mancanti e, di conseguenza, di adeguare l’offerta alle proprie
tecnologie iniettive.
La S.A. ha inoltre rappresentato
che, ai sensi dell’articolo 68 del d. Lgs. n. 163/2006, ricade sul concorrente
l’onere della prova in merito alla dimostrazione che le soluzioni dallo stesso
proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche.
Ritenuto in diritto
Ai sensi dell'articolo 68 del D.
Lgs. n. 163/2006, le specifiche tecniche di appalto devono consentire pari
accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati alla concorrenza (comma 2) e, a meno di non essere giustificate
dall'oggetto dell'appalto, le dette specifiche non possono menzionare una
fabbricazione o provenienza determinata, né far riferimento a un'origine o
produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune
imprese o prodotti (comma 13).
Pertanto, l'eventuale indicazione
di marchi o prodotti deve essere collegata a diciture quali "o
equivalente" ovvero "tipo", significative della volontà
dell'amministrazione di utilizzare il marchio o la denominazione del prodotto
solo a titolo esemplificativo, per meglio individuare le caratteristiche del
bene richiesto.
Con la determinazione n. 2/2007, l’Autorità ha dettato indicazioni in materia di ostacoli tecnici
nell’ambito degli appalti pubblici, evidenziando come l’articolo 68, comma 3,
lettera b), del d. Lgs. n. 163/2006, prevede la possibilità per la
stazione appaltante di descrivere le caratteristiche richieste in termini di prestazioni
o di requisiti funzionali, il che accentua la possibilità di offrire
prestazioni formalmente difformi da quella a base di gara, ma a questa
equivalenti.
Ne discende che attraverso il concetto di equivalenza di
cui al citato articolo 68, si concretizza l’apertura al mercato degli appalti
nei confronti di quegli operatori economici che usano sistemi e prodotti
analoghi a quelli individuati dalla stazione appaltante.
Nel caso in esame, le specifiche tecniche, pur effettuando
un puntuale riferimento ad una tecnologia brevettata, recano la dicitura “o
similare”, e, al tempo stesso, riportano le caratteristiche tecnico funzionali
richieste al prodotto similare: pertanto, consentono la presentazione di una
offerta di tecnologie iniettive equivalenti a quelle richieste.
Si deve, inoltre, tener presente che, se l’impresa istante
avesse partecipato all’appalto con la propria tecnologia, la stazione
appaltante sarebbe stata tenuta all’applicazione della previsione di cui al
comma 4, del citato articolo 68, che dispone che le stazioni appaltanti non
possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti offerti non sono
conformi alle specifiche di gara, se nella propria offerta il concorrente dà la
prova che la sua proposta è effettivamente equivalente a quella richiesta.
Sulla base di quanto sopra, la fattispecie in esame non
presenta riflessi restrittivi e discriminatori per la libera concorrenza.
In base
a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in
motivazione, che la procedura posta in essere dal Comune di Monfalcone è
conforme all’articolo 68, del d. Lgs. n. 163/2006.
Il
Presidente Relatore f.f.
Guido Moutier
Depositato
presso la segreteria del Consiglio in data
21 dicembre 2007
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