LIMITI PER IVA 10% SULLE URBANIZZAZIONI
DINIEGO DEL CONDONO EDILIZIO
Risoluzione del 20/03/2006 n
Risoluzione del 20/03/2006 n. 41
Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto: Istanza di interpello - Interpretazione DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
Tabella allegata A Parte III, nn. 127-quinquies e 127- septies.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con istanza d'interpello, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre
1972, n. 633, nn. 127-quinquies e 127- septies, della Tabella allegata - A -
Parte III, e' stato proposto il seguente:
Quesito
La Societa' ALFA S.p.a. (di seguito ALFA S.p.a.) e' stata costituita, per
volonta' del Ministero delle Comunicazioni e della societa' Sviluppo Italia
Spa, per la realizzazione del "Programma per lo sviluppo della larga banda
nel Mezzogiorno" (di seguito il Programma) previsto dal D.P.E.F.
2003-2006.
L'oggetto sociale di ALFA S.p.a., e' dunque costituito "dall'attivita' di
progettazione, sviluppo e diffusione della larga banda, con particolare
riferimento alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni nelle
aree del Mezzogiorno (art. 2 dello Statuto)".
Per la concreta esecuzione degli interventi previsti dal "Programma",
ALFA S.p.a. intende avvalersi di societa' terze con le quali stipulare appositi
contratti di appalto.
Per l'attuazione di tale programma, l'istante precisa che si rendera'
necessaria la realizzazione dei cavidotti per il passaggio dei cavi. Nello
specifico, la costruzione delle reti di telecomunicazioni in fibra ottica
comportera' la realizzazione nel sottosuolo di cavidotti per il passaggio
dei cavi che si articola, a grandi linee, nelle seguenti fasi:
"1) progettazione definitiva ed esecutiva,
2) scavo del sottosuolo ad una profondita' di circa 50/150 cm,
3) posa della tubazione e dei "pozzetti rompitratta" e realizzazione
di "microtrincee",
4) interventi di riempimento, rinterro del sottosuolo e ripristino della sede
di scavo".
Cio' premesso, la societa' chiede di conoscere se gli interventi relativi alla
realizzazione dei cavidotti rientrano nel campo di applicazione del n. 127-quinquies)
della Tabella A, parte III del d.P.R. n. 633/72 che prevede l'aliquota IVA
ridotta del 10%.
Soluzione prospettata
La ALFA S.p.a. ritiene che gli interventi di realizzazione di cavidotti per il
passaggio di reti di telecomunicazioni rientrino nel campo di applicazione del
n.127-quinquies) della Tabella A, parte III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
La Societa' istante fonda la soluzione prospettata su due recenti leggi: il
decreto legislativo 198/2002, in materia di telecomunicazioni e il Testo Unico
in materia edilizia.
In particolare l'istante richiama:
. "l'art. 3, comma 3, del d. lgs. 198/2002, che ha assimilato, ad ogni
effetto (e quindi anche ai fini tributari dell'IVA), alle opere di
urbanizzazione primaria gli interventi relativi
all'effettuazione di scavi necessari per l'istallazione di infrastrutture di
telecomunicazioni;
. l'art. 16, comma 7-bis del Testo Unico edilizio, che ha ripreso ed ampliato
la definizione di opere di urbanizzazione, fornendo un elenco che, da un lato
recepisce le opere gia' esistenti nella Legge del 1964, dall'altro ne introduce
una nuova categoria: quella dei cavedi multiservizi ed appunto dei cavidotti
per il passaggio di reti di telecomunicazioni."
In particolare, la societa' istante, osserva che "l'elenco delle opere
gia' contenute nella Legge del 1964 e' stato solo "adeguato" al nuovo
contesto sociale, economico e culturale, chiaramente differente da quello
esistente 40 anni fa, con l'introduzione di nuovi interventi considerati
meritevoli di essere inquadrati tra le opere di urbanizzazione primaria.
Pertanto, sebbene l'art. 4 della L. 847/1964 sia tuttora vigente, si deve
ritenere che l'elenco ivi indicato e' stato a tutti gli effetti
"assorbito" da quello introdotto dall'art. 16 del T.U. Edilizio che
ne rappresenta la naturale evoluzione al fine di adeguarlo alle innovazioni
tecnologiche."
