LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
DIFFIDA OBBLIGATORIA PER VIOLAZIONI INAIL SANABILI
Ministero dell’Interno
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Prot. n. 200708014-15100/14865 Roma, 8 agosto 2007
CIRCOLARE N. 45
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica n. 15 11100 A O S T A
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
- ALL’UFFICIO DI GABINETTO S E D E
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE S E D E
- ALL’ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour n. 6 00184 R O M A
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
OGGETTO: Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.
In relazione al decreto legislativo indicato in oggetto, si forniscono i
seguenti chiarimenti in ordine a taluni aspetti della disciplina sul diritto di
soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.
1) Attestazioni di soggiorno.
L’articolo 9 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che all’iscrizione
anagrafica del cittadino dell’Unione consegua il rilascio di un’“attestazione
contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la
data della richiesta”.
L’attestazione non è un documento che autorizza il soggiorno, ma ha il diverso
scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento da parte del cittadino dell’Unione
europea, dell’obbligo d’iscriversi all’anagrafe, secondo le modalità indicate
nel decreto legislativo in argomento.
Gli allegati 1 e 2 costituiscono i modelli che è possibile utilizzare ai fini
di attestare, rispettivamente, l’avvenuta domanda d’iscrizione anagrafica di
cittadini dell’Unione e l’avvenuta iscrizione degli stessi. Il primo attestato
deve essere consegnato dall’ufficiale d’anagrafe al momento della domanda d’iscrizione,
il secondo attestato va rilasciato a seguito dell’avvenuta iscrizione
anagrafica.
Nella ipotesi in cui il cittadino dell’Unione sia già iscritto nel registro
della popolazione residente, e quindi non sia necessario verificarne la dimora
abituale, sarà possibile consegnare direttamente l’attestato di cui
all’allegato 2, previa verifica dei requisiti (attività lavorativa,
disponibilità economica ecc…).
Rimane fermo che alla maturazione del diritto di soggiorno permanente, su
richiesta dell’interessato andrà consegnato il relativo attestato, di cui si
allega il modello di riferimento (ALL.3).
4) Diritto di soggiorno per motivi di lavoro.
L’iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita un’attività
lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro.
Sono vari i documenti idonei a dimostrare la qualità di lavoratore. A tale
proposito, si indicano i seguenti:
in caso di lavoro subordinato, è possibile esibire l’ultima busta paga o la
ricevuta di versamento di contributi all’INPS, ovvero, alternativamente, il
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la
comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di
denuncia all’INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione
all’INAIL dello stesso.
I cittadini dei Paesi neocomunitari dovranno inoltre esibire il nulla osta
rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione nei settori diversi dai
seguenti: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla
persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro
stagionale.
Il nulla osta non andrà richiesto a coloro che al gennaio 2007 erano già
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
Ciò in quanto il requisito del nulla osta è stato introdotto a partire da
quella data in relazione ai nuovi ingressi in Italia, per lavoro, di cittadini
provenienti dai Paesi neocomunitari.
In caso di lavoro autonomo, sarà sufficiente il certificato d’iscrizione alla
Camera di commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione di partita IVA da
parte dell’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda l’esercizio di libere
professioni sarà necessaria la dimostrazione dell’iscrizione all’albo del
relativo ordine professionale.
Il diritto di soggiorno riguarda anche il lavoratore comunitario distaccato.
Per l’iscrizione anagrafica occorrerà acquisire la dichiarazione della filiale
italiana della casa madre.
5) Posizione dei cittadini dell’Unione già iscritti all’anagrafe in
applicazione della circolare n. 38/2006.
Con circolare del Ministero dell’interno n. 38/2006 erano stati anticipati, ai
soli fini anagrafici, gli effetti della Direttiva Comunitaria 2004/38/CE, nel
senso di consentire l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari anche
senza l’esibizione della carta di soggiorno.
Ciò posto, i cittadini comunitari che, sulla base di tale disposizione, sono
stati iscritti all’anagrafe senza esibire la Carta di soggiorno, se non ancora
in possesso di tale titolo, dovranno recarsi all’Ufficio d’anagrafe con la
ricevuta della domanda di Carta di soggiorno ed autodichiarare il possesso dei
requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007, come già indicato nel
punto 8 della circolare del Ministero dell’interno
n. 19/2007.
Qualora tali soggetti non abbiano fatto richiesta di Carta di soggiorno,
dovranno produrre la documentazione indicata dal decreto legislativo.
In entrambe le ipotesi menzionate, l’iniziativa d’integrare la propria
iscrizione anagrafica deve essere degli stessi interessati.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari nei confronti dei quali il
procedimento d’iscrizione anagrafica, avviato prima dell’11 aprile u.s., non è
ancora concluso, se questi hanno fatto richiesta di Carta di soggiorno,
dovranno esibire la relativa ricevuta e procedere all’autodichiarazione delle
condizioni di soggiorno. Se essi non hanno fatto richiesta di Carta di
soggiorno, dovranno esibire la documentazione indicata nel decreto legislativo.
Alla presente circolare è allegata la dichiarazione sostitutiva finalizzata
alla dichiarazione della disponibilità economica di cui all’art. 9, c. 3, lett.
b) e c).
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sig. ri sindaci il contenuto
della presente circolare, pubblicata sul sito internet del Ministero
dell’interno.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)
_______________________________________________________-
ALLEGATO 1
COMUNE DI
……………..
ATTESTAZIONE DI
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA
(Art. 9, comma 2,
del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007)
L’ufficiale
d’anagrafe
ATTESTA
che ……………………………………………………………………….... (Cognome e nome)
nato a ………………………………………………………..….
il …………………………….
Cittadino ……………………………
Familiare di…………………………………….
cittadino dell’Unione europea (solo per i familiari)
Ha presentato richiesta di
iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune in via
………………………………………….n. ……
La richiesta è stata presentata
in data……………………
Luogo e data L’ufficiale
d’anagrafe
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COMUNICAZIONE
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Articoli 7 e 8
della legge n. 241/1990
Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, in relazione alla richiesta di iscrizione anagrafica avanzata a
questo ufficio, si comunica: