LOCAZIONE DI IMMOBILI A CANONE AGEVOLATO
ORDINE DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI
Risoluzione del 07/04/2005 n
Risoluzione del
07/04/2005 n. 44
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
Oggetto:Istanza di Interpello - Art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Comuniad alta tensione abitativa. Benefici fiscali per la locazione di immobili acanone agevolato(Documento in fase di trattamento redazionale.)Testo: Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'art. 11 della legge27 dicembre 2000, n. 212, la XY ha chiesto chiarimenti in merito allaapplicazione dei benefici fiscali previsti, ai sensi dell'art. 8, comma 1,della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei proprietari di immobilisiti in comuni ad alta tensione abitativa. ESPOSIZIONE DEL QUESITO L'XY, associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari, chiedechiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 8, comma 1, della legge9 dicembre 1998, n. 431, che prevede agevolazioni fiscali ai fini delladeterminazione del reddito imputabile agli immobili siti in comuni ad altatensione abitativa e ceduti in locazione sulla base dei contrattidisciplinati dall'art. 2, comma 3, della sopra citata legge n. 431/98. Atteso che ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 431/98, e'rimesso al CIPE il compito di provvedere all'aggiornamento biennaledell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, l'associazione istantechiede di conoscere se, nell'ipotesi in cui il comune in cui e' sitol'immobile locato non rientri piu' tra quelli ad alta tensione abitativa, ilocatori che abbiano comunque stipulato contratti convenzionali prima dellapubblicazione della delibera del CIPE possano continuare a fruire, per tuttala durata del contratto e per il periodo di proroga biennale, delleagevolazioni fiscali in argomento vigenti al momento della stipula. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'associazione istante, ritenendo che le agevolazioni fiscali previstedall'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituiscano unincentivo per la stipula dei contratti convenzionali, di cui all'art. 2,comma 3, della stessa legge n. 431/98, e' del parere che le stesse spettinoper tutta la durata del contratto, proroga biennale compresa. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'istanza di interpello pervenuta e' da ritenersi inammissibile ai sensidell'art. 3, comma 1, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentatada una associazione di categoria non per esprimere interessi personali dellastessa ma interessi diffusi. Con la circolare 31 maggio 2001, n. 50, e' stato chiarito espressamenteche tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpellosono esclusi i "portatori di interessi collettivi, quali le associazionisindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezioneovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loroposizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati"(punto n. 3.1).