LIMITI PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI TRAMITE QUESTIONARI
EVITARE LE CERTIFICAZIONI RICHIESTE DA NORME ABROGATE
N
N. 252 del 11 - 24 aprile 2005
Questionari a scuola e garanzie per alunni e genitori
Il Garante blocca la pubblicazione di una tesi di laurea perché i dati erano
stai raccolti in modo illecito
Bloccati dal Garante per trattamento illecito di dati personali alcuni
risultati di una ricerca universitaria, svolta in una scuola elementare e
riportati in una tesi di laurea in via di pubblicazione. Gli alunni, e di
conseguenza i genitori, non erano stati informati né degli scopi
dell'iniziativa, né del fatto che la loro partecipazione era facoltativa e non
obbligatoria.
Il provvedimento di blocco adottato alcune settimane or sono dall'Autorità
(della quale è stato di recente nominato presidente Francesco Pizzetti)
riguarda le informazioni personali, in alcuni casi anche sensibili, raccolte
tramite questionari sottoposti ad alcuni alunni delle elementari o elaborate
nelle varie fasi della ricerca, con esclusione dei dati aggregati e anonimi. A
seguito del provvedimento l'Università, titolare della ricerca, non ha potuto
utilizzare più queste informazioni dovendo limitarsi alla sola conservazione.
La vicenda ha inizio quando i genitori di un alunno delle scuole elementari
hanno saputo che il figlio di sette anni ha partecipato, a loro insaputa, ad
una ricerca sulla rappresentazione sociale del maltrattamento infantile. La
rilevazione, autorizzata dal dirigente dell'istituto scolastico, ha coinvolto
gli alunni di alcune classi elementari ai quali una laureanda ha sottoposto
questionari a risposta multipla e vignette. La ricerca ha comportato il
trattamento di diverse informazioni (sesso, età, classe e scuola frequentata,
mese ed anno di nascita) e pur non comprendendo il nome e il cognome degli
alunni che vi hanno preso parte, permette, visto il ristretto ambito di indagine
e grazie alla loro interazione, una agevole identificazione. Diversi minori,
inoltre, hanno inserito la data di nascita completa (giorno, mese ed anno)
rendendo ancora più semplice la loro identificabilità. Alcune delle
informazioni richieste, infine, erano riconducibili alla nozione di dato
sensibile in quanto idonee a rivelare aspetti della sfera psico-fisica dei
genitori.
Procedura illegittima e possibile violazione della privacy secondo i genitori
dell'alunno, i quali si sono correttamente rivolti all'Università, lamentando
anzitutto di non essere stati informati della ricerca e di non aver manifestato
il loro consenso alla partecipazione, chiedendo poi di accedere ai dati
personali contenuti nei questionari compilati dal figlio e opponendosi infine
al loro ulteriore trattamento. Insoddisfatti della risposta ricevuta hanno
presentato ricorso al Garante.
Dal canto suo l'università, nel sostenere legittimità del proprio operato, ha
dichiarato di non poter consentire l'accesso dei genitori ai questionari del
figlio non conoscendo i dati anagrafici dei minori sottoposti alle prove. Il
trattamento dei dati personali poi, secondo l'ente, era avvenuto nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali e solo dopo il consenso del dirigente
scolastico.
Il Garante ha invece ritenuto illecito il trattamento dei dati personali e, a
tutela dei soggetti coinvolti, ne ha disposto il blocco. Per poter svolgere
legittimamente la rilevazione, infatti, l'università, operando per finalità di
ricerca, avrebbe dovuto informare correttamente i genitori degli scopi
dell'iniziativa e del fatto che la partecipazione dei bambini era non
obbligatoria, ma volontaria. L'università ha quindi posto in essere un
trattamento illecito di dati personali e per questo motivo le informazioni
raccolte non sono utilizzabili.
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