LICENZIAMENTO LEGITTIMO PER CHI RIFIUTA LE VISITE MEDICHE
AGGIORNAMENTO SPETTANZE ADDIZIONALE ENEL
R E P U B
B L I C A
I T A L I
A N A
N.2112/2005
Reg.
Dec.
N.
8599 Reg. Ric.
Anno 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8599/2004 proposto dal Ministero
dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso
la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Bortotto
Sergio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio –
Sez. I ter 10.5.2004 n. 4079;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza del 1
febbraio 2005 il Consigliere Antonino Anastasi; nessuno è
comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto in data 7.8.2000 il Capo della Polizia di
Stato ha irrogato all’ispettore Bortotto la sanzione disciplinare della
destituzione dal servizio, per essersi lo stesso ripetutamente rifiutato di
sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la competente Commissione Medico
Ospedaliera.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha
accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso la sanzione espulsiva.
A sostegno del decisum il giudice di primo grado – dopo
aver rilevato che l’ispettore, allorchè ha posto in essere il suo comportamento ostruzionistico, era affetto
da sindrome ansiosa depressiva per cui poteva ipotizzarsi che lo stesso non
fosse consapevole della gravità della sua condotta – ha osservato che nel caso di specie, l’Amministrazione prima di
ricorrere allo strumento disciplinare avrebbe dovuto esplorare la possibilità
di dispensare il dipendente per inidoneità fisica o per scarso rendimento.
La sentenza è impugnata dall’Amministrazione che ne chiede
l’integrale riforma, deducendo un unico e articolato motivo d’appello.
All’Udienza del 1 febbraio 2005 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
2.
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Sostiene in generale l’appellante che il Tribunale ha
posto a base della sentenza di annullamento valutazioni sul merito della
vicenda all’esame, così entrando in ambiti riservati alla discrezionalità
amministrativa.
In tal senso, in primo luogo
l’Amministrazione contesta la rilevanza e la fondatezza del giudizio formulato
del Tribunale in ordine allo stato di incapacità naturale per sindrome
ansioso-depressiva in cui si sarebbe (probabilmente) trovato a versare
l’ispettore Bortotto nel momento in cui ha posto in essere il comportamento
ostruzionistico poi sanzionato in sede disciplinare.
Sotto un diverso profilo l’Amministrazione deduce che
erroneamente il Tribunale ha ritenuto nella fattispecie attivabili, in luogo
del procedimento disciplinare, le procedure per la dispensa dal servizio a
causa di inabilità o per persistente insufficiente rendimento.
Le doglianze, che vanno unitariamente esaminate, sono
fondate.
Al riguardo si rileva innanzi tutto che nel corso del
procedimento disciplinare l’interessato non ha mai allegato la propria
incapacità di intendere o volere e si è invece limitato a contestare la
censurabilità del comportamento da lui tenuto.
A giudizio del Collegio, in un contesto normativo in cui l’azione
o omissione rilevante disciplinarmente è quella posta in essere con coscienza e
volontà, sarebbe stato in ogni caso onere della parte addurre almeno ex post e
cioè nel corso del procedimento disciplinare la pregressa sussistenza di uno
stato di disagio psichico tale da impedirle la percezione della gravità del
comportamento addebitato.
In disparte tale profilo, appare comunque decisivo
rilevare che nemmeno nel ricorso di primo grado l’interessato perviene ad
adombrare con un minimo grado di attendibilità di aver versato, all’epoca dei
fatti, in una situazione patologica suscettibile di determinare quello stato di
irresponsabilità che dunque erroneamente il Tribunale ha dato per
probabilisticamente acclarato, pur in contrasto con le risultanze istruttorie
ed in assenza di concludenti indizi probatori.
Per quanto riguarda la mancata dispensa per inidoneità, è
poi sufficiente osservare che l’interessato fu dichiarato idoneo dalla
Commissione di II istanza e che lo stesso non aveva mai ultimato il periodo
massimo di aspettativa per infermità previsto dagli artt. 68 e 70 del DPR n.
737 del 1981: non sussistevano quindi i presupposti per intraprendere il
relativo procedimento.
Infine, quanto al mancato utilizzo dello strumento della
dispensa per insufficiente rendimento, deve rilevarsi che esso ha natura
diversa dal procedimento disciplinare, in quanto rivolto ad estromettere dal
servizio il personale che si sia dimostrato per un certo periodo di tempo del
tutto inidoneo a svolgere i propri compiti in una valutazione globale del
relativo comportamento, a prescindere da fatti specifici.
Tra i due procedimenti esistono indubbiamente punti di
interferenza, in quanto se da un lato lo scarso rendimento non necessariamente
si accompagna a mancanze disciplinari, dall’altro queste possono essere prese
in considerazione al fine di valutare l'insufficiente rendimento complessivo
del dipendente stesso.
Sul piano teorico, è ben vero dunque che l’ennesima
mancanza posta in essere da un soggetto già sanzionato per ventisette volte con
misure disciplinari (di cui due gravi) avrebbe potuto costituire anche elemento
valutabile nel più ampio contesto dello scarso rendimento.
Ciò posto, è però da osservare che il giudizio in ordine
alla rilevanza di fatti specifici addebitati al pubblico dipendente sotto
l’aspetto immediatamente disciplinare è riservato all’Amministrazione, alla
quale dunque spetta in definitiva di valutare nel merito se sussistono i
presupposti legali per l’attivazione – con ......