LICENZIAMENTO DI DIPENDENTE COMUNALE
ESTRATTI CONTO CONTRIBUTIVI COLLABORATORI
REPUBBLICA ITALIANA N
REPUBBLICA
ITALIANA N.1901/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.
3186 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ANNO 2003
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3186/2003 proposto dalComune di
Napoli in persona del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo ed
elettivamente domiciliato presso il dr. Gian Marco Grez in Roma, lungotevere
Flaminio n. 46;
contro
il sig. Carlo Ferrara, rappresentato e difeso dall’avv.
Franco Iadanza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria
Cristina Manni in Roma, Viale Angelico 193 ;
per la riforma
della sentenza n. 7149/2002 pronunciata tra le parti dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quinta ;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 22/11/2005 gli
avv.ti Tarallo e Iadanza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
La sentenza appellata ha accolto in parte il ricorso
proposto in primo grado dal sig. Carlo Ferrara per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 1296 del 23 marzo 2001 che aveva annullato il
licenziamento senza preavviso inflitto al ricorrente in esito ad un procedimento
disciplinare instaurato a causa della condanna alla pena di otto anni di
reclusione per traffico di stupefacenti pronunciata a suo carico in Francia dal
Tribunal de Grande Istance di Bobigny il 14 dicembre 1992.
La decisione qui gravata ha precisato che la interdizione
perpetua dai pubblici uffici irrogata nei confronti del sig. Ferrara,quale pena
accessoria,dalla sentenza emessa in Francia e riconosciuta in Italia con
sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 23 del 20 luglio 2000, costituiva
un fatto del tutto autonomo che impediva la ricostituzione del rapporto di
impiego indipendentemente dalla pronuncia di illegittimità della sanzione
disciplinare annullata con la sentenza di cui veniva chiesta l’esecuzione e, su
tale presupposto, ha respinto il ricorso nella parte in cui era diretto a
conseguire appunto la riassunzione del sig. Ferrara.
La medesima decisione ha, peraltro, riconosciuto al sig.
Ferrara il diritto a percepire il trattamento economico per il periodo
intercorrente dalla cessazione dello stato di detenzione (intervenuta per
decreto del Prefetto di l’Eure del 27 luglio 1997 in data 21 novembre 1997)
fino al momento del riconoscimento in Italia della suddetta sentenza penale di
condanna (come detto il 20 luglio 2000).
La tesi, che pur poggia su un indirizzo giurisprudenziale
ribadito anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (cfr., tra
le altre, le decisioni n. 15 del 15 giugno 1999, n. 2 del 28 febbraio 2002 e n.
4 del 2 maggio 2002) non può essere condivisa perché nel caso qui in esame è
mancata la comunicazione da parte del sig. Ferrara all’Amministrazione
appellante della cessazione dello stato di detenzione ed, inoltre, una
manifestazione inequivoca della volontà di riprendere il servizio.
Tale circostanza di fatto differenzia in modo radicale la
fattispecie qui in esame dalle altre sulle quali si è formato il suddetto
indirizzo giurisprudenziale.
Il Comune di Napoli, che non è stato portato a conoscenza
della possibilità dell’appellato di riprendere il servizio e che non ha potuto
riscontrare la concreta volontà del sig. Ferrara di prestare la propria
attività alla dipendenze del Comune stesso una volta cessato lo stato di
detenzione, in alcun modo può essere chiamato a rispondere in termini economici
della mancata percezione della retribuzione spettante al sig. Ferrara per il
periodo qui considerato perché la mancanza della prestazione della attività
lavorativa da parte di quest’ultimo costituisce un fatto imputabile
esclusivamente all’attuale appellato.
In questa fattispecie la ricostituzione del rapporto
sinallagmatico per il periodo in esame non è stata determinata dalla
sospensione cautelare poi annullata ma in via principale dall’inerzia del sig.
Ferrara che non avendo chiesto formalmente di riprendere il servizio una volta
cessato lo stato di detenzione ha impedito al Comune di Napoli di rivalutare la
opportunità o meno della sua riammissione in servizio a far data dal 21
novembre 1997.
La censura avanzata dal Comune di Napoli nella parte
finale del suo appello, con cui si deduce appunto la mancata comunicazione di
cui si è detto, appare fondata con assorbimento delle questioni poste negli
altri motivi di gravame ed anche della eccezione di inammissibilità disattesa
dal primo giudice e riproposta in questa sede.
Sussistono, tuttavia,motivi per compensare le spese del
giudizio .
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in
epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata rigetta il ricorso di primo grado .
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 22 novembre 2005 in camera di consiglio
con l’interevento di:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere relatore.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7 aprile 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
PER IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
N°.
RIC. 3186/03
N°.
RIC. 3186/03
SC
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