LIMITI DI CONSULTAZIONE DEI PARERI LEGALI
Straordinari e produttività fuori dal blocco retribuzioni
N
N. 07237/2010 REG.SEN.
N. 03008/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2010,
proposto dall’Università degli studi della Basilicata, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
Luigi Prosperi, Luigi Vergura e Rocco Infantino,
costituiti in giudizio personalmente (senza assistenza di difensore ai sensi
dell’art.25, comma 5 bis, della L. 7 agosto 1990 n.241 e successive
modificazioni e integrazioni), con domicilio eletto presso la Segreteria
Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA:
SEZIONE I n. 00032/2010, resa tra le parti, in materia di silenzio-rifiuto,
concernente richiesta di rilascio di parere con riguardo a provvedimenti di
inquadramento e di sospensione di contratti di lavoro in esito a PROCEDURA
SELETTIVA INTERNA.
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio e il
controricorso di Luigi Prosperi, Luigi Vergura e Rocco Infantino;
visti tutti gli atti della causa;
nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010,
relatore il Cons. Domenico Cafini, udito l’Avvocato dello Stato Di Palma;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1. Con ricorso n.452/2009, proposto ai sensi dell’art.25,
comma 5 bis, della legge n.241/1990, i sigg. Luigi Prosperi, Luigi Vergura e
Rocco Infantino adivano il Tribunale amministrativo regionale per la
Basilicata, chiedendo l’annullamento delle note in data del 4.9.2009 e
17.9.2009, con le quali il Direttore amministrativo dell’Università degli studi
della Basilicata aveva negato ai ricorrenti l’accesso al parere, redatto
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza il 25.8.2009, richiamato
nel decreto del rettore dell’ateneo predetto n. 398 dell’8.9.2009.
Premettevano gli interessati che, con provvedimento
del direttore amministrativo 6.2.2004, n.72, l’Università degli studi della
Basilicata aveva indetto una procedura selettiva interna, riservata ai
dipendenti inquadrati nella categoria D, per l’accesso alla categoria EP 1, da
assumere presso l’area amministrativa-gestionale e che ad essa avevano
partecipato anche i ricorrenti, dipendenti della medesima Università,
inquadrati nella categoria D; che, con provvedimento dello stesso direttore
amministrativo 25.2.2005 n. 127, era stata approvata la graduatoria di tale
procedura, nella quale venivano collocati, al primo posto, il Sig. Marotta
Antonio; al secondo, il ricorrente Sig. Prosperi; al terzo, il ricorrente Sig.
Vergura e, al quarto posto, il ricorrente Sig. Infantino, e che, con successivo
provvedimento del medesimo direttore (4.3.2005 n.145), soltanto il sig. Marotta
veniva inquadrato nella categoria EP 1; che con ricorsi proposti il 16.3.2009
gli interessati avevano chiesto di essere inquadrati anch’essi nella superiore
categoria EP 1 e che, in data 17.4.2009, il Collegio di conciliazione di cui
all’art. 66 D.Lgs. n. 165/2001 aveva proposto ai medesimi l’inquadramento nella
categoria EP 1 e l’assegnazione presso l’area amministrativa-gestionale con
decorrenza giuridica dall’1.7.2003 e decorrenza economica dal 17.4.2009.
Esponevano, altresì, gli istanti che tale proposta era
stata accettata anche dall’ateneo suddetto, sicché in data 20.4.2009 era stato
stipulato il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed
a tempo pieno tra l’Università degli studi della Basilicata e i ricorrenti, ma
che con decreto 12.5.2009 n.250 il rettore della prefata Università decideva di
sospendere l’efficacia giuridica ed economica dei menzionati contratti
individuali di lavoro del 20.4.2009, “con riserva di assumere definitive
determinazioni all’esito ”del parere richiesto all’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Potenza, al Collegio dei revisori dei conti ed al Nucleo di
valutazione dell’ateneo, mediante nota 12.5.2009 n 7572 “e comunque non oltre
60 giorni”, “con lo scopo di ….evitare di esporre l’Ente ad effetti risarcitori
nei confronti di chi si ritiene leso nei propri diritti ed interessi”.
Facevano presente, quindi, gli interessati che, con
istanza del 19.5.2009, avevano chiesto la copia della anzidetta nota n.
7572/2009 relativa alla richiesta di parere all’Avvocatura distrettuale dello
Stato di Potenza; copia poi rilasciata (in data 21.5.2009) dal responsabile
della segreteria del rettorato, trattandosi di “atto presupposto al
provvedimento rettorale n. 250 del 12.5.2009”;
che, con decreto 15.7.2009 n. 355, il rettore
dell’Università in parola aveva rinnovato la sospensione giuridica ed economica
dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno,
stipulati il 20.4.2009 con i ricorrenti, disposta con il precedente decreto n.
250/2009, “vista la richiesta di integrazione istruttoria dell’Avvocatura dello
Stato assunta agli atti in data 15.7.2009”; che, con istanze del 16.7.2009,
avevano domandato di accedere alla predetta richiesta di integrazione
istruttoria dell’Avvocatura dello Stato del 15.7.2009, istanze in relazione
alle quali, con note del 22.7.2009, il Direttore amministrativo dell’Ateneo
suddetto aveva fatto presente di nutrire “perplessità sulla legittimazione” dei
ricorrenti “ad acquisire la documentazione inerente il rapporto di consulenza
tra l’Avvocatura distrettuale dello Stato e l’Università degli studi della
Basilicata; che, con note del 26.8.2009, il direttore amministrativo della
detta Università, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990, aveva comunicato ai
ricorrenti l’avvio del procedimento, finalizzato alla rimozione in autotutela
delle determinazioni amministrative concernenti il loro inquadramento nella
categoria EP 1 e, successivamente, con decreto 8.9.2009 n.398, il rettore
dell’ateneo in questione aveva rinnovato ancora una volta la sospensione
giuridica ed economica dei contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, stipulati il 20.4.2009 con i ricorrenti, “fino
al 28.9.2009”, “considerato che in data 25.8.2009” era pervenuto il richiesto
parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza e che, infine, con
istanze del 14.9.2009, avevano chiesto ancora l’accesso al suddetto parere del
25.8.2009, istanze formalmente respinte, con note del 17.9.2009, del il
direttore amministrativo dell’Università, con richiamo espresso all’art. 2 del
DPCM n. 200 del 26.1.2000 (cioè al regolamento, recante le norme per la
disciplina delle categorie dei documenti dell’Avvocatura dello Stato, sottratti
al diritto di accesso).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti denunciavano la
illegittimità delle impugnate note del direttore amministrativo dell’
Università degli studi della Basilicata in data 4.9.2009 e del 17.9.2009,
formulando, a sostegno del gravame, i seguenti motivi: violazione degli artt.
1, 10 e 22 e ss. L. n. 241/1990 e degli artt. 2 e 4 DPCM n. 200 del 26.1.2000,
nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione,
chiedendo, nelle conclusioni, che fossero annullati gli impugnati atti di
diniego di accesso e fosse consentita ai ricorrenti stessi la visione e la
estrazione di copia della richiesta di integrazione istruttoria e del parere
summenzionati.
Nel giudizio si costituiva l’ateneo intimato che
sosteneva l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione.