LINEE-GUIDA MECCANISMI SANZIONATORI E PREMIALI
Avvisi di accertamento esecutivi
Del
Del. n. 204 /2011/INPR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
-
Pres.
Sez. Vittorio GIUSEPPONE Presidente
-
Cons.
Paolo PELUFFO Componente
-
Cons.
Graziella DE CASTELLI Relatore
-
Cons.
Raimondo POLLASTRINI Componente
-
1°
Ref. Alessandra SANGUIGNI Componente
-
1°
Ref. Laura D’AMBROSIO Componente
-
1°
Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO
l’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge
finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti
locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti.
VISTO l’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 149/2011, contenente
attribuzioni alle sezioni regionali di controllo in materia di dissesto
economico degli enti locali.
Atteso che in materia di contabilità e bilancio il decreto
legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 avente per oggetto “premi e sanzioni”
introduce una rilevante novità in materia di coordinamento della finanza
pubblica; infatti l’articolo
6, comma 2, stabilisce che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti, nell’esercizio delle funzioni di controllo, ad esse attribuite dalla
legge, possano far emergere situazioni di fatto suscettibili di condurre un
ente locale allo stato di dissesto e indicare al medesimo l’adozione, entro un
congruo termine, delle misure correttive necessarie per il conseguimento
dell'equilibrio finanziario. Nel caso in cui queste misure vengano disattese,
la norma prevede una procedura che conduce alla dichiarazione da parte del
Prefetto, dello stato di dissesto economico[1].
Si tratta di un'innovazione ordinamentale di estrema rilevanza; il
legislatore, difatti, nel chiaro intento di rendere più concreto il risanamento
delle amministrazioni in crisi, ha affidato ad autorità esterne (Corte dei
conti e Prefettura) l’accertamento della situazione di dissesto, misura alla
quale vanno collegate le nuove sanzioni nei confronti degli amministratori
locali previste dal citato decreto legislativo (art. 6, comma 1).
La norma
prevede che ......