LIBRETTO SANITARIO PER PREPARAZIONE E VENDITA ALIMENTI: DECIDE LA REGIONE
TERMINI E MODALITA’ PER LE RICHIESTE DI MUTUI PER GLI ENTI DISSESTATI
CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 1 giugno 2004 n
CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 1 giugno 2004 n. 162 -
SENTENZA N. 162
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 2, e articoli ad esso collegati della legge della Regione Toscana 12
maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto
all’industria alimentare); degli articoli 7 e 8 della legge della Regione
Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, (Nuove misure per la prevenzione delle
malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di
idoneità sanitaria); degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia
4 agosto 2003, n. 12, (Norme relative a certificazioni in materia di igiene
e sanità pubblica), e dell’art. 45 della legge della Regione Lazio 11
settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione
Lazio per l’anno finanziario 2003), promossi con ricorsi del Presidente del
Consiglio dei ministri notificati il 7 luglio, i1 19 agosto, il 7 ottobre e il
18 novembre 2003, depositati in cancelleria il 19 luglio, il 25 agosto, il 17
ottobre e il 27 novembre successivi ed iscritti ai nn. 55, 65, 70 e 85 del
registro ricorsi 2003.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna,
Lombardia e Lazio;
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De
Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Loria per la Regione Toscana,
Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Beniamino Caravita di
Toritto per la Regione Lombardia e Mario Passaro per la Regione Lazio.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale, con distinti ricorsi, contro quattro
leggi regionali, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera h),
e terzo comma, della Costituzione. Sono stati impugnati: a) l’art. 1, comma 2,
nonché gli articoli "ad esso collegati", della legge della Regione
Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale
addetto all’industria alimentare), con ricorso notificato il 7 luglio 2003 e
depositato il 19 luglio 2003 (reg. ricorsi n. 55 del 2003), sulla base della
delibera governativa del 19 giugno 2003; b) gli articoli 7 ed 8 della legge
della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la
prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione
del libretto di idoneità sanitaria), con ricorso notificato il 19 agosto
2003 e depositato il 25 agosto 2003 (reg. ricorsi n. 65 del 2003), sulla base
della delibera governativa del 18 luglio 2003; c) gli articoli 2 e 4 della
legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a
certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica), con ricorso
notificato il 7 ottobre 2003 e depositato il 17 ottobre 2003 (reg. ricorsi n.
70 del 2003), sulla base della delibera governativa del 19 settembre 2003; d)
l’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento
del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003),
con ricorso notificato il 18 novembre 2003 e depositato il 27 novembre 2003
(reg. ricorsi n. 85 del 2003), sulla base della delibera governativa del 7
novembre 2003.
2. – Le disposizioni impugnate contenute nelle leggi delle
Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e l’art. 4 della legge della Regione Lombardia
stabiliscono nuove norme relative all’igiene del personale addetto
all’industria alimentare, anche con la conseguente eliminazione dell’obbligo
del "libretto di idoneità sanitaria" di cui all’art. 14 della legge
30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande). Invece l’art. 45 della legge della Regione
Lazio si limita ad eliminare il "libretto di idoneità sanitaria" per
i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private.
Inoltre, l’art. 2 della legge della Regione Lombardia
prevede una serie di casi nei quali le aziende unità sanitarie locali (AUSL)
della Regione non rilasciano più alcuni certificati sanitari.
Quanto alla eliminazione dell’obbligo del "libretto
di idoneità sanitaria", il ricorrente sostiene che tale previsione sarebbe
incostituzionale perché posta in violazione di "un principio fondamentale
stabilito dallo Stato per la tutela della salute pubblica". Ciò in quanto
l’art. 14 della legge n. 283 del 1962 troverebbe la propria ragion d’essere
nell’esigenza di evitare che operatori non sani entrino a contatto con i prodotti
alimentari, con possibile rischio di contaminazione degli stessi.
Le disposizioni impugnate, inoltre, sarebbero lesive anche
della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h),
Cost., concernente la materia "ordine pubblico e sicurezza". A
sostegno di tale argomentazione, nei ricorsi vengono richiamate anche alcune
pronunzie della Corte di cassazione nelle quali si qualifica l’art. 14 citato
"norma imperativa attinente all’ordine pubblico e posta a tutela (…) del
diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei
cittadini".
Quanto all’art. 2 della legge della Regione Lombardia n.
