LIMITI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EMITTENTI ONDE ELETTROMAGNETICHE
Rappresentanza dell'ente e stipula di contratti
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 3 giugno 2002
n. 3098 - Pres. Giovannini, Est. Chieppa – Comune di
Civitavecchia (Avv. Pala) c. Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. (Avv.ti Alesi,
Satta e Contardi) - (conferma T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. n. 6405/2001).
F
A T T O
Con il ricorso in
appello in epigrafe il Comune di Civitavecchia ha chiesto l’annullamento della
suindicata sentenza con la quale il Tar del Lazio ha ricors propost da Ericsson
Telecomunicazioni s.p.a. avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di
Civitavecchia n. 173 del 30-12-1999, avente ad oggetto l’approvazione del
regolamento comunale per l’installazione di antenne e annessi apparati di
telefonia cellulare.
L’appello viene
proposto per i seguenti motivi:
1) irricevibilità
dei ricorsi proposti in primo grado e riuniti dal Tar, per la tardività degli
stessi, applicandosi alla fattispecie il termine breve di cui all’art. 19 della
legge n. 135/97;
2) inammissibilità
del ricorso di primo grado per l’assenza di lesività dell’impugnato regolamento;
3) erroneità della
impugnata sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che il regolamento
annullato non rientrasse nelle competenze urbanistiche spettanti ai Comuni,
risultando inapplicabile alla fattispecie la legge n. 36/2001.
La società appellata
si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. In via
preliminare deve essere respinto il motivo di appello, relativo alla
irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, per la tardività dello
stesso, applicandosi alla fattispecie il termine breve di cui all’art. 19 della
legge n. 135/97.
L’impugnato
regolamento, infatti, non può essere ritenuto "provvedimento di esecuzione
di opere pubbliche o di pubblica utilità", di cui al citato art. 19, in
quanto la disposizione speciale riguarda soltanto le opere riferibili alla
Pubblica amministrazione, anche nella sua nozione allargata derivante
dall’inclusione tra le amministrazioni aggiudicatici anche di soggetti aventi
formale natura privata.
Il carattere
eccezionale della norma non consente di estenderla in via analogica ad opere
private in virtù dell’utilizzo delle stesse per l’esercizio del servizio di
telefonia mobile e tanto meno all’ipotesi di impugnazione di un regolamento
contenente la disciplina per la realizzazione di dette opere.
Il ricorso
proposto in primo grado è stato quindi tempestivamente proposto.
2. E’ anche
infondato il motivo, con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso di primo
grado per l’assenza di lesività dell’impugnato regolamento.
Infatti, in
pendenza di istanze presentate al Comune dalla odierna parte appellata per il
rilascio delle concessioni per la realizzazione di impianti di trasmissione per
la telefonia mobile, deve ritenersi autonomamente impugnabile un regolamento,
la cui disciplina non consenta la costruzione degli impianti stessi.
3. Con ulteriore
motivo il Comune appellante deduce l’erroneità della impugnata sentenza nella
parte in cui è stato ritenuto che il regolamento annullato non rientrasse nelle
competenze urbanistiche spettanti ai Comuni e contesta la ricostruzione del
quadro normativo operata dal giudice di primo grado ed anche il richiamo alle
disposizioni della legge quadro n. 36/2001, temporalmente inapplicabile alla
fattispecie in esame.
Prima di esaminare
il motivo appare opportuno richiamare la ricognizione del quadro normativo di
riferimento, effettuata dal Tar.
Il giudice di
primo grado ha osservato come l'art. 1, comma IV, lett. c), della l. 15 marzo
1997 n. 59 abbia escluso dall'applicazione delle disposizioni dettate ai primi
due precedenti commi (riguardanti il conferimento alle Regioni e agli Enti
locali di "funzioni e compiti amministrativi" "relativi alla
cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive
comunità, nonché" quelli "… localizzabili nei rispettivi territori in
atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o
periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici), "i compiti di
rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo,
per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i
programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il
trasporto e la distribuzione di energia".
In attuazione
della citata l. 59 del 1997- continua il Tar - veniva poi emanato il D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 112, il cui art. 69 ha stabilito che, ai sensi dell'art. 1, comma
IV, lettera c), della l. 15 marzo 1997 n. 59, sono compiti di rilievo nazionale
per la tutela dell'ambiente quelli relativi alla determinazione di valori
limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari
al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio
nazionale (lett. e).
Il successivo art.
83 del citato Decreto ha poi specificato che, ai sensi dell'art. 1, comma IV,
lettera c), della l. 15 marzo 1997 n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi: - alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di
analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di
rilevamento; criteri per la raccolta dei dati (lett. a); - alla fissazione di
valori limite e guida della qualità dell'aria (lett. b); - alla fissazione e
aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori
minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per
l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento
degli impianti esistenti (lett. e); - alla determinazione dei criteri per
l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità
dell'aria (lett. h); - alla definizione di criteri generali per la redazione
degli inventari delle fonti di emissione (lett. i).
Il Tar richiama
poi la l. 31 luglio 1997 n. 249 (recante istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo); la quale ha disposto (art. 1, comma XV) che: - l'Autorità
"vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e
verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni" (il rispetto di tali indici
rappresentando condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche); - e che
"il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con
il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro
sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle
norme comunitarie".
Il decreto
ministeriale al quale ha operato rinvio la disposizione da ultimo riportata
risulta essere stato poi emanato (dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con i
Ministri delle Comunicazioni e della sanità) in data 10 settembre 1998 con il
n. 381.
Il giudice di
primo grado sottolinea che con la relativa disciplina sono stati fissati: - i
valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza
compresa fra 100 kHz e 300 GHz (art. 1); - i limiti di esposizione (art. 3, con
rinvio alla Tabella 1); - le misure di cautela e gli obiettivi di qualità (art.
4); - le azioni di risanamento (art. 5); - ulteriormente procedendosi (allegati
A e B) alla individuazione dei relativi concetti definitoti e delle applicabili
unità di misura, nonché delle modalità ed esecuzione delle misure e delle
valutazioni.
Di particolare
interesse ai fini del decidere vengono ritenute dal Tar le disposizioni di cui
al II e III comma dell'art. 4 del citato Decreto interministeriale, laddove si
precisa che: -in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente
dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del
corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo
elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per
frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m2 per la densità di potenza
dell'onda piana equivalente; - "nell'ambito delle proprie competenze,
fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
le Regioni e le Province autonome disciplinano l'installazione e la modifica
degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei
limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma,
il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di
controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione
con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene
all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate".
Sulla base di tale
quadro normativo, applicabile alla fattispecie in esame, il Tar rileva che
comunque l'attribuzione alle Regioni ed alle Province autonome di competenze
relative al raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità non appare
giustificare l'introduzione di limiti (ulteriori e/o diversi) rispetto a quanto
nel Decreto stesso stabilito; e ciò in quanto il perseguimento dell'anzidetta
finalità - e, con esso, la consentita disciplina dell'installazione e della
modifica degli impianti di radiocomunicazione - risulta delimitato
dall'esigenza di "garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente
articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma II". Viene anche
escluso che un siffatto potere "derogatorio" - rispetto alla
delineazione della materia fornito dal quadro normativo statale di riferimento
- sia individuabile nell'ambito delle applicabili disposizioni di legge
regionale (artt.. 113, 114 e 115 della l.r. 6 agosto 1999 n. 14, che
attribuiscono ai Comuni compiti concernenti la valutazione dei progetti di
risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri
previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento
elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione
agli impianti di telefonia mobile).
Il g......