LO STUDIO DI FATTIBILITÀ NEL PROJECT FINANCING
Servizio di tesoreria: concessione, non appalto
Deliberazione n
Deliberazione
n. 56 Adunanza del 7giugno 2011
Rif. Fascicolo n. 1147/10/VILA, prot.
64103/10/VILA/VL4
Oggetto: Procedura aperta di project financing per l’affidamento del servizio
integrato inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria,
programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del
territorio comunale ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la
progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo,
rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli
impianti e conversione degli impianti con tecnologia LED – Comune di
Tremestieri – importo concessione 7.900.000 (395.000 euro annui per venti anni
IVA esclusa)
Il Consiglio
Visto il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Vista la relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori datata 15/02/2011
Visto il parere dell’Ufficio Affari Giuridici datato 21/04/2011.
Considerato in fatto
In data 14 ottobre 2010 con nota acquisita a prot. n. 64103/VILA la ditta SIMEI
S.p.A., in qualità di concorrente della gara in oggetto, inviava esposto a
questa Autorità segnalando presunte anomalie in relazione ad alcune clausole
contenute nel bando e nell’annesso C.S.A. oltre ad altre discrasie procedurali.
Le contestazioni dell’istante afferivano al termine
stabilito per la presentazione dell’offerta, pari a 56 giorni dalla data
dell’invio del bando alla GUCE, considerato dall’esponente eccessivamente
ridotto rispetto all’entità dell’appalto ed alla documentazione da presentare
in sede di gara.
Rilevava inoltre l’istante che alcune richieste del
bando erano a suo giudizio incoerenti con l’oggetto della gara; in particolare:
la richiesta del possesso della SOA OG9 classifica 2, considerato che l’oggetto
dell’appalto non riguardava la realizzazione di un impianto di produzione di
energia elettrica; il possesso della certificazione di qualità En Iso 9001 con
specifica dizione “installazione di impianti fotovoltaici” in quando non era
prevista l’installazione degli impianti suddetti nell’ambito dell’intervento in
esame; la previsione dell’Abilitazione ESCO per il fotovoltaico considerata non
attinente alla tematica della gara; oltre a richieste di capacità tecnica,
fatturato e capitale sociale ritenute non proporzionate rispetto all’entità dell’appalto;
obiettava infine l’esponente il mancato inserimento dell’intervento nel piano
triennale delle opere pubbliche del Comune e segnalava anomalie nella
costituzione della Commissione aggiudicatrice nella fase iniziale della gara.
Dall’esame della documentazione acquisita dall’ufficio
istruttore nel corso del procedimento si è rilevato quanto segue.
Con deliberazione C.C. n. 44 in data 19/05/10
riguardante “Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2010 – 2012”
venivano modificate le priorità del programma triennale già presentato con
delibera consiliare n. 42 del 13/05/10, inserendo tra gli altri il progetto in
oggetto per un importo complessivo di Euro 3.115.000; ciò in considerazione
dell’intervenuta scadenza della convenzione con la medesima SIMEI s.p.a. che
aveva fino ad allora gestito l’impianto di illuminazione.
Con determina del Responsabile del settore opere
pubbliche del comune n. 93 del 14/07/10 veniva approvato il bando, il
disciplinare di gara e veniva indetta la gara mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 153 commi 1-14 del d.lgs 163/06; Nel bando era prevista
l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 91 del D.P.R.
554/1999; le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le
ore 12:00 del 13/09/2010.
Nel disciplinare di gara era specificata la tipologia
del servizio da gestire consistente nella: “attività di manutenzione ordinaria,
straordinaria e programmata degli impianti di pubblica illuminazione del
territorio comunale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica nonché
l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico ed ottimizzazione dei
consumi”.
Era inoltre indicata la seguente classificazione dei
lavori “Categoria prevalente: OG10 = Classifica V; Categorie scorporabile non
subappaltabile: OG9 = Classifica II; Categoria scorporabile non subappaltabile:
OS19 = Classifica I. Per l’esecuzione dei lavori era comunque richiesto –a pena
di esclusione- il possesso dell’abilitazione di cui alla Legge 46/1990 lett.
