LIMITI ALLA PERTINENZIALITA' DEL SOTTOTETTO
RIMODULAZIONE DEI MUTUI CASSA DD.PP.
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
N. 4744/2005
Reg. Dec.
N. 9739 Reg. Ric.
Anno 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Targa Mara,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Sergio Dal Prà, presso lo
studio del primo elettivamente domiciliata in Roma Via F. Confalonieri n. 5;
contro
Mantovani Marcello e Danieli Sonia, rappresentati e difesi
dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Nicolò Paoletti, presso lo studio
dell’ultimo elettivamente domiciliata in Roma Via Barnaba Tortolini n. 34;
e nei confronti
del comune di Selvazzano Dentro, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto
– II Sez. 19.1. 2004 n. 142;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione della
parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle
parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del
17 maggio 2005 il Consigliere Antonino Anastasi; uditi gli avvocati Dal Prà, Manzi e Cacciavillani Chiara per
delega dell’avv. Cacciavillani Ivone;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue.
FATTO
L’originaria proprietaria
dell’immobile in controversia, dopo averlo frazionato in due distinte unità, le
ha alienate nel 1976 in favore rispettivamente dell’odierna appellante e del
dante causa degli odierni appellati.
Nel prosieguo la sig.ra Targa ha
ottenuto dal comune di Selvazzano il permesso di costruire n. 90/2003 per
ristrutturare e sopraelevare l’unità di sua pertinenza.
Il titolo edilizio è stato
impugnato avanti al TAR Veneto dai signori Mantovani e Danieli i quali ne hanno
chiesto l’annullamento deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 11 c. 1
del TU n. 380 del 2001.
A giudizio dei ricorrenti il
permesso risultava infatti rilasciato su istanza di soggetto non legittimato,
soprattutto in quanto la porzione di tetto e sottotetto interessata dalla
sopraelevazione non è di proprietà esclusiva della sig.ra Targa.
Con la sentenza in epigrafe
indicata, resa in forma semplificata, il Tribunale ha accolto il ricorso,
rilevando che il provvedimento impugnato sottrae alla sin qui comune
disponibilità dei comproprietari il sottotetto e autorizza interventi incidenti
sul muro portante comune che separa le due unità abitative nonchè sull’unitario
sistema di scarico delle acque piovane.
La sentenza è impugnata col ricorso
in esame dalla sig.ra Targa che ne chiede l’integrale riforma deducendo da un
lato che il sistema di scarico delle acque meteoriche di ciascuna delle unità
abitative è autonomo ed indipendente; dall’altro e soprattutto che nel caso in
esame non ricorre l’ipotesi del condominio orizzontale in quanto il sottotetto
costituisce pro quota pertinenza esclusiva dell’abitazione sottostante.
Ne consegue, secondo la deducente,
che nella fattispecie legittimamente il comune ha dato applicazione al disposto
dell’art. 885 cod. civ. il quale consente la sopraelevazione del muro comune
divisorio senza il consenso del comproprietario.
Si sono costituiti gli appellati
instando per il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno presentato
memorie e documentazione.
Con istanza versata in vista
dell’Udienza l’appellante ha reiterato la richiesta, già avanzata in ricorso,
di specifica consulenza volta a chiarire la situazione dell’immobile.
All’Udienza del 17 maggio 2005 il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello non è fondato e va pertanto respinto.
Come risulta dalla narrativa, la sentenza gravata ha
rilevato l’insussistenza in capo all’odierna appellante della proprietà
esclusiva della porzione di immobile sulla quale la assentita sopraelevazione
incide.
A giudizio del Tribunale l’immobile in controversia è
infatti di proprietà esclusiva solo per quanto concerne le unità abitative e
gli spazi scoperti di pertinenza, mentre il sottotetto, il muro portante
divisorio e l’impianto di scarico delle acque piovane costituiscono parti
comuni di un complesso condominiale di tipo c.d orizzontale.
Con l’unico ed articolato motivo
d’appello la sig.ra Targa contesta tale statuizione deducendo che il sistema di
scarico delle acque meteoriche di ciascuna delle unità abitative è autonomo ed
indipendente e soprattutto che nel caso
in esame il sottotetto – ancorchè non materialmente frazionato - costituisce
pertinenza esclusiva dell’abitazione sottostante.
Al riguardo, si premette che
sebbene l’appellante non contesti espressamente quanto statuito dal Tribunale
in ordine alla comunione del muro portante divisorio, ciò non comporta
l’inammissibilità del mezzo (e dell’appello) in quanto il permesso di costruire
è stato rilasciato dal comune in applicazione dell’art. 885 cod. civ. il quale
appunto consente al comproprietario di innalzare il......