LIMITI D'IMPEGNO AL 50% NEL PRIMO SEMESTRE
TRASFERIMENTI: SCADENZA CERTIFICAZIONI PERDITE ICI FABBRICATI GRUPPO D
Deliberazione n
Deliberazione n.
48/2007/Parere n.12
REPUBBLICA
ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale del controllo
per l’Emilia - Romagna
composta dai Magistrati
dr. Mario Donno
Presidente
dr. Carlo Coscioni
Consigliere relatore
dr. Rosa Fruguglietti Lomastro
Consigliere
dr. Maria Teresa D’Urso
Referendario
Assiste
con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario
dr. Giovanni Gastaldello.
VISTO l’art.100, comma 2, della
Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi
sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, il decreto-legge 23 ottobre
1996, n.543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l’art. 27 della
legge 24 novembre 2000, n.340;
VISTO il regolamento n.14/2000 per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato
dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive
modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n.3;
VISTA la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito
all’esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge n.
131 del 5 giugno 2003, stipulata tra la Regione Emilia-Romagna , la Sezione
regionale di controllo della Corte di Conti e la Conferenza Regioni- Autonomie
locali dell’Emilia- Romagna in data 27 marzo
2007;
VISTA la richiesta di parere
avanzata dal Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro (PR);
VISTO il parere espresso
dall’Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA l’ordinanza presidenziale n
24 del 11 ottobre 2007 con la quale la questione è stata deferita all’esame
collegiale della Sezione;
UDITO nella Camera di Consiglio il
relatore consigliere Carlo Coscioni;
RITENUTO in fatto:
Il Sindaco del Comune di Borgo Val
di Taro (PR) ha chiesto il parere della Sezione in ordine alla sussistenza
dell’obbligo di rispettare il limite di impegno delle spese correnti nel primo
semestre di ogni esercizio finanziario, disposto dall’articolo 6, comma 1, del
decreto legge 2 marzo 1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1989, n.155.
A giudizio del Comune, la predetta
norma dovrebbe ritenersi virtualmente abrogata in quanto non recepita né nel
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, né nel Testo Unico sugli Enti
locali n.267/2000.
CONSIDERATO in diritto:
La richiesta di parere appare
ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente dal Sindaco
del Comune, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente
all’interpretazione di una norma che rientra nella materia della contabilità
pubblica.
L’articolo 6, comma 1, del decreto
legge n.65/1989 prevede:
“Nel primo semestre di ciascun
esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono
assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei
singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per
cento dello stanziamento
previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento
deve avvenire a scadenze determinate in virtù di leggi, di accordi
internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni, e in tutti i
casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il
principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite del 50 per cento sono
compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di
disposizioni legislative e regolamentari a
carico dell’esercizio stesso”.
La norma risulta inserita nel
predetto decreto legge assieme a disposizioni di vario genere che vanno dalla
concessione di mutui, a rapporti con la Cassa depositi e prestiti, alle
gestioni fuori bilancio, al finanziamento del servizio sanitario per il
triennio 1989-1991, al ripiano dei debiti delle Unità sanitarie locali; tutte
disposizioni dettate dalla situazione contingente del tempo e la cui finalità
precipua era quella di contenimento della spesa pubblica.
Come rileva il Comune richiedente,
la disposizione non risulta richiamata né nel decreto legislativo n.77/1995,
contenente le norme sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali,
né nel Testo unico sugli Enti locali n.267/2000.
L’Ufficio del Coordinamento delle
Sezioni regionali di controllo, interpellato nel corso dell’indagine
istruttoria, così si è espresso:
“Seppure l’indicata disposizione
non risulta espressamente abrogata, resta tuttavia la questione della sua
compatibilità sistematica con la disciplina introdotta successivamente, in
relazione alle diverse regole e strumenti di volta in volta privilegiati per il
contenimento della spesa pubblica. Senza poter ricostruire le differenti
logiche che hanno ispirato le leggi finanziarie susseguitesi dall’anno
finanziario 1998, da quando cioè è stato introdotto il Patto di stabilità
interno, và tuttavia osservato che con la legge 27 dicembre 2006, n.296
(finanziaria 2007) è stato definitivamente abbandonato il criterio del mero
vincolo alla spesa, con privilegio accordato invece al sistema dei saldi, da
garantire a preventivo e da dimostrare nei risultati di consuntivo. Tale sistema
ha l’obiettivo di assicurare la tenuta degli equilibri, vincolando i
comportamenti di entrata e di spesa, sia corrente che in conto capitale, per
competenza e per cassa sin dalla costruzione del bilancio (cosiddetto sistema
integrato); a fronte di tale sistema, della sua complessità ed esaustività, non
resta spazio per una disciplina ormai superata in ragione della nuova e più
coerente logica di calibrato contenimento funzionale alla tenuta complessità
dei saldi.
Quanto sin qui esposto presuppone
l’applicabilità anche per l’anno 2007, come già per
gli anni precedenti, della disciplina relativa al Patto di stabilità interno;
perciò essenziale condizione è che si tratti di comune con un numero di
abitanti superiore a 5.000”.
La Sezione ritiene pienamente condivisibile tale impostazione anche alla
luce del rinnovato assetto del sistema dei controlli sui bilanci degli Enti
locali. Basti soltanto ricordare che né nelle linee guida emanate dalla Corte
dei Conti, né nei questionari predisposti per l’esame delle relazioni dei
collegi dei revisori dei conti su bilanci preventivi e consuntivi vi è alcun
cenno alla limitazione di cui al decreto legge n.65. Pertanto la norma in
questione deve ritenersi virtualmente abrogata.
P. Q. M.
Nelle sopraesposte considerazioni è il parere della
Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura
della Segreteria, al Sindaco del Comune Borgo Val di Taro (PR) ed alla
Conferenza
Regioni – Autonomie Locali dell’Emilia Romagna.
Così deliberato in Bologna
nell’adunanza del 18 ottobre 2007.