LIMITI ALLA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETÀ PARTECIPATE
Inalienabilità degli impianti e delle reti
Lombardia/657/2011/PAR
Lombardia/657/2011/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai
magistrati:
dott. Nicola
Mastropasqua Presidente
dott.
Gianluca Braghò Referendario (relatore)
dott.
Massimo Valero Referendario
dott.
Alessandro Napoli Referendario
dott.ssa
Laura De Rentiis Referendario
dott. Donato
Centrone Referendario
dott.
Francesco Sucameli Referendario
dott.
Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea
Luberti Referendario
dott. Fabio
Franconiero Referendario
nell’adunanza
in camera di consiglio del 6 dicembre 2011
Visto il
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la
legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la
legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la
deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni
delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la
legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la
nota n. 6921 di protocollo in data 3 novembre 2011, con la quale il sindaco del
comune di Samolaco (SO) ha richiesto un parere in materia di contabilità
pubblica;
Vista la
deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha
stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti
dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista
l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza
odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Samolaco (SO);
Udito il
relatore dott. Gianluca Braghò;
PREMESSO CHE
Il sindaco
del comune di Samolaco (SO), con nota n. 6921 del 3 novembre 2011, riferisce
quanto segue:
• con deliberazione del consiglio comunale
n. 4 del 25.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, il comune di Samolaco
chiedeva alla Regione Lombardia l'istituzione di una seconda sede farmaceutica
nel proprio territorio;
• la Regione Lombardia ha istruito la
richiesta e con delibera di giunta regionale n. 8/7541 del 27.06.2008 ha
deliberato, in sede di revisione della pianta organica delle sedi
farmaceutiche, di istituire una seconda sede farmaceutica a Samolaco;
• la Regione Lombardia, ai sensi dell'art.
10 della legge 475/68 e dell'art. 2 della L.R. n. 46/83, ha avanzato al comune
offerta di prelazione;
• il comune di Samolaco, con propria
deliberazione n. 26 del 24.07.2008, ha esercitato il diritto di prelazione;
• con deliberazione del consiglio comunale
n. 5 del 20.04.2009 l’ente ha approvato la costituzione di una società a
responsabilità limitata con la denominazione “Samolaco Farmacia s.r.l.”.
• il sindaco esclude la possibilità di una
forma di gestione diretta per esigenze di bilancio connesse alla spesa per il
personale e per la mancanza in organico della figura del farmacista.
Ciò
premesso, alla luce della vigente normativa e in considerazione di quanto
disposto in merito alla possibilità di costituzione e mantenimento di società
partecipate, il sindaco s’interroga:
• se sia possibile procedere alla
costituzione della società come deliberato dal consiglio comunale, considerato
che la popolazione residente risulta essere di circa 3.000 abitanti;
• qualora ciò non sia possibile, se si
possa optare per la concessione a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.
AMMISSIBILITA’
SOGGETTIVA
La richiesta
di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma
contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale
dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono
chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in
materia di contabilità pubblica”.
La funzione
consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che
la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione,
preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta,
con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva
prevista dalla normazione sopra indicata.
Con
particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le
richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l’organo
istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo
di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la
richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo
legittimato a proporla.
AMMISSIBILITA’
OGGETTIVA
Con
riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la
disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve
essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte
dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il
perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e
di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo
svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una
forma di controllo collaborativo.
Il raccordo
tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di
collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite,
in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri
in materia di contabilità pubblica.
Appare
conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non
svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti
locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni
sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione
positiva.
Al riguardo,
le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede
di coordinamento della finanza pubblica......