LEGITTIMA L'INDIZIONE DELLE GARE PER IL GAS
Limiti di età nei concorsi
AS674 - COMUNE DI GROTTAMMARE (AP) - DISTRIBUZIONE DEL GAS
AS674 - COMUNE DI
GROTTAMMARE (AP) - DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE
Roma, 4 febbraio 2010
Dott. Luigi Merli
Sindaco
Oggetto: richiesta di parere in materia di
concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale.
Signor Sindaco,
in relazione alla richiesta di parere
pervenuta in data 22 dicembre 2009 e relativa alla proroga prevista
dall’articolo 23, comma 4 del decreto legge n. 273/2005, convertito in legge n.
51/2006, nonché alla possibilità di indire una gara per la concessione del
servizio di distribuzione del gas nelle more della definizione degli ambiti
territoriali minimi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai
sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, così come deliberato nell’adunanza
del 27 gennaio 2010, esprime le seguenti considerazioni.
Il parere richiesto solleva una prima
problematica riguardante l’interpretazione della disciplina speciale del
periodo transitorio per gli affidamenti e le concessioni dei servizi di
distribuzione del gas naturale rientranti nell’ambito di applicazione della
normativa in materia di metanizzazione del Mezzogiorno (art. 23, comma 4, del
D.L. n. 273/2005, convertito nella L. n. 51/2006), con particolare riferimento
alla sua applicazione anche nei casi in cui l’ente locale, e di conseguenza il
concessionario, abbiano beneficiato del finanziamento previsto dall’art. 11
della legge n. 784/1980 per la realizzazione solo di un tratto esiguo di rete.
Premettendo che esula dai compiti di questa
istituzione fornire un’interpretazione autentica delle norme vigenti o entrare
nel merito di casi specifici sui quali è chiamata ad esprimersi la
giurisprudenza amministrativa, la questione rileva sotto un profilo antitrust
nella misura in cui ha ad oggetto l’interpretazione estensiva di norme che,
dilatando l’arco temporale di affidamento della concessione in assenza di gara,
prolungano nel tempo il differimento dell’applicazione dei principi di
concorrenzialità e liberalizzazione nel settore del gas.
Al riguardo si osserva che un’interpretazione
volta ad includere nell’ambito di applicazione del beneficio di una gestione
dodicennale qualsiasi intervento anche esiguo sulla rete configge con la ratio
e il carattere eccezionale dell’art. 23, comma 4 della legge n. 51/2006.
Infatti, se lo scopo dell’art. 23, comma 4 citato è quello di consentire, in
via del tutto eccezionale, che gli impianti siano gestiti per almeno dodici
anni dagli stessi soggetti che li hanno realizzati, in base all’esigenza di
tener conto del tempo necessario per la costruzione delle reti, non appare
proporzionato e ragionevole accordare tale favore relativamente a qualsiasi
intervento finanziato, a prescindere dalla sua reale entità. Di conseguenza,
con le cautele rese necessarie dal fatto che la norma non risulta di agevole
lettura, allo stato, l’Autorità riterrebbe preferibile, sotto il profilo
concorrenziale, l’adozione di un’interpretazione strictu sensu della norma in
parola. Per quanto riguarda la seconda questione, ovvero la possibilità di
esperire le procedure di gara da parte degli enti locali nelle more della
determinazione degli ambiti territoriali minimi da parte del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni,
si osserva che l’Autorità, conformemente alla giurisprudenza amministrativa che
finora si è pronunciata sulla questione1, ritiene che, pur essendo certamente
auspicabile, sotto il profilo dell’efficienza delle gestioni, l’espletamento di
gare sulla base di ambiti territoriali minimi, l’interpretazione orientata a
sostenere il blocco delle gare fino alla determinazione di detti ambiti si
ponga in contrasto con il principio comunitario di concorrenza, la cui
attuazione attraverso un atto ministeriale potrebbe essere rinviata ad un
futuro incerto, con il rischio di ritardare ulteriormente il completamento del
processo di liberalizzazione nel settore del gas. Pertanto, pur in presenza di
un quadro normativo estremamente incerto, l’Autorità ritiene preferibile
propendere, quantomeno, per la soluzione della facoltatività, lasciando liberi i
Comuni di decidere se indire le gare o se attendere la definizione degli
ambiti.
Il presente parere sarà pubblicato sul
Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di
riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal
ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.
1 Cfr. Sentenze del TAR Lombardia Brescia n.
730/08; n. 582/08; n. 566/08; n. 322/2009; n. 1221/2009. Cfr. anche ordinanza
del Consiglio di Stato del 30 settembre 2008 n. 5213.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
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