LIMITI TEMPORALI ALLE VENDITE PROMOZIONALI
Circolari: effetti solo verso Enti sottordinati
SENTENZA N
SENTENZA N. 232
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE;
Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo
unico in materia di commercio), come sostituito dall’art. 27 della legge della
Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2007), promosso dal Giudice di pace di Genova nel procedimento
vertente tra Coop. Liguria s.c.c. e il Comune di Genova con ordinanza del 24
aprile 2009, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno
2009.
Visto l’atto di costituzione della Coop. Liguria
s.c.c.;
udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il
Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Luigi Arnaboldi e Alessandro
Ghibellini per la Coop. Liguria s.c.c.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso di un giudizio di opposizione ad
ordinanza dirigenziale del Comune di Genova – contenente una ingiunzione di
pagamento di sanzione amministrativa per avvenuto accertamento (in data 4
gennaio 2008) della effettuazione, da parte della società cooperativa opponente
presso un proprio ipermercato, di una vendita promozionale in periodo vietato –
il Giudice di pace di Genova, con ordinanza emessa il 24 aprile 2009, ha
sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, comma 2,
della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia
di commercio), come sostituito dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 3
aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).
Premesso che la vendita sanzionata «riguardava, oltre
prodotti tessili per la casa, prodotti multimediali, articoli da cucina e
pneumatici di ogni genere», il rimettente rileva che le vendite promozionali
sono previste allo scopo di garantire un regime di libera concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità e un regolare funzionamento del mercato, nonché
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di
acquisto di prodotti e di servizi.
Orbene, il Giudice di pace osserva che la norma
regionale censurata – nel sancire che «Non possono essere effettuate vendite
promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o
saldi» – pone una disciplina difforme da quella nazionale, prevedendo
restrizioni specifiche all’effettuazione di vendite promozionali, in contrasto
con quanto dettato dall’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito l’eliminazione delle limitazioni
temporali, quantitative e procedurali relative alle vendite promozionali.
Sicché, l’unica limitazione possibile, secondo la disciplina nazionale,
concerne la fissazione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle
vendite di fine stagione, durante il quale le vendite promozionali, aventi ad
oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in saldo, non possono
essere effettuate.
Il Giudice di pace ritiene, pertanto, che – non avendo
la Regione Liguria tenuto conto delle modifiche apportate alla disciplina del
commercio dalla legge statale e non essendosi adeguata ad esse – il predetto
divieto assoluto di vendite promozionali, per qualunque prodotto nel periodo
antecedente le vendite di fine stagione, si pone in contrasto con i richiamati
parametri costituzionali, che attribuiscono alla competenza esclusiva dello
Stato la tutela della concorrenza e quella dell’accessibilità all’acquisto dei
prodotti di consumo sul territorio nazionale.
2. – Si è costituita la parte privata opponente nel
giudizio a quo, concludendo per l’accoglimento della sollevata questione di
legittimità costituzionale, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle
svolte dal giudice rimettente (ulteriormente sviluppate anche nel contesto di
una memoria illustrativa depositata nell’imminenza dell’udienza).
In particolare, in riferimento alla contestata
violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie di cui agli
evocati parametri, la parte rileva come la censurata limitazione temporale
delle vendite promozionali (che prescinde dalla categoria merceologica che ne
costituisce oggetto) assuma notevole influenza sulla regolazione del mercato e
sull’accesso a questo da parte dei consumatori, attesa la forte incidenza del
relativo divieto tanto sull’andamento dei prezzi dei beni di consumo, quanto
sulla disponibilità degli stessi sul mercato. Pertanto, limitare in modo così
netto tali tipi di vendite (in maniera difforme da quanto previsto dalla
normativa statale) significa imporre una restrizione all’iniziativa privata
degli operatori commerciali, attraverso una scelta di politica legislativa che
la Costituzione sottrae alle Regioni; ed in pari tempo significa pregiudicare
la possibilità per i consumatori liguri di disporre di un livello di condizioni
di acquisto di prodotti e servizi coerente con il sistema commerciale
nazionale.
Considerato in diritto
1. – Il rimettente solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2
gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) – come sostituito
dall’art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) – nella parte in cui
prevede che «Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta
giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi».
La norma regionale (applicabile ratione temporis nel
giudizio a quo) viene censurata nella parte in cui prevede una disciplina
difforme da quella statale dettata dall’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la
eliminazione delle limitazioni temporali, quantitative e procedurali relative
alle vendite promozionali, con l’unica eccezione riferita ai periodi
immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.
Secondo il giudice a quo, la disposizione contrasta:
a) con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché le
vendite promozionali sono previste allo scopo di garantire un regime di libera
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e un regolare funzionamento
del mercato; b) con l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
perché le vendite promozionali sono previste al fine di assicurare ai
consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di
prodotti e di servizi.
2. – La questione è fondata sotto il profilo della
violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della
concorrenza».
2.1. – L’art. 113 della legge della Regione Liguria n.
1 del 2007 regolamenta lo svolgimento delle vendite promozionali in ámbito
regionale. La norma – oltre a sancire (al comma 2) il divieto temporale oggetto
del presente scrutinio di costituzionalità – prevede anche (al comma 1) che «Le
vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o
una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione
o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al
comma 2»; e (al comma 3) che «L’esercente dettagliante che intende effettuare
la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel
locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data
prevista per l’inizio delle vendite […]».
Nello stesso contesto – mutuando il contenuto
dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) – i commi 1 e 2 dell’art. 111 della
medesima legge regionale stabiliscono rispettivamente che le diverse «vendite
di fine stagione [o saldi] riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di
moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un
certo periodo di tempo», e che tali vendite «possono essere effettuate
solamente in periodi dell’anno della durata massima di quarantacinque giorni e,
precisamente, dal giorno dell’Epifania e dal primo venerdì di luglio».
Quanto all’oggetto della norma, dunque, i due tipi di
vendita – che lo stesso decreto legislativo n. 114 del 1998 riunisce nel più
ampio genus delle «vendite straordinarie» (art. 15, citato) – trovano il loro
peculiare tratto distintivo nel fatto che, alla tendenziale possibilità di
svolgimento durante tutto l’arco dell’anno delle vendite promozionali, che
possono riguardare qualsiasi tipo di merce, si contrappone la stretta
connessione tra alcuni specifici prodotti merceologici (connotati appunto dalle
caratteristiche della stagionalità ovvero della rispondenza ai dettami della
moda del momento) ed il dato temporale che, onde evitare una perdita di valore
commerciale dei prodotti stessi, giustifica l’effettuazione delle vendite di
fine stagione o saldi solo in ben determinati periodi dell’anno.
2.2. – Identificate le caratteristiche dei due tipi di
vendita in esame, va rilevato che, nella sua assolutezza, il divieto regionale
generalizzato di effettuare vendite promozionali, per qualsiasi tipologia di
prodotti (stagionali e non) in periodo antecedente le vendite di fine stagione,
si pone in aperto contrasto con la disciplina statale (dettata dall’art. 3,
comma 1, della legge n. 248 del 2006) che, nel disporre la eliminazione della
«fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali» (art. 3, comma 1, lettera
e), esclu......