L’ELETTROSMOG DEPREZZA IL VALORE DEGLI EDIFICI
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE
Tribunale di Modena, Sezione I - Sentenza 6 settembre 2004, n
Tribunale di Modena, Sezione I - Sentenza 6 settembre 2004, n.
1430
Giudice Pagliani - ricorrente (...)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Modena
Sezione I
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile n. 303/2000 R. G.
promossa da
(...)
(...)
(...)
- Attori -
rappresentati e difesi dall'Avv. A. Giunta del Foro di Modena
contro
Enel Distribuzione S.p.A.
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. G. De Vergottini, C. Caturani e Luigi Carbone
del Foro di Bologna;
in punto a: immissioni.All'udienza del 12/2/04 la causa è stata assegnata a
decisione, con termine fino al 10/4/04 per il deposito di comparse
conclusionali e fino al 30/4/04 per il deposito di repliche, sulle conclusioni
precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
"- in via principale: accertare e dichiarare che i cavi della linea
elettrica sovrastanti l'abitazione dei sigg.ri (...) generano un campo
elettromagnetico eccedente la normale tollerabilità in relazione alla natura
dei luoghi, alle persone e/o cose ivi dimoranti, e conseguentemente condannare
la società Enel S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a
cessare dette immissioni, disponendo che la condotta elettrica che sovrasta
l'abitazione degli attori, venga trasferita altrove a spese e cura della
convenuta; conseguentemente disporre a carico della convenuta ed a sua cura e
spesa l'adozione degli accorgimenti tecnici ritenuti idonei al caso di specie
per evitare l'esposizione al campo elettromagnetico degli attori e della loro
famiglia, sussistendo una intollerabilità ai valori generati da detto
elettrodotto;
- in ogni caso: condannare altresì la società convenuta, nella persona del legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
patrimoniali compreso il deprezzamento economico della limitrofa proprietà
degli attori nella misura da quantificarsi in un separato giudizio;
- in subordine: nella denegata ipotesi, in cui dette onde elettromagnetiche
siano ritenute entro la normale tollerabilità, o comunque tollerabili, in
relazione alle esigenze della produzione e sempre comunque nel rispetto del
diritto primario ed assoluto alla salute, dire tenuta e condannare l'Enel
S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare agli
attori un equo indennizzo per il deprezzamento conseguente subito dall'intera
proprietà (...), e/o per l'aggravio di servitù di elettrodotto da quantificarsi
in un separato giudizio.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari.";
per parte convenuta:
"conclude per il rigetto delle domande attrici e in subordine per la
cessazione della materia del contendere a seguito del nuovo assetto normativo
in essere come illustrato all'udienza del 30.9.03".
Svolgimento del processo
I. Con atto di citazione in data 28.12.1999, notificato il 30.12.1999,
(...), (...), (...) convenivano in giudizio la società Enel S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, per sentire condannare la società Enel
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a cessare immissioni
elettromagnetiche intollerabili, disponendo che la condotta elettrica che
sovrasta l'abitazione degli attori venisse trasferita altrove a spese e cura
dell'ente convenuto, nonché sentire condannare lo stesso ente convenuto al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il
deprezzamento economico della limitrofa proprietà degli attori; ovvero, in
subordine, sentire condannare l'Enel S.p.A., a corrispondere agli attori un
equo indennizzo per il deprezzamento conseguente subito dall'intera proprietà e
per l'aggravio di servitù di elettrodotto.
II. Con comparsa ritualmente depositata, in data 15.03.2000 si
costituiva in giudizio la Enel S.p.A., la quale chiedeva la reiezione delle
domande proposte dagli attori.
In data 13.10.2001 veniva introdotto dagli attori, in corso di causa,
procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 C.p.c. stante il protrarsi
dei disturbi fisici lamentati dall'attrice (...), che si erano ulteriormente
aggravati con conseguente interruzione della gravidanza.