A), e la Certificazione di Qualità ISO 9001 con la dicitura «Manutenzione e
Gestione di Impianti di Pubblica Illuminazione e Installazione di Impianti
Fotovoltaici»”.
Infine, fra gli altri requisiti, anche il “possesso
dell’attribuzione dell’USER ID e della Password per l’accesso informatico per
la prima parte dell’abilitazione ESCO (ernergy service company), come definita
dalla delibera n. 103/2003 della AEEG (Autorita’ per l’energia ed il gas) e dal
D.M. 20/07/2004 sull’efficienza Energetica”.
Gli atti di gara venivano inviati per via elettronica
alla G.U.U.E. in data 19/07/10 per la pubblicazione con le forme previste
all’allegato X punto 3 del Dlgs 163/06 e venivano inseriti lo stesso giorno
nella banca dati TED (Tenders Eletronic Daily).
In data 08/09/10 la ditta SIMEI, concorrente alla gara
in oggetto, presentava un primo ricorso al TAR per l’annullamento del bando di
gara, ricorso successivamente integrato con motivi aggiuntivi in data 04/10/10.
Alla data di scadenza della gara in data 13/09/2010,
erano pervenute alla S.A. n. 2 offerte presentate dalla ditta SIMEI
S.p.A., ovvero l’esponente, e la ditta Di Bella Costruzioni srl.
Con provvedimento in data 14/09/10 veniva nominata la
Commissione di gara costituita dal presidente, responsabile del settore lavori
pubblici del Comune, e da due componenti interni all’Amministrazione;
In data 15/09/10 veniva svolta la prima seduta di gara
nell’ambito della quale il Presidente rendeva noto alla commissione “di aver
inoltrato in data 14/09/10 all’Ufficio del Genio Civile di Catania richiesta di
segnalazione di n. 2 funzionari tecnici per la costituzione della commissione
aggiudicatrice prevista dall’art. 84 del Dlgs 163/06”.
Nelle successive sedute di gara, svoltesi tra il
settembre e l’ottobre 2010, la suddetta commissione, procedeva ad esaminare la
documentazione amministrativa dei due concorrenti.
I funzionari tecnici richiesti al Genio Civile
venivano nominati con provvedimento n. 4387/VII Dir del 21/09/10 ai sensi
dell’art. 84 del Dlgs 163/06, successivamente autorizzati rispettivamente con
D.D.G. n. 2698/A4 del 26/10/10 e D.D.G. n. 2700/A4 di pari data.
In data 18/11/10 si insediavano i nuovi componenti
della commissione che risultava così composta dal presidente medesimo e dai due
nuovi funzionari tecnici nominati, non si registrano agli atti provvedimenti di
revoca della precedente commissione.
I suddetti componenti rilevavano nel corso della
seduta che, in base a quanto prescritto al punto 26 del disciplinare di gara,
la commissione che doveva esaminare tutti gli atti di gara doveva essere unica
e cioè quella nominata ai sensi dell’art. 84 del codice.
In data 22 Novembre 2010 nel corso della 13° seduta il
presidente rilevava che “il procedimento di gara fin qui svolto è stato
condotto per mero errore materiale da una commissione amministrativa
incompetente. Rilevata l’illegittimità di cui sopra il presidente da atto che
la commissione regolarmente nominata provvederà…al riesame della documentazione
amministrativa in precedenza scrutinata, stante che le buste contenenti le
offerte tecniche ed economiche presentate dalle ditte partecipanti sono
integre”. Nell’ambito della seduta la commissione, nel riesaminare la
documentazione presentata dalla ditta SIMEI rilevava alcune discrasie e non
conformità al bando dei documenti presentati dalla stessa.
In data 25/11/10 nel corso della seduta di gara n. 14,
la Commissione oltre alle suddette discrasie già rilevate ne rilevava di
ulteriori ed in definitiva dichiarava la SIMEI non ammessa a concorrere.
Successivamente, in data 11/01/11 con determina
dirigenziale, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva alla ditta Di Bella
Costruzioni.
Ritenuto in diritto
La problematica posta dall’istante afferisce
principalmente alla congruità delle richieste formulate nel bando di gara in
relazione alle attività previste nell’appalto. Ciò con particolare riferimento:
Alla tempistica richiesta per la presentazione
delle offerte;