LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE UNA CONCESSIONE EDILIZIA
RICONGIUNZIONI CONTRIBUTIVE
N
N.
0297
ANNO
2004
REG.
DEC.
N.940
Reg. Ric.
ANNO
1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.940 del 1996 proposto
da TRUCCHIA Elisabetta, in qualità di titolare della ditta individuale SPORT’S
ISLAND, con sede in Osimo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guerrino Ortini,
Paolo Carnevali e Gianluca Grisanti, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato
in Ancona, alla Via Carducci n.10;
contro
il COMUNE di OSIMO, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Stecconi, presso
il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Cavour n.2;
e nei confronti
- della s.r.l. “IMMOBILIARE
COLOMBO”, con sede in Osimo, in persona del suo rappresentante legale, non costituito
in giudizio;
- della s.n.c. “F.lli MENGARELLI di
Mengarelli Ulderico e Renato, con sede in Osimo, in persona del suo
rappresentante legale, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della concessione edilizia in
sanatoria conseguita dalla controinteressata società Immobiliare Colombo per
effetto d’istanza presentata dalla s.n.c. F.lli Mengarelli di Osimo, con
l’istituto del silenzio assenso ex art.39 della legge n.724 del 1994,
per opere edilizie eseguite abusivamente nel fabbricato sito in Osimo via
Vecchia Fornace, relativamente all’avvenuto mutamento di destinazione d’uso di
due locali siti al piano terra di un centro commerciale già autorizzati a
magazzini ed ora asseriti destinati abusivamente a locali commerciali.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Osimo;
Viste le memorie prodotte dal
resistente Comune di Osimo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del
28 gennaio 2004, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;
Uditi l’avv. Patrizia Bonci, in
sostituzione dell’avv. Gianluca Grisanti, per la parte ricorrente e l’avv.
R.Stecconi, per il resistente Comune di Osimo;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
FATTO
Con
atto notificato il 29.7.1996, depositato il 21.8.1996, la sig.ra Trucchia
Elisabetta, titolare dell’esercizio commerciale denominato “Sport’s Island” con
sede in Osimo, via Marco Polo n.27, nelle immediate vicinanze del Centro Commerciale
Le Fornaci in via Vecchia Fornace, ha impugnato la concessione edilizia
ottenuta a titolo di condono, ai sensi dell’art.39 della legge n.724 del 1994,
per effetto della quale è stato regolarizzato l’avvenuto mutamento di
destinazione d’uso di due magazzini allocati al piano terra del suddetto Centro
Commerciale, utilizzati come locali commerciali.
Avverso
l’impugnato atto di condono sono state dedotte censure di violazione di legge e
di eccesso di potere sotto più profili.
Il
costituito Comune di Osimo, con più memorie, ha preliminarmente eccepito la
carenza di legittimazione attiva della ricorrente, che esercita l’attività
commerciale ma non è proprietaria dell’immobile, al sindacato di atti
amministrativi di natura edilizia.
In
ottemperanza alla ordinanza istruttoria 13 giugno 2003 n.30 (i cui termini sono
stati prorogati con successiva ordinanza 5 agosto 2003 n.43), il nominato
verificatore ha depositato relazione scritta.
DIRITTO
1.- Oggetto di impugnazione è la
concessione edilizia in sanatoria ottenuta a titolo di condono, ai sensi
dell’art.39 della legge n.724 del 1994, per effetto della quale è stato
regolarizzato l’avvenuto muta-mento di destinazione d’uso di due magazzini
allocati al piano terra di un Centro Commerciale in Osimo ed utilizzati come
locali commerciali.
2.- Infondata è l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente sig.ra Trucchia
Elisabetta, titolare dell’esercizio commerciale denominato “Sport’s Island” con
sede in Osimo, via Marco Polo n.27, sito nelle immediate vicinanze del Centro
Commerciale Le Fornaci, alcuni dei cui locali sono stati condonati.
Non
è condivisibile l’assunto per il quale la titolarità di un’auto-rizzazione
commerciale non è sufficiente a far sorgere l’interesse al-l’impugnazione di
provvedimenti che non incidono direttamente su tale autorizzazione commerciale,
le cui potenzialità non verrebbero in alcun modo limitate per effetto di atti
di natura edilizia preordinati a rendere possibile l’utilizzo commerciale di
altri immobili che gravano nella medesima zona.
Secondo
un costante indirizzo giurisprudenziale, ai fini della legittimazione al
ricorso in materia edilizia occorre uno stabile collegamento tra il ricorrente
e la zona interessata all'attività assentita con la concessione che si impugna,
collegamento che può derivare non solo dalla residenza nella zona interessata e
dalla proprietà (è questa la riduttiva tesi dell’eccipiente), ma anche dal
possesso e dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di
frequentazione di quest'ul-tima (cfr. Cons.St.: VI sez., 26 luglio 2001,
n.4123, V sez., 30 ottobre 1995, n.1495; V sez., 11 aprile 1995, n.587). Ne
consegue che ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento
con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, venendo
in rilievo interessi non solo di carattere edilizio ma anche ogni altro che
attenga: alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, alla circolazione
veicolare, al rispetto degli standars urbanistici, al corretto
insediamento di attività commerciali e simili.
La
concessione edilizia impugnata, assentendo superfici di notevoli dimensioni,
incide sia su interessi strettamente edilizi (ai quali la ricorrente, che
conduce in locazione un immobile a cento metri dai locali oggetto di condono e
che è titolare di un’impresa commerciale, non è del tutto estranea), sia su
interessi di concorrenzialità (ove si abbia riguardo al fatto che, nell’attuale
sistema di liberalizzazione, il controllo, anche preventivo, del potere
pubblico sull’attività commerciale limita il suo oggetto ad aspetti correlati a
detta attività, quale appunto quello edilizio e quello dell’igiene e della
sanità).
3.- Nel merito infondata è la
censura di nullità della domanda di condono per essere stata presentata dalla
società F.lli Mengarelli.
Nella
duplice veste di proprietaria e di ditta costruttrice, detta società realizzava
un immobile (in forza di concessione n.90 del 1996) parte del quale (a.- un
locale magazzino al primo piano sottostrada; b.-un locale magazzino al secondo
piano sottostrada) cedeva, in data 3 dicembre 1991, all’Immobiliare Colombo
s.r.l. che con concessione 13 ottobre 1994 n.444 suddivideva in tre unità d’uso
il locale sub b).
Una
richiesta di variante alla concessione n.444 del 1994 otteneva un parere
contrario (28 marzo 1995) dalla Commissione edilizia per contrasto con le
destinazioni d’uso previste dal c.d. piano volumetrico (la variante consisteva
nel cambio di destinazione di due locali del piano terra da uffici a negozi e
laboratorio artigianale e nella modifica della distribuzione interna degli
ambienti mediante opere edilizie).
Il
31 marzo 1995 la società F.lli Mengarelli (non più proprietaria dal 1991 dei
locali ma che gli stessi aveva realizzato), quale esecutrice delle opere
abusive, chiedeva il rilascio di una concessione in sanatoria ai sensi della L.
23 dicembre 1977, n.724.
Nella
veste di esecutrice delle opere edilizie che avevano permesso il cambio di
destinazione (da uffici a negozi), la società aveva titolo a presentare
l'istanza.
In
forza del rinvio operato dall'art.31 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che
rinvia alla L. 28 ......