LIMITI AL VOTO ASSISTITO
CONTRIBUTI PER MINOR GETTITO ICI
REPUBBLICA
ITALIANA N. 1812/07 Reg.
dec.
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8984 Reg.
ric.
il
Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, pronuncia la presente ANNO 2006
DECISIONE
sul ricorso in appello
proposto dai signori Giovanni FORTE, Raffaele PERRONE, Riccardo BENVENUTO,
Ivano RUSSO, Salvatore VALENTE, Marco GAGLIANONE, Ciriaco MAGURNO, Aldo
BIANCAMANO, Piero SPAGNOLO, Eugenio CAUTERUCCIO, Esterina LAINO, Antonio
SALEMME e Fulvio RUGGIERO, tutti residenti in Maierà, dall’avvocato Oreste Morcavallo
e domiciliati presso di lui in Roma, via Arno 6;
contro
Giacomo DE MARCO, nato
a Maierà il 30 maggio 1960, Battista VALENTE, nato a Maierà il 4 dicembre 1966,
Diego FORESTIERO, Maurizio ALIGIA, nato a Maierà il 24 aprile 1964, , nato a
Maierà l’1 giugno 1063, Stefania GAGLIANONE, nata a Belvedere Marittimo il 30
ottobre 1969, Domenico CAMPAGNA, nato a Maierà il 14 gennaio 1948, Mirco
SOLLAZZO e Maurizio GRECO, tutti residenti in Maierà, costituitisi in giudizio
con l’avvocato Mario Sanino e domiciliati presso du lui in Roma, viale Parioli
180;
- il signor Fulvio
LONGO, nato a Maierà il 20 giugno 1963 ed ivi residente, non costituito in
giudizio;
e nei confronti
del comune di MAIERÀ,
costituitosi in giudizio in persona del sindaco, geometra Giacomo De Marco,
difeso dall’avvocato Raffaele Mirigliani e domiciliato presso di lui in Toma,
via della Frezza 59;
per l’annullamento
della sentenza 9
ottobre 2006 n. 1142, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la
Calabria, seconda sezione, ha respinto il ricorso contro l’elezione del
Consiglio comunale e del sindaco di Maierà svoltasi il 28 e 29 maggio 2002 e
conclusasi con la proclamazione degli eletti il 30 maggio 2006.
Visto
il ricorso in appello, notificato il 26 ottobre e depositato il 7 novembre
2006;
visto
il controricorso del comune di Maierà, depositato il 5 dicembre 2006;
visto
il controricorso dei signori De Marco, Valente, Forestiero, Maurizio Aligia,
Gaglianone, Campagna, Sollazzo e Greco, depositato il 5 febbraio 2007;
vista
la memoria prodotta dai resistenti il febbraio 2007;
visti
gli atti tutti della causa;
relatore,
all’udienza del 20 febbraio 2007, il consigliere Marzio Branca, e uditi altresì
gli avvocati Morcavallo, Mirigliani, Sanino ;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Nell’elezione
del sindaco e del Consiglio comunale di Maierà del 28 e 29 maggio 2006 sono
stati ammessi al voto con assistenza di accompagnatore ventiquattro elettori,
dodici per ognuna delle due sezioni. Nel verbali delle operazioni elettorali
della sezione 1, nello spazio riservato ai motivi dell’ammissione al voto
assistito era scritto per tutti i casi «incapace di esprimere il voto», nel
verbale della sezione 2 era scritto per undici casi «menomazione fisica» e in
un caso «incapacità di deambulare». Al verbale della sezione 1 sono stati
allegati i certificati rilasciati dal servizio di medicina legale dell’azienda
sanitaria locale di Paola, prestampati col giudizio «Si trova
nell’impossibilità di esprimere autonomamente il diritto di voto ed ha
necessità di assistenza legale» e due opzioni, «perché affetto da infermità che
impedisce o riduce gravemente la capacità di deambulare» e «perché affetto da
menomazione fisica o neuro/sensoriale che impedisce o riduce gravemente la
capacità di eseguire autonomamente la compilazione delle schede elettorali»; e
con l’aggiunta che la diagnosi era riportata solo sulla copia del certificato
custodita dall’azienda sanitaria. In esito allo scrutinio, delle due liste in
competizione è risultata vincente la lista n. 1, con otto voti in più della
lista n. 2.
