LIMITI ALLE SANZIONI A PERSONE CHE INDOSSANO IL VELO
PROROGA TERMINI PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE
Ric.
711/2004 R.G.R. Sent. n.645/06 Reg. Sent.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Friuli Venezia Giulia costituito da:
Vincenzo Borea Presidente
Oria
Settesoldi - Consigliere,
relatore
Vincenzo Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 711/2004 del Comune di
Azzano Decimo in persona del Sindaco pro tempore e del Sindaco medesimo dott.
Enzo Bortolotti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Longo e Dario
Miani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trieste;
c o n t r o
la Prefettura della Provincia di
Pordenone ed il Ministero dell’Interno in persona dei rispettivi legali
rappresentanti in carica rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale
dello Stato, domiciliataria ex lege;
p e r
l’annullamento dei seguenti atti:
1) il parere facoltativo reso dal
Ministero dell’Interno con nota n. 11001/65
di data 23.8.2004
2) il decreto del Prefetto della
Provincia di Pordenone prot. n. 11202/669/Area I – di data 9.9.2004, di
annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Azzano Decimo n. 24/2004
di data 27.7.2004;
Visto
il ricorso, ritualmente notificato e depositato
presso la Segreteria;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Viste
le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi, alla
pubblica udienza del 26 luglio 2006 - relatore il Consigliere Oria
Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto
in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune impugna il decreto
prefettizio che, sulla base di un parere del Ministero dell’Interno ( anch’esso
impugnato), ha annullato il provvedimento adottato dal Sindaco in qualità di
ufficiale di governo che ordinava di adeguarsi alle norme che fanno divieto di
comparire mascherati in luogo pubblico,
espressamente includendo tra i “mezzi atti a rendere difficoltoso il
riconoscimento della persona” anche “il velo che copre il volto”.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Incompetenza
del Prefetto; nell’assunto che non esisterebbe il rapporto gerarchico che
legittimi un atto di annullamento.
2) Violazione
dell’art. 7 della l. 241/90; nell’assunto che sarebbe mancato l’avviso di
procedimento.
3) Violazione
dell’art. 3 della l. 241/90. Eccesso di
potere per irragionevolezza e contraddittorietà; nell’assunto che
irragionevolmente e immotivatamente è stato disposto l’annullamento di un atto
che, in data 16.8.2004, lo stesso Prefetto aveva invece ritenuto legittimo. Il Prefetto si sarebbe evidentemente
adeguato al parere del Ministero che
peraltro nemmeno viene citato.
Si ipotizza
inoltre che, essendo il testo dell’ordinanza prefettizia identico a quello di
analoga ordinanza del Prefetto della Provincia di Como relativo ad atto del
Sindaco di Drezzo, vi sarebbe stato un ulteriore presupposto a supporto non menzionato in atto, e cioè o un accordo
tra i due Prefetti o una disposizione ministeriale.
4) Sviamento ed
eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e/o difetto
ed erroneità dei presupposti, essendo stato ritenuto che l’ordinanza sindacale
abbia natura provvedimentale; nell’assunto che, contrariamente a quanto
ritenuto dal Prefetto, l’ordinanza sindacale non avrebbe natura provvedimentale,
in quanto non farebbe sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei
destinatari, ma sarebbe un mero richiamo al rispetto della normativa, da cui
già deriva direttamente il divieto di usare il “burqa”.
5) Sviamento ed
eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e/o difetto
ed erroneità dei presupposti, essendo stato ritenuto che l’ordinanza sindacale
si fondi sull’art. 2 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931 e non rientri pertanto
nella sfera di competenza del Sindaco.
Violazione e/o erronea e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del
T.U.L.P.S. oltre che degli art. 50 e 54
del T.U.E.L. d. lgs n. 267/2000.
Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione;
Sarebbe stato
erroneamente ritenuto che l’atto sindacale sia stato adottato nell’esercizio
del potere di ordinanza riservato al Prefetto ex art. 2 TULPS per casi di
urgenza e gravi necessità, mentre tale atto si fonda sulla competenza
del Sindaco all’emanazione di un’ordinanza generale ex art. 1 del TULPS, rientrando
nel compito di curare l’osservanza delle leggi anche il far sì che esse siano
rispettate ed il precisare come alcuni divieti di legge – già vigenti ancorché
poco conosciuti – verranno interpretati.
L’art. 54 del
TUEL sarebbe stato travisato poiché,
ancorché non direttamente rilevante nella fattispecie, la lett. d) della norma
non prevede comunque che il potere del Sindaco si espleti al fine di informare
il Prefetto per l’adozione dei conseguenti p......