LEGITTIMA LA FISSAZIONE DI MINIMI TARIFFARI
CASELLARIO INFORMATICO SICUREZZA CANTIERI
Ordinanza 352/2006
Ordinanza 352/2006
Giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE
Relatore
MAZZELLA
Udienza Pubblica del
10/10/2006
Decisione del 25/10/2006
Deposito del 30/10/2006
Pubblicazione in G. U.
Massime:
30726 30727
30728
ORDINANZA N. 352
ANNO
2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO
"
- Romano VACCARELLA
"
- Paolo MADDALENA
"
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA
"
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA
"
- Gaetano SILVESTRI
"
- Sabino CASSESE
"
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12-ter, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), promossi con due
ordinanze del 22 settembre 2004 dal Consiglio di Stato sui ricorsi proposti dal
Comune di Conegliano ed altri e dalla Provincia di Treviso contro l'Ordine degli
ingegneri della Provincia di Treviso ed altri, iscritte ai nn. 947 e 948 del
registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visti gli
atti di costituzione del Comune di Firenze ed altra, della Provincia di
Treviso, dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso, del Consiglio
nazionale degli ingegneri nonché l'atto di intervento del Consiglio nazionale
degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori e del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli
avvocati Angelo Clarizia per il Comune di Firenze ed altra, Andrea Manzi per la
Provincia di Treviso, Gabriele Maso per l'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Treviso, Francesco Braschi per il Consiglio nazionale degli
ingegneri, Massimo Luciani per il Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori e l'avvocato dello Stato Claudio Linda
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che a seguito dell'impugnazione - da parte di varie categorie professionali - del decreto del Ministro della giustizia,
emanato in data 4 aprile 2001, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
e recante l'aggiornamento degli onorari spettanti a diverse categorie di
professionisti per le attività di progettazione ed altre previste dall'art. 17,
comma 14-bis, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il TAR del Lazio - con sentenza n. 6552 del 23 luglio 2002 - annullava detto decreto in quanto adottato
senza il preventivo coinvolgimento degli organi rappresentativi di tutte le
professioni interessate;
che,
con l'art. 7, comma 1, della legge 1°agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti), veniva introdotto, nel citato art. 17,
il comma 12-ter in forza del quale,
fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia
avrebbe rideterminato le tabelle dei corrispettivi delle indicate attività,
continuava ad applicarsi quanto previsto dal decreto ministeriale del 2001;
che, accogliendo due distinti ricorsi
proposti dall'Ordine degli ingegneri di Treviso avverso provvedimenti dei
Dirigenti della Provincia di Treviso e del Comune di Conegliano, recanti la
liquidazione dei compensi dovuti per l'espletamento di incarichi professionali
relativi ad opere pubbliche sulla base della tariffa di cui alla legge 2 marzo
1949, n. 143 (Approvazione delle tariffe professionali degli ingegneri e
architetti) anz......