LEGITTIMITA’ DELLE RIPRESE DI VIDEOSORVEGLIANZA
SANZIONI SU PATENTE A PUNTI: AUTOTUTELA P.A.
N
N. 235
del 22 - 28 novembre 2004
-Familiari spiati nelle camere ardenti. Interviene il Garante
Accesso non autorizzato al fascicolo personale
Familiari spiati nelle camere ardenti. Interviene il Garante
Il sistema di videosorveglianza è stato poi bloccato dallo stesso Comune che lo
aveva installato
Familiari e amici che vegliano i defunti spiati, ignari, da telecamere nelle
camere ardenti. É successo in Toscana dove gli ispettori del Garante hanno
scoperto l'installazione di telecamere "camuffate" che violavano la
riservatezza dei familiari e di quanti avevano accesso ai locali dove è
ragionevole aspettarsi intimità e rispetto.
Gli accertamenti, effettuati nell'ambito di un ciclo di ispezioni per
verificare il rispetto delle regole in materia di videosorveglianza, disposte
dal Garante con il provvedimento generale del 29 aprile 2004, hanno consentito
di rilevare che gli uffici comunali avevano dotato di telecamere a circuito
chiuso, che registravano immagini, l'edificio all'interno del quale vengono allestite
camere ardenti per la veglia dei defunti. Le immagini venivano conservate per
15 giorni. L'attività ispettiva ha permesso di "scoprire" la presenza
di ben 32 telecamere alcune delle quali erano state installate anche
all'interno delle stesse camere ardenti in modo che fossero celate alla vista
del pubblico. Il sistema di videosorveglianza non era segnalato ai cittadini
mediante le informative necessarie previste dal Codice in materia di protezione
dei dati personali.
Agli ispettori del Garante il comune ha spiegato che l'attivazione del sistema
era stata originariamente ordinata in relazione ad alcuni episodi di
danneggiamento avvenuti anni fa a danno di alcune salme. Alla luce degli
accertamenti, il Garante ha verificato che l'installazione non rispettava le
norme sulla privacy ed ha invitato il comune ad attuare spontaneamente il
"blocco" dei trattamenti svolti mediante il sistema di telecamere, in
modo da prevenire un provvedimento analogo dell'Autorità.
In particolare, il Garante ha rilevato che la misura risultava sproporzionata
rispetto agli scopi che si intendevano perseguire e che gli stessi tempi di
conservazione delle immagini erano eccessivi rispetto a tali scopi.
Il blocco disposto ha comportato l'immmediata sospensione di tutte le attività
di trattamento dei dati personali, ad eccezione della mera conservazione. In
base all'art. 143 del Codice, il titolare, su invito dell'Autorità formulato
prima della definizione del procedimento, può infatti sospendere spontaneamente
le attività di trattamento.
Il comune ha aderito all'invito e ha preferito sospendere esso stesso le
attività di video-sorveglianza presso l'edificio, in attesa che il Garante si
esprima sulla complessiva liceità dei trattamenti svolti ed applichi le
eventuali sanzioni.
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