LIMITI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI
MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA': QUANDO NON SI APPLICANO LE SANZIONI
REPUBBLICA ITALIANA N.
3903/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.
10266 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale,Quinta Sezione ANNO 2006
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 10266/2006 proposto da Comunità Montana
n.14 “Montiferru”, con sede in Luglieri, presidente, signora Giuseppa Peralta,
rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Falchi ed elettivamente
domiciliata in Roma nello studio dello stesso in via Benozzo Gozzoli n. 52;
contro
la società Co.ge.s. Scrl, in persona del legale rappresentante, signora Maria Luigia Fenu,
rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Manzi ed Antonello Rossi, con elezione di domicilio presso
il primo in Roma via F. Confalonieri n. 5;
e nei confronti
ditta individuale Firinu Giovanni Maria, rappresentata e
difesa dagli avvocati Federico Palomba, Marco Pisano e Giovanni Ghia ed
elettivamente domiciliata in Roma via Giuseppe Ferrari n.35;
per la riforma
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per
la Sardegna, sezione I, 31 ottobre 2006 n. 2325;
visto l’appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della ditta
Firinu e della soc. Co.ge.s.;
Relatore per la pubblica udienza del 20 marzo 2009 il consigliere Roberto Capuzzi;
Uditi gli avvocati Desi su delega di Falchi e Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
F A T T O
La Co.ge.s. Scrl (d’ora in poi Coges), cooperativa
operante nel settore dei servizi di igiene umana ed ambientale ed iscritta
all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti
(sezione Sardegna), nel dicembre del 2005 ebbe notizia che la XIV Comunità
Montana del Montiferru aveva affidato alla ditta Firinu la gestione del
servizio di igiene ambientale nei comuni di Sorridile, Bidonì e Nughedu Santa
Vittoria, senza il previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica.
Avverso tale aggiudicazione la Coges propose ricorso
innanzi al TAR Sardegna deducendo le seguenti censure.
1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 113 del
DL.gs. 18 agosto 2000, numero 267; violazione dell'articolo 267 del regio
decreto 1175/1931; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; sviamento;
2) violazione dei principi comunitari in materia di
appalti pubblici; violazione e falsa applicazione degli articoli 43 e 49 del
Trattato UE; violazione della direttiva 31 marzo 2004, numero 18;
3) violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 del
DL.gs. 17 marzo 1995, numero 157 e dell'articolo 37 del regio decreto 23 marzo
1924, numero 827.
Si costitui’ in giudizio la Comunità montana intimata, che
eccepì in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
sostenendo che la ricorrente non
avrebbe avuto alcun concreto ed immediato interesse all'annullamento degli atti
gravati.
Si è pure costituita la controinteressata ditta Firinu
controdeducendo e chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso.
Successivamente la Coges propose ricorso per motivi
aggiunti con i quali estese le censure già dedotte ad ulteriori delibere e determinazioni relative alla
procedura impugnata.
Il TAR adito rilevò che l’art. 113 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 35 della legge 28 dic. 2001
n.448 è esplicito nel prevedere l’obbligo di procedere attraverso lo
espletamento di gare ad evidenza pubblica.
La circostanza invocata dalla Comunità Montana, che si è
trattato della estensione di un servizio già appaltato ad altre imprese, non
era sufficiente a giustificare la mancata edizione di una gara e non ritentrava tra le eccezioni previste
dallo stesso articolo 113 del d.lgs 267 del 2000 né in quelle indicate
dall’art. 7 del d.lgs n.157 del 17 marzo 1995.
Il TAR quindi accolse le censure formulate dalla soc.
Coges e conseguentemente annullò la determinazione n.73 del 22. nov. 2005 con
la quale venne aggiudicato alla ditta Firinu il servizio per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani assorbendo le
ulteriori censure dedotte.
Avverso la sentenza del primo giudice ha proposto appello
la XIV Comunità Montana del Montiferru insistendo nelle eccezioni di
irricevibilità, inammissibilità già proposte in primo grado e chiedendo la riforma
della sentenza.
Rileva l’ente appellante di essersi trovato nella
necessità di assicurare in tempi brevi la realizzazione di un servizio che per
la sua particolare natura tecnica rendeva assai difficile l’inserimento di
soggetti terzi rispetto a quelli che già svolgevano l’attività.
Si è costituita in giudizio per resistere all’appello
società la Coges ampiamente argomentando e chiedendo il rigetto dell’appello.
Si è costituita la ditta Individuale Firinu Giovanni
Maria chiedendo la riforma della
sentenza in accoglimento del ricorso in appello presentato dalla
amministrazione aggiudicatrice.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza
del 20 marzo 2009.
DIRITTO
1. L’appello non merita accoglimento.
2.Il ricorso di primo grado presentato dalla
Coges scrl verteva sulla legittimità dell’’affidamento per cinque anni del
servizio di igiene urbana disposto dalla Comunità Montana, odierna appellante,
senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.
Tale affidamento diretto è stato disposto
dalla appellante nel convincimento che “non era possibile bandire una gara
d’appalto per l’affidamento, con procedura aperta, del servizio nei suddetti
comuni a causa del tempo richiesto” e
che pertanto fosse necessario “procedere mediante trattativa privata ai sensi
dell’art.7 del d.lvo n.157 del 1995 e successive modificazioni.”
2.1.Deve essere in primo luogo respinta la
eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti
formulata dalla Comunità Montana nei confronti della soc. Coges .
La Coges aveva impugnato l’aggiudicazione del
servizio alla ditta Firinu Giovanni Maria senza avere avuto la diretta disponibilità
degli atti relativi all’affidamento, e solo dopo averne preso conoscenza con
nota prot. 331 del 2.3.2006 aveva provveduto ad estendere l’impugnativa alla
determinazione n.73 del 22.11.2005 del responsabile del servizio tecnico
concernente l’affidamento del servizio a trattativa privata nonché, con i
secondi motivi aggiunti, agli ulteriori atti conosciuti a seguito della
costituzione della medesima stazione appaltante.
L’eccezione di tardività formulata dalla Comunità Montana appare
generica in quanto non consente di comprendere sul piano fattuale perché
l’impugnativa sarebbe tardiva in quanto proposta oltre il termine decadenziale.
3. Anche l’eccezione di carenza di interesse
respinta dal primo giudice e reiterata nell’atto di appello non merita
accoglimento.
Sostiene l’odierna appellante che la Coges,
non avendo partecipato alla gara di appalto concorso indetto dalla Comunità Montana
con delibera n.34 del 22.12.2003, non è ora legittimata ad impugnare l......