12 del 2003, si osserva in particolare che quest’ultimo, "escludendo dalle
competenze delle AUSL della Lombardia il rilascio di alcuni certificati
sanitari", violerebbe un principio fondamentale della materia, risultando
in tal modo lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Ciò perché le prestazioni in questione costituirebbero, ai
sensi dell’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale),
"conseguenza diretta dell’attività di controllo attribuita
istituzionalmente alle AUSL".
3. – Le Regioni Toscana, con atto depositato in data 23
luglio 2003, Emilia-Romagna, con atto depositato il 10 settembre 2003, e Lazio,
con atto depositato il 17 dicembre 2003, si sono costituite, limitandosi a
chiedere la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza dei rispettivi
ricorsi, e riservandosi di esporre le ragioni a sostegno delle proprie
richieste con separata memoria nel corso del giudizio.
4. – La Regione Lombardia si è costituita in giudizio con
atto depositato il 6 novembre 2003 ed ha ampiamente sviluppato la propria
difesa.
4.1. – Anzitutto la Regione chiede che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.
Quest’ultimo, infatti, pur apparentemente rivolto
all’intera legge, sarebbe motivato solo in relazione a quanto disposto dagli
articoli 2 e 4, comma 4, ciò che ne determinerebbe l’inammissibilità. In
subordine, la resistente chiede che siano ritenute inammissibili le censure
proposte avverso gli articoli 1, 3 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge impugnata,
"in quanto assolutamente prive di motivazione".
Nel merito, la difesa regionale argomenta per
l’infondatezza delle censure statali.
Quanto alla pretesa illegittimità costituzionale dell’art.
2, la resistente ritiene privo di fondamento l’argomento dello Stato secondo il
quale l’abolizione, da parte della Regione, dell’obbligo per le AUSL di
rilasciare una serie di certificati contrasterebbe con il principio
fondamentale della materia stabilito dall’art. 14, terzo comma, lettera q),
della legge n. 833 del 1978. Al riguardo, la Regione evidenzia, innanzi tutto,
come "la ratio sottostante all’eliminazione del rilascio da parte
delle AUSL dei suddetti certificati (sia) stata quella di sopprimere funzioni
del tutto inefficaci o inutilmente ripetitive". Così, ad esempio, sarebbe
per alcuni certificati che la "prassi applicativa" ormai ignorerebbe
da tempo – quali quelli concernenti la vendita dei generi di monopolio o il
baliatico – ovvero per quei certificati – quali quelli di esonero dalle lezioni
di educazione fisica e di ammissione ai soggiorni di vacanza per minori –
attribuiti dall’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2003 al medico
di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Ancora, tale ratio
sarebbe riscontrabile anche nella abolizione per le AUSL dell’obbligo di
rilasciare i certificati di idoneità al lavoro, in quanto questi ultimi
sarebbero stati attribuiti "al medico competente di cui al decreto
legislativo n. 626 del 1994".
Quanto alla sostituzione del certificato attestante
l’avvenuta esecuzione di vaccinazioni obbligatorie, la resistente afferma che
non si sarebbe fatto altro che dare applicazione all’art. 47, comma 1, del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di
documentazione amministrativa–Testo C), ai sensi del quale
"l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa
e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art.
38". Rilevante, infine, sarebbe anche l’allegato 2A al d.P.C.m. 29
novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di
assistenza", che ha qualificato "prestazioni totalmente escluse dai
livelli essenziali di assistenza", tra le altre, "le certificazioni
mediche non rispondenti a fini della tutela della salute collettiva, anche
quando richieste da disposizioni di legge".
Secondo la difesa della Regione sarebbe determinante la
considerazione del fatto che non potrebbe essere considerata principio
fondamentale una mera norma di tipo organizzativo come l’art. 14, terzo comma,
lettera q), della legge n. 833 del 1978, invocato dall’Avvocatura dello
Stato quale parametro interposto dell’impugnata normativa regionale. Inoltre,
tale norma dovrebbe ritenersi senz’altro superata dalla legislazione statale
successiva: infatti, sarebbe rilevante l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale ha
attribuito alle Regioni "la determinazione dei principi
sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute
e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere". Il successivo comma 2-sexies, peraltro,
individuerebbe le funzioni spettanti alle AUSL indicando "l’assistenza
sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale
e l’assistenza ospedaliera", e ciò senza ricomprendere o richiamare
espressamente funzioni certificatorie. Da tali disposizioni si dovrebbe
desumere, secondo la Regione, che tra i compiti affidati alle AUSL non sarebbero
obbligatoriamente ricompresi "quelli di certificazione di cui all’ (…)
art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833 del 1978".
Ciò, peraltro – puntualizza ancora la difesa regionale – non significherebbe
che le AUSL non avrebbero funzioni di tipo cert......