LEGITTIMO L'ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Trasferimenti 2003: saldo prima rata
Newsletter N
Newsletter N. 164
del 24 - 30 marzo 2003
Elezioni e
privacy
Legittimo
l’accesso di un elettore in giudizio agli atti riguardanti la presentazione
delle liste
E’ legittimo l’accesso,
da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione
delle liste dei candidati.
Lo ha ribadito l’Autorità
ad una commissione elettorale alla quale un cittadino, in qualità di elettore,
per accertare la regolarità delle operazioni elettorali, aveva chiesto di
accedere agli atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati per il
rinnovo del consiglio comunale.
L’Autorità, pur
riconoscendo che i documenti ai quali si richiedeva l’accesso, potevano
contenere anche dati "sensibili" idonei a rivelare le convinzioni
politiche dei sottoscrittori delle liste, ha comunque precisato che la legge n.
675/1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare
all’esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario
per determinate finalità di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3-bis, legge 675/1996).
Finalità, tra le quali
rientrano, in particolare, anche quelle relative all’applicazione della
normativa sull’accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse
"all’applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo e di esercizio di altri diritti politici" (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo. n. 135/1999).
L’Autorità, pertanto, ha
invitato la commissione a valutare l’interesse dell’elettore rispetto alla
riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli
altri presupposti dell’accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni
amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla
competente giurisdizione amministrativa per far accertare la regolarità delle
operazioni elettorali (83/11 del d.P.R. n. 570/1960), ha ritenuto legittimo
l’accesso.
Nel ribadire tale
possibilità il Garante ha, comunque, richiamato l’attenzione della commissione
elettorale sulla necessità che, nel concedere l’accesso alla documentazione
richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al trattamento di dati
sensibili, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 4, d. lg. n. 135/1999), consentendo al richiedente di
acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento
dell’interesse invocato.
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