Gli
attuali appellanti, candidato sindaco e candidati alla carica di consigliere
comunale della lista n. 2, con ricorso al tribunale amministrativo regionale
per la Calabria depositato il 28 giugno 2006 hanno impugnato le elezioni per
violazione dell’articolo 41 del decreto del presidente della repubblica 16
maggio 1960 n. 570, ossia per illegittima ammissione dei cinque elettori al
voto assistito. I ricorrenti hanno esposto anche che i medesimi elettori che
avevano votato con accompagnatore avevano votato da soli nelle elezioni
politiche tenutesi poco tempo prima; e che nella sezione n. 2 alcuni
accompagnatori di elettori “assistiti”, i quali ultimi peraltro erano
palesemente in grado di scrivere da sé il voto, erano addirittura entrati da
soli in cabina. Quest’ultima circostanza era confermata da dichiarazioni dei
rappresentanti di lista.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
respinto l’impugnazione, affermando che, in seguito alle modificazioni
dell’articolo 41 del decreto n. 570 del 1960, non è più necessario che il
certificato medico indichi la patologia.
Appellano
gli originari ricorrenti, censurando la motivazione della sentenza e
riproponendo la censura d’illegittimità dell’ammissione al voto assistito.
DIRITTO
Il
decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenente il
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, all’articolo 41 prevede il voto con accompagnatore
per « I ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità», e
dispone che il presidente del seggio indichi nel verbale il motivo specifico
dell’assistenza nella votazione, e alleghi al verbale il certificato medico
«eventualmente esibito». L’articolo 9 della legge 11 agosto 1991 n. 271 ha
aggiunto all’articolo 41 una disposizione, l’attuale ottavo comma, secondo cui
i certificati medici debbono attestare che l’infermità fisica impedisce
all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un’altra persona.
Questa
Sezione ha sempre affermato che l’impedimento, che consente il voto con
accompagnatore (c.d. voto assistito) è soltanto quello che riguarda l’uso delle
mani o della vista, e che esso deve risultare dal verbale o dal certificato
medico «eventualmente» esibito. Appare ovvio che l’indicazione di simili
impedimenti non ha nulla che possa confliggere con il diritto alla
riservatezza, perché non si vede come possa essere circondato dal segreto il
fatto che una persona è priva delle mani o della vista; ma in ogni caso il
diritto alla riservatezza sarebbe recessivo rispetto all’interesse pubblico,
inderogabile, che sia pubblicamente dichiarata la ragione per cui si deroga
alla personalità e segretezza del voto. Diversamente, come il caso in esame
mostra all’evidenza, si cade nell’abuso dell’istituto del voto assistito, che
da mezzo per consentire il voto alle persone fisicamente impedite si trasforma
in una deplorevole umiliazione delle persone anziane, prese a pretesto per
votare due volte.
Nel
caso in esame, uno dei ventiquattro elettori è stato ammesso al voto assistito
perché non deambulante, cioè per un impedimento che non ha niente a vedere con
la cecità e con l’uso delle mani. Per gli altri ventitre non è dato di sapere
per quale ragione essi siano stati ammessi al voto con accompagnatore; e
pertanto l’appello va accolto e l’elezione va annullata.
Il
Collegio, considerato che i certificati medici prestampati dell’azienda sanitaria
locale denotano alcuni equivoci nei quali sono cadute le amministrazioni
interessate (oltre quello d’indicare fra le patologie legittimanti il voto
assistito quelle “neuro sensoriali”), ritiene opportuno aggiungere due
notazioni. Per quanto riguarda gli elettori non deambulanti, la legge 15
gennaio 1991 n. 15 ha previsto che essi, muniti di certificato medico
dell’unità sanitaria locale o di patente di guida per non deambulanti, possano
votare in sezione elettorale diversa dalla propria (più facilmente
accessibile); e tale agevolazione non ha nulla a vedere col voto assistito di
cui al citato articolo 41. L’altra notazione è che la modifica dell’articolo 41
del decreto n. 570 del 1960 operata dalla legge n. 271 del 1991, secondo cui i
certificati medici debbono attestare che l’infermità fisica impedisce
all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un’altra persona, prescrive
un’aggiunta alla diagnosi, e non va intesa come esonero dall’indicazione della
menomazione.
Per le
medesime considerazioni, attinenti a fraintendimenti delle disposizioni
normative, appare equo compensare integralmente le spese di giudizio dei due
gradi.