LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DALLA GARA SE MANCA IL "BUSINESS PLAN"
SEGRETARI: PIENAMENTE PENSIONABILE L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
REPUBBLICA
ITALIANA N.4964/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7163
REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) ANNO 2007
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7163/07
Reg. Gen., proposto da INSIEL S.p.A., in persona del legale rappresentante in
carica, in proprio e nella qualità di mandataria dell’a.t.i. costituita con
LINE SYSTEM SERVICE s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco
Scanzano e Corrado Diaco, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma,
via XXIV Maggio n. 43;
CONTRO
EUTELIA S.p.A. (già EUNICS
S.p.A.), in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella
qualità di mandataria del r.t.i. costituendo con Protom S.p.A., e PROTOM
S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentate e difese
dagli Avv.ti Pierluigi Piselli e Claudio De Portu, elettivamente domiciliate
presso i medesimi in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 13;
Regione Campania, in persona del
Presidente in carica della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza 12 giugno 2007 n.
6073 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sezione I,
resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti l’atto di costituzione in
giudizio ed il ricorso incidentale dell’appellata;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 giugno
2008, relatore il consigliere Angelica Dell’Utri Costagliola, uditi per le
parti gli Avv.ti Scanzano e De Portu;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
F A T T O
Con atto notificato il 3 ed il 7 settembre 2007 e depositato
il 12 seguente la Insiel S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria
dell’a.t.i., costituita con Line System Service s.r.l., aggiudicataria
dell’appalto concorso indetto dalla Regione Campania per la realizzazione del
centro servizi tecnologici (C.S.T.) per le imprese agroalimentari della
Campania, ha appellato la sentenza 12 giugno 2007 n. 6073 del Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sezione I, con la quale, su ricorso
delle Eunics S.p.A. e Protom S.p.A., partecipanti al costituendo raggruppamento
temporaneo classificato al secondo posto della relativa graduatoria finale,
sono stati annullati il decreto dirigenziale 28 giugno 2006 di aggiudicazione
definitiva e gli atti sottostanti.
L’appellante,
premesso che la Eunics lamentava la mancanza di dichiarazione dei requisiti di
partecipazione della Insiel S.p.A. (1), la mancanza di dichiarazione del
fatturato specifico della Line System s.r.l. (2), la mancanza di sottoscrizione
di parti dell’offerta tecnica (3), l’assenza o insufficienza del “piano
operativo” e del business plan
nell’offerta tecnica (4), l’erroneità nell’attribuzione dei punteggi (5), e che
il TAR ha accolto in parte i motivi quarto (quanto all’insufficienza del business plan) e quinto (quanto
all’attribuzione di p. 4/10 per qualità e completezza del business plan), mentre ha respinto le altre doglianze, a sostegno
dell’appello ha dedotto:
1.- Error in iudicando. Erronea e omessa considerazione della sentenza
in ordine alla presunta violazione degli artt. 7 e ss. del capitolato speciale,
sotto il profilo della valutazione dell’offerta tecnica presentata
dall’aggiudicataria. Corretta e regolare presentazione del documento business plan da parte dell’a.t.i.
Insiel. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato. Difetto di motivazione su punto decisivo della controversia.
2.- Error in iudicando. Erronea valutazione dell’art. 4.1 del
disciplinare tecnico, sotto il profilo dell’interpretazione dei documenti
richiesti alle partecipanti.
3.- Ulteriore error in iudicando in ordine all’attribuzione del punteggio di
4/10. Errata valutazione degli atti di gara.
4.- Error in iudicando. Mancata ed erronea applicazione del principio
del favor partecipationis. Mancata
valutazione della corretta interpretazione dell’art. 4.1 da parte della
commissione di gara.
Con
atto notificato i giorni 30 ottobre, 5 e 7 novembre 2007, depositato il 2
novembre 2007, la Eutelia (già Eunics) S.p.A. e la Protom S.p.A hanno proposto
appello incidentale, sostenendo la fondatezza dei propri motivi originari
secondo, terzo e - integralmente – quarto e quinto, e con memoria del 9
seguente hanno svolto controdeduzioni. Con memoria del 12 novembre 2007 parte
appellante principale ha confutato il ricorso incidentale. Con ulteriore memoria
del 22 maggio 2008 le appellate ed appellanti incidentali hanno ancora
sostenuto la correttezza di quanto ritenuto dai primi giudici. Infine, con
memoria del 29 maggio 2008 le appellanti principali hanno insistito per
l’accoglimento del proprio gravame e la reiezione di quello avversario.
All’odierna
udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
Com’è
esposto nella narrativa che precede, forma oggetto degli appelli – principale
ed incidentale – in esame la sentenza 12 giugno 2007 n. 6073 del Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sezione I, con la quale è stato
accolto il ricorso proposto da Eunics S.p.A. e Protom S.p.A., partecipanti al
costituendo raggruppamento temporaneo classificato al secondo posto della
graduatoria finale dell’appalto concorso indetto dalla Regione Campania per la
realizzazione del centro servizi tecnologici (C.S.T.) per le imprese
agroalimentari della Campania, avverso il decreto dirigenziale 28 giugno 2006,
di aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’a.t.i. Insiel S.p.A. e
Line System Service s.r.l., nonché gli atti sottostanti.
In
particolare, il primo giudice ha ritenuto fondati il quarto motivo, nella parte
in cui si lamentava che il progetto tecnico dell’aggiudicataria fosse privo del
business plan, richiesto a pena di
esclusione, e comunque il quinto motivo, formulato in subordine, di illogicità
ed altri profili di eccesso di potere in relazione al punteggio attribuito
all’aggiudicataria, in relazione all’avvenuta valutazione da parte della
commissione giudicatrice del detto business
plan con 4 punti anziché con zero punti. Tanto nel rilievo che il documento
presentato dall’a.t.i. non rispondesse alle prescrizioni della lex di gara in quanto costituito da un
semplice schema o mera dichiarazione di intenti con elencazione di contenuti
futuri, da sviluppare in seguito.
In
primo luogo le appellanti principali, nel premettere che in realtà il TAR non
avrebbe accolto il quarto motivo, quanto piuttosto il quinto, contestano
ovviamente tali conclusioni, opponendo – in estrema sintesi – che le
prescrizioni accennate fossero tali da richiedere la redazione e la
presentazione non di un business plan
compiuto, ma appunto dell’impegno alla sua redazione da parte
dell’aggiudicataria, sicché il documento in questione non poteva essere
considerato mancante o incompleto.
Al
riguardo, la Sezione ricorda che l’art. 7, lett. a), del capitolato speciale
d’appalto, per quanto qui interessa, dispone: