LIBERALIZZAZIONE E TUTELA DELLA CONCORRENZA
PRIMO ACCONTO ADDIZIONALE IRPEF 2005
Sentenza 29/2006
Sentenza 29/2006
Giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA
PRINCIPALE
Presidente
BILE
Relatore
QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/12/2005
Decisione del
23/01/2006
Deposito del
01/02/2006
Pubblicazione in G. U.
Massime:
30109 30110
30111 30112 30113 30114
30115 30116
SENTENZA
N. 29 ANNO 2006
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici:
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7, comma 1, lettera b),
e comma 4, lettere b), d), f) e g), della legge
della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a
rilevanza economica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 18 ottobre 2004, depositato nella cancelleria della Corte
il successivo 21 ottobre, ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione della
Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 13
dicembre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio
D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro
Pasquali per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 18
ottobre 2004 e depositato il successivo 21 ottobre, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato gli articoli 4, comma 4, e 7, comma 1, lettera b), e comma 4,
lettere b), d), f), g), della legge della Regione
Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza
economica), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
del 20 agosto 2004, n. 22, per violazione degli articoli 3, 117, primo comma –
anche in relazione agli articoli da 52 a 66 (ora articoli da 43 a 55) del
Trattato dell'Unione europea –, secondo comma, lettere e), l) e p),
nonché terzo comma, della Costituzione, chiedendo che ne venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale.
2.— Il ricorrente osserva,
preliminarmente, che la legge reg. Abruzzo n. 23 del 2004 detta disposizioni
normative in un settore, servizi pubblici locali a rilevanza economica, che per
i profili relativi alla tutela della concorrenza − materia oggetto, ex
art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, di competenza legislativa
esclusiva dello Stato − è disciplinato dall'art. 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), norma, quest'ultima, di principio, non derogabile dalla
legislazione regionale (il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la
sentenza n. 272 del 2004).
3.— Tanto premesso, l'Avvocatura
dello Stato sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 4, comma 4, e
l'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale in esame.
La difesa dello Stato rileva come
l'art. 4, comma 4, vieti alle società a capitale interamente pubblico (e
rispettive società collegate e controllate), proprietarie di reti, impianti,
dotazioni patrimoniali e beni essenziali all'espletamento di un servizio pubblico
locale, di partecipare alle gare disciplinate dall'art. 113, comma 5, del
d.lgs. n. 267 del 2000, per la scelta del soggetto gestore del servizio, ovvero
per la scelta del socio privato delle società a capitale misto
pubblico/privato.
A sua volta, l'art. 7, comma 4,
lettera b), vieta alle medesime società, affidatarie dirette della
gestione (in ipotesi anche integrata) del servizio pubblico locale, di
partecipare alle gare, ad evidenza pubblica, per la scelta del soggetto gestore
del servizio e per la scelta del socio privato delle società a capitale misto.
Tuttavia, rileva il Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 15-quater, dell'art. 113 del
d.lgs. n. 267 del 2000, analogo divieto − previsto dal comma 6 per le
società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, nonché per le società a
capitale interamente pubblico affidatarie dirette della gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, ovvero per le imprese
titolari della gestione a seguito di procedure ad evidenza pubblica −
«non opera sino al 31 dicembre 2006».
Da tali rilievi il ricorrente
deduce che le disposizioni impugnate − che riguardano le società
proprietarie delle reti e non solo quelle titolari della relativa gestione
− impediscono l'esercizio di un'attività economica sul territorio
abruzzese, contrastano con l'unicità del mercato e violerebbero, pertanto,
l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva
allo Stato la potestà legislativa esclusiva nella materia “tutela della
concorrenza”.
Per altro verso, le norme in
oggetto, negando l'esigenza di una disciplina transitoria riconosciuta, invece,
dalla legge statale, lederebbero «uno dei canoni fondamentali di cui all'art. 3
della Costituzione».
4.— Il Presidente del Consiglio dei
ministri censura anche l'art. 7, comma 1, lettera b), della legge reg.
Abruzzo n. 23 del 2004, che stabilisce un limite minimo (40 per cento del
capitale sociale) alla partecipazione azionaria del socio privato nelle società
a capitale sociale misto pubblico/privato, cui può essere conferita la
titolarità della gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica.
Tale limitazione, non contemplata
dall'art. 113, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 267 del 2000,
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, in quanto appare irrazionale
stabilire un limite minimo, anziché massimo, alla partecipazione privata.
La disposizione in esame, inoltre,
sarebbe suscettibile di alterare il regime di libero mercato, nonché
contraddittoria con la scelta del legislatore statale di consentire anche
apporti di non elevato rilievo finanziario da parte di soggetti in possesso,
peraltro, delle necessarie capacità tecniche.
Ad avviso della difesa dello Stato,
quindi, vi sarebbe la lesione della competenza statale in ordine alla
determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento della finanza
pubblica (art. 117, terzo comma, della Costituzione), nonché della competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”
(art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).
5.— Il ricorrente impugna l'art. 7,
comma 4, lettera d), della legge reg. Abruzzo de qua, che vieta
alle società a capitale interamente pubblico di conferire incarichi
professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere, a persone e/o a
società legate da rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli
enti titolari del capitale sociale, in quanto tali obbligati ad esercitare
sulle società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Poiché, secondo l'Avvocatura dello
Stato, il mancato rispetto della norma darebbe luogo alla nullità dell'atto
costitutivo del rapporto, si profilerebbe, ad opera del legislatore regionale,
un'invasione della competenza legislativa nella materia “ordinamento civile”,
riservata in via esclusiva allo Stato, ex art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione.
La disposizione in esame, inoltre,
verrebbe a configurare delle incompatibilità nell'esercizio delle professioni,
che attengono, ugualmente, al piano dell'ordinamento civile.
Potrebbe, infine, ipotizzarsi un
contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei
servizi, di cui agli artt. da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del Trattato
dell'Unione europea, con violazione dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
6.— A sostegno della ritenuta
illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, lettera f), della
legge regionale in esame, la difesa dello Stato deduce che detta disposizione
− la quale prevede che le società a capitale interamente pubblico,
affidatarie del servizio pubblico locale, siano obbligate al rispetto delle
procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di
personale dipendente − pone a carico di società private obblighi e oneri
non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, ed
invaderebbe, quindi, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
“ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera l, della
Costituzione).
7.— Infine il Presidente del
Consiglio dei ministri deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma
4, lettera g), della medesima legge regionale, in quanto detta norma
− nel prevedere l'ineleggibilità a sindaco, presidente della Provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale dei Comuni e delle
Province titolari del capitale sociale delle società affidatarie della gestione
del servizio pubblico, per i legali rappresentanti ed i componenti degli organi
esecutivi delle società medesime − lederebbe la competenza esclusiva
dello Stato, ex ar......