LIMITI AL RISARCIMENTO PER DANNI PROVOCATI DALLA P.A.
Zonizzazione acustica e urbanistica
N
N. 08229/2010 REG.SEN.
N. 05572/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5572 del 2009,
proposto da:
Comune di Luino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Lilli, con domicilio eletto in Roma, via di Val Fiorita
n.90;
contro
Impresa Custer S.r.l. (già S. Giorgio S.p.a.) ora
Tributi Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Luca Raffaello Perfetti e Francesco Scanzano,
con domicilio eletto presso lo Studio Legale Chiomenti, in Roma, via XXIV
Maggio n. 43;
A.I.P.A. - Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – Milano, Sezione
III, n. 01356/2009, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per
l’annullamento del provvedimento del Comune di Luino di esclusione della Custer
s.r.l. dalla gara relativa al servizio di accertamento e riscossione della
imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per il
periodo 1.1.2004-31.12.2008, nonché per l’annullamento degli altri atti
indicati nell’epigrafe del ricorso e per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Impresa
Custer S.r.l. (già S. Giorgio S.p.a.) ora Tributi Italia S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella udienza pubblica del 27.4.2010, il
Consigliere Antonio Amicuzzi e udito per la parte appellante l’avv. Lilli, come
specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
Con bando del 16.10.2003 il Comune di Luino ha indetto
una gara per pubblico incanto per l’affidamento del servizio quadriennale di
accertamento e riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, nonché per lo svolgimento del relativo servizio, alla
quale ha partecipato, tra le altre, la s.r.l. Custer.
Poiché la offerta di detta società era risultata la
più conveniente la Commissione di gara ha proceduto alla verifica della
anomalia della offerta economica da essa presentata, perché essa superava di un
quinto la media dei ribassi proposti dalle altre imprese partecipanti alla
gara, invitandola a giustificare la convenienza economica dell’offerta.
Le giustificazioni presentate dalla Custer s.r.l. sono
state valutate in data 30.12.2003 dalla Commissione di gara, che ne ha disposto
la esclusione perché il costo del personale indicato nella offerta non è stato
ritenuto congruo (nell’assunto che le retribuzioni dovute a due unità
lavorative assunte con contratto di lavoro “a progetto” non potevano essere
inferiori ai minimi salariali previsti nel C.C.N.L. del settore commercio,
applicato dalla società stessa i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato).
La gara è stata quindi aggiudicata alla AIPA s.p.a..
Gli atti di gara sono stati impugnati innanzi al
T.A.R. Lombardia, Milano, che, con sentenza 1356 del 2009, ha accolto il
ricorso, ritenendo che non fosse condivisibile l’assunto della stazione
appaltante che, pur senza negare la astratta compatibilità dei rapporti di
lavoro a progetto con l’oggetto dell'appalto, aveva ritenuto che la
retribuzione minima dovuta per tale categoria di prestazioni dovesse essere
quella prevista nei contratti collettivi applicabili ai lavoratori subordinati
del settore commercio. E’ stata quindi annullata la esclusione della ricorrente
dalla gara, nonché la conseguente aggiudicazione del servizio alla
controinteressata, ed il Comune è stato condannato al risarcimento del danno in
favore della società ricorrente.
Con il ricorso in appello in epigrafe indicato il
Comune di Luino ha chiesto la riforma di detta sentenza del T.A.R. deducendo i
seguenti motivi:
1.- Error in iudicando nella parte in cui è stata
ritenuta illegittima la esclusione dalla gara della Custer s.r.l..
Poiché la ratio dell’art. 17 del capitolato speciale è
individuabile nel fine di evitare che, indipendentemente dal tipo di contratto
che lega il concessionario all’imprenditore, il personale utilizzato possa
vedersi attribuire un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello
minimo previsto per i lavoratori subordinati della stessa impresa
concessionaria, i minimi retributivi previsti dal CCNL di settore andavano
applicati anche ai lavoratori a progetto, anche in base all’art. 1 della L. n.
327 del 2000, pena la assimilabilità del loro impiego al subappalto di
manodopera.
2.- Error in iudicando nella parte in cui il Comune di
Luino è stato condannato al risarcimento del danno.
Non sussisteva l’elemento soggettivo e quanto meno
colpa del Comune, ma, al più, errore scusabile, avendo esso applicato
pedissequamente l’art. 17 del capitolato e sussistendo incertezza circa il
quadro normativo di riferimento.
Con atto depositato il 16.4.2010 si è costituita in
giudizio la Impresa Custer S.r.l. (già S.Giorgio S.p.a.) ora Tributi Italia
S.p.a., che ha dedotto la infondatezza dell'appello, concludendo per la
reiezione.
Alla pubblica udienza del 27.4.2010 il ricorso è stato
trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte appellante,
come da verbale di causa agli atti del giudizio.