LIMITI COMPENSAZIONE SU CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DEI COMUNI
Consip: nuova convenzione per "contratti calore"
Risoluzione del 11/07/2002 n
Risoluzione
del 11/07/2002 n. 227
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Interpello - articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 Istanza prot. del Comune
................ Utilizzo del credito d'imposta da parte dei Comuni ai sensi
dell'articolo 14, comma 1 bis del T.U.I.R., approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, il Comune.......ha esposto il seguente quesito, volto a
conoscere l'esatta applicazione dell'art. 14, comma 1 bis del T.U.I.R.,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.
QUESITO
Il Comune.........., ha chiesto di conoscere le modalita' ed i limiti di
utilizzo dei crediti d'imposta attribuiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1
bis del TUIR, in sede di distribuzione di dividendi da parte WW SPA, ex azienda
municipalizzata che gestisce servizi pubblici locali, considerato che tali
crediti hanno, normalmente, un valore superiore al limite massimo compensabile
di 516.456,90 euro previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
In particolare, l'istante fa presente che per l'esercizio 2000 e' stato
distribuito, con accredito nel maggio 2001, un dividendo per il quale spetta un
credito di imposta pari ad euro 4.672.573,73 e che si prevede di maturare,
anche per gli anni futuri, crediti d'imposta superiori al limite sopraccitato.
Tanto premesso il Comune chiede di conoscere come possa recuperare la parte di
credito di imposta eccedente il limite previsto.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comune......., ritiene di non poter chiedere a rimborso nei modi ordinari la
parte di credito d'imposta eccedente il limite di 516.456,90 euro, non essendo
obbligato, quale ente locale, a presentare la dichiarazione ai fini dell'IRPEG
e, quindi, intende utilizzare tale eccedenza in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
Cio' anche per superare l'effetto destabilizzante generato dalla presenza in
bilancio di una posta attiva "non riscossa", ossia del credito
d'imposta, che andrebbe ad incrementarsi anno dopo anno.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha aggiunto all'articolo 14
del T.U.I.R., approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il credito
d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, dopo il comma 1, il
seguente comma 1-bis. "Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo
ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate
trasformate in societa' ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.".
Successivamente l'articolo 27, comma 18, della legge 23 dicembre 2001, n. 448,
nel riformulare il citato comma 1-bis dell'articolo 14 del T.U.I.R., ha
previsto, a decorrere dal 1ª gennaio 2002, che "Il credito d'imposta di
cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle
societa', comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai
sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.".
Premesso che la scrivente ha avuto modo di chiarire la portata delle menzionate
disposizioni con le risoluzioni n. 159/E del 17 ottobre 2001, n. 45/E del 18
febbraio 2002 e n. 96/E del 26 marzo 2002, si ritiene che, qualora l'azienda
distributrice dei dividendi sia una societa' per azioni derivante dalla
trasformazione di un'azienda speciale preesistente, l'utilizzo in compensazione
del credito d'imposta deve avvenire nel rispetto del limite di 516.456,90 euro
fissato dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000, che ha modificato il limite
previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Si conferma, quindi, l'orientamento espresso con la risoluzione n. 86/E del 24
maggio 1999. In quella sede, in considerazione che tale limite e' fissato dalla
legge per garantire, sostanzialmente, il rispetto dei vincoli posti dal
bilancio dello Stato, si e' ritenuto che esso non operi in relazione alla
compensazione di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni e incentivi
fiscali, per i quali l'importo complessivamente utilizzabile e' predeterminato
e gia' stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti
a riconoscere il beneficio.
Nel caso in esame, invece, in cui la previsione normativa del credito d'imposta
e' destinata ad operare a regime, permane la necessita' di garantire il
rispetto dei vincoli posti dal bilancio dello Stato.
Torna utile precisare che i comuni, non essendo soggetti passivi dell'IRPEG,
non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, per cui ad
essi non si applica il disposto dell'articolo 14, comma 5, del TUIR, che
subordina la detrazione del credito d'imposta alla sua indicazione in
dichiarazione. I comuni, quindi, possono utilizzare il credito d'imposta a
partire dal momento in cui percepiscono i dividendi distribuiti dalla societa'.
L'eccedenza del credito non utilizzato in compensazione nel periodo d'imposta
in cui i dividendi sono stati distribuiti, puo' essere utilizzato nei periodi
successivi.
Il credito in esame, infine, puo' essere utilizzato solo "in compensazione
dei debiti" ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 e non puo' essere chiesto
a rimborso.
La scelta del legislatore di consentire l'utilizzo del credito d'imposta in
compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, sempre piu' frequente negli
ultimi tempi, trova giustificazione nella necessita' di snellimento e
semplificazione dell'azione amministrativa.
In conclusione, il comune istante, una volta percepito il dividendo, potra'
utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione, nel rispetto
del limite massimo di 515.456,90 euro per ciascun anno solare, potendo,
comunque, utilizzare le eventuali eccedenze nei periodi successivi.
Con riguardo ai dividendi distribuiti fino al 31 dicembre 2001, si precisa
quanto gia' chiarito nella citata risoluzione n. 45/E del 2002, ossia che il
Comune potra' fruire del credito d'imposta solo qualora WW s.p.a risulti dalla
trasformazione di un'azienda speciale e non anche nel caso in cui risulti dal
conferimento diretto di un'azienda municipalizzata.
In tale ultima circostanza, infatti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis del
TUIR, cosi' come modificato dall'articolo 27, comma 18, della legge n. 448 del
2001, il credito d'imposta spettera' con riferimento ai dividendi distribuiti a
decorrere dal 1ª gennaio 2002.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza
d'interpello presentata alla Direzione Regionale..........., viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile
2001, n. 209.
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