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il n. 127-quinquies, parte terza della tabella "A" allegata al DPR 26
ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per
cento, tra l'altro, alle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria
elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art.
44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (...)".
Com'e' noto, le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai
sensi della citata legge sono le seguenti:
- opere di urbanizzazione primaria:
a. strade residenziali;
b. spazi di sosta o di parcheggio;
c. fognature;
d. rete idrica;
e. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f. pubblica illuminazione;
g. spazi di verde attrezzato;
- opere di urbanizzazione secondaria:
a. asili nido e scuole materne;
b. scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore dell'obbligo;
c. mercati di quartiere;
d. delegazioni comunali;
e. chiese ed altri edifici religiosi;
f. impianti sportivi di quartiere;
g. centri sociali (...);
h. aree verdi di quartiere.
La medesima aliquota e' inoltre applicabile, ai sensi del successivo n.
127-septies, anche alle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici
di cui al n. 127-quinquies).
Con circolare del 2 marzo 1994, n. 1, e' stato precisato che l'aliquota ridotta
"e' applicabile alle cessioni di altre opere e impianti che risultano
assimilate, in virtu' di disposizioni contenute in leggi speciali, a quelle
elencate nel citato punto 127-quinquies". Tra questi si rammentano gli
impianti cimiteriali (cfr. art. 26-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38); i
parcheggi realizzati ai sensi della cosiddetta legge Tognoli (cfr. legge 24
marzo 1989, n. 122); le cessioni di opere, costruzioni e impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione di rifiuti urbani
speciali, (cfr. art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441); le opere di
impiantistica sportiva (realizzate ai sensi e con le procedure di cui al
decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n.
65).
Nella fattispecie in esame la societa' istante dichiara di avere come oggetto
sociale lo svolgimento di "attivita' di progettazione, sviluppo e
diffusione della larga banda, con particolare riferimento alla realizzazione di
infrastrutture di telecomunicazioni nelle aree del Mezzogiorno".
Nello specifico la ALFA dovra' realizzare nel sottosuolo, dei cavidotti per il
passaggio dei cavi necessari per la costruzione di reti di telecomunicazioni in
fibra ottica.
Con riferimento a tali interventi la Legge 1 agosto 2002, n. 166, all'art. 40,
c. 9, ha stabilito che "All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, e'
inserito il seguente: "7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione
primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il
passaggio di reti di telecomunicazioni, (...)."
Occorre, tuttavia, osservare che il legislatore ha incardinato tale
disposizione nel Testo Unico Edilizio, ed in particolare nella Sezione II
"Contributo di costruzione" - art. 16 - concernente "Contributo
per il rilascio del permesso di costruire", senza innovare il disposto
della legge n. 847 del 1964 che, come gia' precisato sopra, individua le opere
di urbanizzazione primarie e secondarie ammesse al beneficio dell'aliquota
agevolata.
La scelta operata dal legislatore induce, pertanto, a ritenere che tale
assimilazione assume valenza solo ai fini dei contributi connessi con la
realizzazione di tali opere, dal momento che fiscalmente e' ormai prassi
consolidata considerare tassativo l'elenco delle opere di urbanizzazione che
fruiscono dell'aliquota ridotta come richiamato dal n. 127-quinquies della
Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972. Tale disposizione, come e' noto, fa
riferimento alla citata legge n. 847 del 1964, successivamente integrata dalla
legge n. 865 del 1971, che non risulta abrogata da alcuna disposizione
normativa vigente.
In considerazione di quanto sopra espresso si ritiene, dunque, che in assenza
di una espressa previsione legislativa che preveda l'integrazione dell'elenco
in esame con gli interventi di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 del T.U.
sull'edilizia, l'aliquota IVA applicabile alla realizzazione di
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e' pari al 20 per
cento, non rientrando le operazioni in questione nel campo di applicazione del
piu' volte menzionato n. 127-quinquies della Tabella A allegata al DPR n. 633
del 1972.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile
2001, n. 209.
......