La società Enel S.p.A. si costitutiva con memoria difensiva con la quale
chiedeva di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, non
ricorrendo nel caso di specie requisiti richiesti dall'articolo 700 C.p.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza in data 24/1/02 il
Giudice istruttore rigettava il ricorso cautelare sulla base delle
considerazioni contenute nel provvedimento che di seguito si riporta per
esteso.
(omissis)
osservato che:
per quanto concerne la tutela della salute, non sussiste l'apparente
fondatezza, anche a seguito della delibazione necessariamente sommaria della
presente cognizione cautelare, della pretesa da farsi valere nel successivo
giudizio, in quanto:
- nessuna prova é stata fornita in ordine alla violazione di regole preventive
e tecniche nella costruzione degli impianti, tale da comportare pericolo di
emissioni imprevedibililmente diverse da quelle per le quali sono state
effettuate misurazioni;
- il danno temuto si può, dunque, ragionevolmente fondare soltanto sulla
nocività in sé e per sé, ed a prescindere dalla loro entità, dei campi
magnetici prodotti dall'elettrodotto in funzione, in zona prossima agli
impianti;
- la valutazione della nocività alla salute dei soggetti residenti nelle
vicinanze degli impianti richiede l'apprezzamento della possibilità di lesione
del diritto di salute dei predetti, in considerazione della nocività della vicinanza
costante ai campi magnetici prodotti da impianti elettrici, ben nota sia al
legislatore nazionale ed internazionale che alla giurisprudenza, ma ciò non é
conseguenza automatica della semplice situazione di contiguità spaziale con
qualunque campo magnetico, dovendosene valutare le caratteristiche, ed a tal
fine sono fissati i noti limiti normativi;
- risultano nel caso di specie rispettati i limiti imposti dalla normativa di
settore (Dpcm 23/4/92, 100 microtesla), come si ricava sia dalla relazione Arpa
del 1998 che dalle misurazioni effettuate dal consulente di parte ricorrente;
viceversa risultano superati i limiti, grandemente inferiori, fissati dalla
normativa regionale relativa ai valori previsti per la realizzazione di nuovi
impianti elettrici in luoghi destinati a permanenza prolungata di persone
(Legge Regione Emilia Romagna n. 30/2000 e deliberazione della Giunta Regionale
20/2/01, n. 197: 0,2 microtesla), che appunto individua come valore di cautela
quello di 0,5 microtesla e come obiettivo di qualità da raggiungere quello di
0,2 microtesla;
- è vero che i limiti imposti dalla normativa statale di settore non possono
essere ritenuti esaustivi della tutela della salute e non è precluso
l'intervento giudiziario ove l'effetto nocivo per la salute risulti provato
anche per valori diversi da quelli normativamente previsti;
- tuttavia, in assenza di superamento dei limiti normativi, la dedotta nocività
deve essere oggetto di effettivo accertamento, dovendo il giudizio di
pericolosità dell'esposizione essere fondato, quanto meno, su una situazione di
probabilità od apprezzabile possibilità sul piano causale, se non altro per la
necessità di determinare il grado di normale tollerabilità e la soglia di
intollerabilità dell'immissione elettromagnetica;
- d'altra parte, anche in sede penale, in assenza di prova certa circa
l'effettiva nocività, si esclude la configurabilità del reato di cui
all'articolo 674 C.p.;
- in caso, poi, di rilevante discrepanza tra i limiti posti da due diverse
normative (a prescindere dalla loro diversa collocazione sul piano delle fonti
del diritto), di epoche diverse e con oggetto e finalità diverse, assume
particolare rilievo l'accertamento concreto della nocività dell'esposizione,
posto che il livello di assoluta cautela, tale cioè da escludere ogni effetto
rilevante per l'organismo e quindi la salute umana, è nozione diversa dal
livello di non nocività per l'organismo stesso, come dimostrato dalla stessa
rilevante differenza di soglia di rilevanza tra le due normative, per cui, ai
fini della determinazione della normale tollerabilità di cui al dettato
normativo, non può prescindersi da un'indagine attendibile sul nesso causale
rispetto all'evento temuto, in relazione ai due valori così diversi;
- nel caso di specie, non risultando superati i limiti normativi statali, e
mancando un effettivo accertamento della pericolosità nel caso concreto, deve
ritenersi allo stato insussistente (salvo sempre la possibilità di rigorosa
prova contraria) il pregiudizio temuto, per la ragionevole innocuità della
collocazione e dell'esercizio degli impianti (che, non essendo di nuova
costruzione, non rientrano nella previsione della normativa regionale);
- dunque, pur non essendo affatto escluso che a diversa conclusione possa
giungersi nell'ambito del processo di merito, all'esito di approfondimenti da
esperirsi propriamente nell'indicata sede, il procedimento urgente introdotto
ai sensi dell'articolo 700 C.p.c. non è, quindi, ammissibile in quanto, a
prescindere dalla sussistenza di altri requisiti (come un pregiudizio imminente
ed irreparabile), non sussiste il requisito dell'apprezzabile fondatezza della
pretesa di cui é richiesta tutela cautelare (cosiddetto "fumus boni
juris"), ed il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento per insussistenza
di un presupposto essenziale; (omissis).
Pertanto, nella sede cautelare in corso di causa è stata negata tutela per
l'assenza di prova circa l'effettiva nocività delle immissioni, prova per
l'acquisizione della quale era necessario compiere la lunga e complessa
istruttoria che è stata svolta nel corso del giudizio di merito.
Avverso la suddetta ordinanza veniva proposto in data 15/02/2002 reclamo ai
sensi dell'articolo 669 terdecies C.p.c., poi rigettato dal Collegio in data
27/02/2002 per mancanza di prova in merito al requisito del fumus boni iuris.
III. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione
prodotta ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12/2/04 venivano, quindi, precisate le conclusioni sopra trascritte,
con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie
di replica.
Motivi della decisione
1. In estrema sintesi, parte attrice lamenta che dall'elettrodotto
posizionato sopra la propria abitazione provengono immissioni elettromagnetiche
nocive; ha, quindi, chiesto l'emissione dei provvedimenti necessari per la
cessazione delle immissioni stesse o quantomeno per la loro riduzione entro i
limiti della tollerabilità; inoltre, ha chiesto il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi in separato giudizio; ha,
pertanto, richiamato le norme di cui agli articoli 844 e 2043 e segg. C.c..
2. La giurisprudenza di merito ha affrontato da lungo tempo la materia
delle immissioni nocive per la salute e vi sono state numerose pronunce
pretorili e di Tribunale che hanno concesso, ad esempio, l'inibitoria di
immissioni ai sensi dell'articolo 700 C.p.c., a tutela del diritto alla salute
dei proprietari o dei titolari di un diritto di godimento su fondi contigui a
fonti di immissioni ai sensi dell'articolo 844 C.p.c. (cfr. Pret. Monza
15/6/76; Pret. Vigevano 6/4/78 e 22/3/85; Pret. Thiene 13/10/84, Pret. Verona
29/6/84, Pret. Castrovillari 16/2/91; Pret. Milano, 18/2/93, in: Arch.
locazioni 1994, 391).
Già in queste pronunce era presente il riconoscimento di un'autonoma azione
inibitoria a tutela del diritto alla salute inteso quale diritto della
personalità fondato sull'articolo 32 Cost. e, quindi, l'esperibilità
dell'azione inibitoria come rimedio preventivo generale a tutela di tutti i
diritti assoluti. Anche la Corte di Cassazione è giunta da tempo al
riconoscimento del diritto alla salute come diritto tutelabile in via immediata
ad iniziativa degli interessati ed autonomamente (cfr. Cass. 9/3/79, n. 1463;
6/10/79, n. 5172; 30/7/84, n. 4523; 11/2/85, n. 1130) prima che la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 184 del 14/7/86 tracciasse le linee maestre
dell'inquadramento costituzionale della materia, e successivamente l'indirizzo
non è più stato abbandonato. La giurisprudenza si è particolarmente sviluppata
in riferimento alle immissioni sonore, per le quali si sono raggiunti già da
tempo alcuni risultati più o meno unanimemente riconosciuti ed utilizzati dal
diritto vivente.
Diverso è stato il percorso giurisprudenziale di tutela delle immissioni
elettromagnetiche, per le incertezze scientifiche della materia di specie.
3. Tuttavia, la giurisprudenza ha raggiunto alcune acquisizioni comuni
all'intero campo della tutela dalle immissioni nocive. In particolare, è stato
osservato che il bene salute deve ritenersi comprensivo non solo
dell'incolumità fisica ma anche del benessere psichico dell'individuo e di
tutto ciò che vale a costituire la "qualità" stessa della vita,
intesa come esaustiva realizzazione della persona umana nella totalità e
globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori.
Inoltre, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche consente il continuo
aggiornamento dell'ambito di operatività dell'articolo 844 C.c., che, pertanto,
oggi non va riferito esclusivamente alle immissioni immediatamente avvertibili
su un piano "organolettico", con i cinque sensi dell'essere umano, ma
comprende anche quelle immissioni che, seppur non percepibili come sopra
indicato, ma scientificamente note e strumentalmente rilevabili, sono idonee
comunque, anche solo in prospettiva (purché reale, e non solo putativa), in
termini di semplice rischio e non già di vulnus, ad influire in modo lesivo
sull'organismo umano (cfr., ad es., Trib. Como, 30/11/01, in: Giur. mer. '02,
1270). Ad esempio, non potrebbe disconoscersi la potenzialità nociva di
un'esposizione rilevante ad emissioni di elementi radioattivi, seppur
percepibili soltanto in via strumentale, essendo questo fenomeno ormai entrato,
in certa misura, nell'ambito del comune patrimonio di conoscenze; per altre
categorie di immissioni occorre, ovviamente, un ausilio scientifico. In termini
giuridici, comunque, quanto sopra si traduce nel rilievo che le immissioni di
onde elettromagnetiche rientrano nel campo di applicabilità dell'articolo 844
C.c. in quanto il concetto di "simili propagazioni" non può essere
ristretto alle sole immissioni immediatamente avvertibili dall'essere umano con
i cinque sensi.
4. Le immissioni intollerabili di onde (siano esse sonore o d'altra
natura) portano all'attenzione il fenomeno immissivo non già per le lesioni
organiche che possano, in ipotesi, provocare immediatamente nell'organismo
umano, ma proprio per la capacità di talune immissioni di alterare l'equilibrio
della persona, intesa come tale nella sua interezza e nella complessità delle
dinamiche proprie di un organismo biologico, cioè come soggetto teso a
realizzare, come d'ordinario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le
attività rispondenti all'esercizio delle sue qualità soggettive e sociali, fino
ad apprestare tutela anche alla lesione di beni come la serenità personale
dell'individuo, ossia all'alterazione del benessere psico-fisico, dei normali
ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto
danneggiato.
Le immissioni intollerabili di onde, inoltre, pongono il problema degli effetti
a lunga scadenza (o latenza) per l'organismo umano, e portano in primo piano la
rilevanza della distinzione tra "integrità fisica dell'individuo" ed
una nozione più estesa del bene "salute", comprendente il benessere
psichico, la qualità della vita, anche di relazione, ed i valori della persona,
beni la cui lesione può integrare danno illecito, ed alla sua salute, anche in
assenza di lesioni immediatamente obiettivabili.
Come già rilevato, qui viene in rilievo una nozione di danno biologico che
prescinde dalla effettiva sussistenza di menomazioni organiche dell'integrità
psicofisica della persona umana e riguarda, invece, la compromissione della
salute nel lato senso sopra indicato; in sintesi, comprensivo di tutte le
potenzialità dell'integrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle
qualità del soggetto, tanto che l'intollerabilità delle immissioni che abbiano
un effetto accertato sull'organismo umano nei sensi sopra indicati, non può che
considerarsi una fattispecie produttiva del danno alla salute.
......