LIMITI ALL'OBBLIGO DI COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
NUOVA RELEASE XML - SAIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1844/2008
Reg.Dec.
N. 6479 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6479/2003 proposto
dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali in persona del Ministro pro
tempore, la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici e Storici
dell’Abruzzo, in persona del Soprintendente in carica, entrambi rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, sono ex lege domiciliati;
contro
il Comune di Cappadocia in persona
del Sindaco p.t. non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Abruzzo n. 19/2003;
visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di
causa;
relatore, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2008,
il Consigliere Fabio Taormina;
udito l’Avvocato dello
Stato De Felice per le amministrazioni appellanti;
Ritenuto e considerato,
in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il ricorso di primo
grado l’amministrazione comunale appellata aveva impugnato il decreto di
annullamento del provvedimento della Regione Abruzzo, prot.
n.09164/BN/66/023-97 del 5.11.1997 mediante il quale era stato rilasciato il
nulla osta per la realizzazione di
lavori di ampliamento degli impianti scioviari siti in località Camporotondo.
Il provvedimento
repressivo impugnato era stato reso in considerazione della circostanza che la
località ove insistono gli impianti scioviari ricadeva in area di notevole
interesse pubblico ai sensi del D.Lvo riguardante la tutela dell’insieme
ambientale e naturalistico, denominato Valle del Liri.
Detta località
ricadeva in area sottoposta a vincolo
paesaggistico. L’intervento autorizzato - consistente nell’ampliamento delle
piste con taglio di alberi ed opere di sbancamento -avrebbe alterato la
conformazione della morfologia e l’aspetto ambientale dei luoghi tutelati. Il
provvedimento autorizzatorio, in quanto volto alla realizzazione di opere non
compatibili con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei
valori paesistici riconosciuti dal D.M. 14.07.1984 era stato pertanto
annullato. Avverso tale atto repressivo
erano stati dedotti quattro motivi di censura: violazione dell’articolo
7 della Legge 241/1990; eccesso di potere per manifesta illogicità e
contraddittorietà dell’azione amministrativa in relazione alla motivazione del
provvedimento impugnato ed alla normativa in esso richiamata; incompetenza;
violazione dell’articolo 82 D.P.R. 616/1977 in relazione al decorso del termine
di giorni 60 per l’esercizio del potere di annullamento; difetto di motivazione
fondandosi il provvedimento su inammissibili valutazioni di merito.
Con la sentenza in
epigrafe il TAR dell’Abruzzo ha accolto il ricorso rilevando che non era stato
dato avviso dell’avvio del procedimento all’amministrazione comunale odierna
appellante; che era decorso un arco temporale assai superiore a quello tassativamente
fissato in giorni 60 per l’esercizio del potere repressivo; che il
provvedimento de quo impingeva in valutazioni di merito.
La sentenza è stata
appellata dalle amministrazioni
resistenti in primo grado che ne contestano la fondatezza ribadendo le prospettazioni
sottese alla memoria di costituzione in giudizio depositata in primo grado,
evidenziando che l’avviso dell’avvio del procedimento non era dovuto ricorrendo
una ipotesi di provvedimento di secondo grado.
In ogni caso il Comune
odierno appellato era stato messo in condizione di partecipare all’istruttoria
e controdedurre (come aveva effettivamente fatto); il termine di 60 giorni per
l’esercizio del potere repressivo di cui all’art. 82 dpr 616/1977 e succ. mod.
non era in realtà decorso, posto che
detto potere fu esercitato nei termini di legge (20 giorni successivi
all’inoltro della documentazione da parte dell’amministrazione comunale -che,
nel caso di specie, inopinatamente la trasmise dopo lungo tempo dalla
richiesta-).
Neppure poteva dirsi che fosse stato esercitato un –inammissibile -
sindacato di merito, posto che il provvedimento autorizzatorio era lacunoso ed
immotivato e pertanto, a tutela dei valori paesistici, si era reso necessario
annullarlo.
La sentenza appellata
pertanto doveva essere caducata.
Alla camera di
consiglio del 29.7.2003 la Sezione ha
respinto, con ordinanza n. 3276/2003, l’istanza cautelare di sospensione della
esecutività della sentenza appellata.
L’amministrazione
appellata non si è costituita nell’odierno giudizio.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e
deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione che segue.
La sentenza in epigrafe
ha annullato il provvedimento repressivo emesso dalle amministrazioni
appellanti seguendo tre distinti percorsi motivazionali, che verranno
distintamente analizzati.
Quanto al primo di
essi, concernente la denunciata omissione dell’incombente di cui all’art. 7
della legge n. 241/1990, la Sezione ha più volte affrontato la problematica
della incidenza della omissione dell’incombente da tale disposizione previsto
sul provvedimento reso ai sensi dell’art. 82 del DPR n.616/1977 e succ.
modifiche.
In particolare, con la sentenza del
4 settembre 2006, n. 5098 è stato affermato
che “sulla base delle disposizioni temporalmente applicabili al caso in
esame, questa Sezione ha affermato che, anche in applicazione del D.M. 13-6-94
n. 495, l'amministrazione statale è obbligata a comunicare al privato l'avvio
del procedimento di annullamento di una autorizzazione paesaggistica allo scopo
di consentire all'interessato di avvalersi degli strumenti di partecipazione e
di accesso, previsti dalla