LIMITI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DEL BANDO DI GARA
Sentenza 129/2006
Sentenza 129/2006
Giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA
PRINCIPALE
Presidente
MARINI
Relatore
SILVESTRI
Udienza Pubblica del
21/02/2006
Decisione del
23/03/2006
Deposito del
28/03/2006
Pubblicazione in G. U.
Massime:
SENTENZA N. 129
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE
SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 12 e 13, in combinato disposto
con l'art. 11, comma 3; dell'art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione all'art. 55, comma 1, lettera b), e all'art. 57, comma 1, lettere a) e b);
dell'art. 27, comma 1, lettera e),
numero 4, e dell'art. 33 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n.
12 (Legge per il governo del territorio), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 16 maggio 2005, depositato in
cancelleria il successivo 24 maggio 2005 ed iscritto al n. 62 del registro
ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione della Regione
Lombardia nonché gli atti di intervento di TIM ITALIA S.p.a. e di VODAFONE
OMNITEL N.V.;
udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2006
il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per
il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e Nicolò
Zanon per la Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 16 maggio
2005 e depositato il 24 maggio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9,
commi 12 e 13, e dell'art. 11, comma 3; dell'art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dell'art. 10, comma 1,
lettera d), entrambi in relazione
all'art. 55, comma 1, lettera b), e
all'art. 57, comma 1, lettere a) e b); dell'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, e dell'art. 33 della legge
della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 2005, in riferimento
all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato, preliminarmente,
precisa che la presentazione del ricorso è stata decisa dal Consiglio dei
ministri nella riunione del 13 maggio 2005 e che «si depositeranno» estratto
del verbale e relazione del Ministro proponente. L'estratto e la relazione
risultano però depositati contestualmente al ricorso.
Il ricorrente passa poi ad inquadrare
l'oggetto della legge impugnata nella materia «governo del territorio» di cui
all'art. 117, terzo comma, Cost. ed inizia l'esame delle singole norme poste ad
oggetto del ricorso.
1.1. – In primo luogo, è censurato il
combinato disposto dell'art. 9, commi 12 e 13, e dell'art. 11, comma 3. Il
comma 12 dell'art. 9 prevede la possibilità da parte del proprietario di
un'area sottoposta a vincoli espropriativi di realizzare direttamente
attrezzature e servizi indicati dal «piano dei servizi», per la cui attuazione
è preordinato il vincolo di espropriazione. Il successivo comma 13 stabilisce
che «non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le
previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la
diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la
facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione». Infine,
l'art. 11, al comma 3, dopo aver stabilito che «alle aree destinate alla
realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate
da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a
compensazione della loro cessione gratuita al Comune, aree in permuta o diritti
edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche
non soggette a piano attuativo», prevede che, in alternativa a tale
attribuzione di diritti edificatori, «sulla base delle indicazioni del piano
dei servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di
interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di
convenzione con il Comune per la gestione del servizio».
L'Avvocatura dello Stato ritiene che le
norme sopra indicate, qualora l'entità dei lavori da realizzare superi la
soglia stabilita dalla normativa comunitari......