LOMBARDIA/COMPETENZE URBANISTICHE CONSIGLIO/GIUNTA
LIMITI ALLA PERTINENZIALITA' DEL SOTTOTETTO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione Quarta
Registro Ordinanze:4548/2005
Registro Generale:7014/2005
composto dai Signori:
Pres. Lucio Venturini
Cons. Costantino Salvatore
Cons. Filippo Patroni Griffi
Cons. Dedi Rulli, Est.
Cons. Antonino Anastasi
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 28 Settembre 2005 .
Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
COMUNE DI MONZA rappresentato e difeso dagli Avv.ti G.B.S. e G.A.I. con
domicilio eletto in ...
contro
(omissis), rappresentati e difesi dagli Avv.ti B.A., C.C., R.I. e
R.B. con domicilio eletto in ...
G.G. non costituitosi;
Cooperativa S.A. s.c.r.l. rappresentato e difeso dagli Avv.ti G.P. e G.M.
con domicilio eletto in ...
per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R.
LOMBARDIA - Milano : Sezione II n. 1600/2005, resa tra le parti,
concernente ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI EDIFICI AD USO
RESIDENZIALE;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
(omissis),
Udito il relatore Cons. Dedi Rulli e uditi, altresì, per le parti l’avv.
I., l’avv. B.P., l’avv. B. e l’avv. P.;
Ritenuto che le doglianze prospettate con atto di appello
appaiono, sia pure ad un primo sommario esame, condivisibili anche in relazione
ai sollevati profili pregiudiziali;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 7014/2005) e, per
l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in
primo grado.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Roma, 28 Settembre 2005
________________________________________-
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE II
Registro Ordinanze: 1600/05
Registro Generale: 1605/2005
composto dai magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Carmine Spadavecchia, consigliere, relatore
Cecilia Altavista, referendario
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2005
Visto il ricorso n. 1605/2005 proposto da: A.D. (ed altri,
consiglieri comunali del Comune di Monza - n.d.r.), rappresentati e difesi
dall'avv. C.C. ed elettivamente domiciliati presso ...
contro
COMUNE DI MONZA, rappresentato e difeso dagli avv.ti G.A.I.
e G.B.P., domiciliato presso ...
e nei confronti di
Cooperativa S.A. s.c.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.
G.M. presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ...
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
dei seguenti atti:
- deliberazione di Giunta comunale 21 aprile 2005, n. 237
(adozione piano di lottizzazione viale Libertà proposto dalla Cooperativa) e 14
aprile 2005, n. 210 (ritiro proposta di adozione del piano al Consiglio
comunale) [ricorso];
- deliberazione di Giunta comunale 14 giugno 2005, n. 397
(approvazione piano di lottizzazione) [motivi aggiunti];
Visti il ricorso e i motivi aggiunti, con domanda di
sospensione degli atti impugnati;
Vista la memoria di resistenza del Comune;
Visti il controricorso e la memoria della Cooperativa;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, i difensori delle parti come da
verbale;
Considerato che, alla luce delle più recenti acquisizioni
giurisprudenziali non può escludersi la legittimazione ad agire dei Consiglieri
comunali a tutela della sfera di competenza attribuita all'organo di
appartenenza (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 3 marzo 2005, n. 832);
Considerato - ad una prima sommaria delibazione - che la
competenza della Giunta comunale ex art.
14, primo comma, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 presuppone
l'esistenza di un PGT (piano di governo del territorio) nelle sue diverse
articolazioni (art. 7),
incluso il piano dei servizi,il quale costituisce il presupposto
imprescindibile per l'individuazione degli standard e delle obbligazioni che,
in sede di convenzione dei piani attuativi (art.
46) vengono poste a carico degli operatori interessati, anche in forme
alternative alla cessione di aree;
Considerato pertanto che il PRG non sembra, sotto il
profilo della competenza a provvedere, assimilabile al PGT di nuova istituzione;
Ritenuto pertanto che le censure svolte al riguardo non
siano sfornite da fumus bonis juris;
Ravvisati pertanto gli estremi previsti dall’art. 21 della
legge 6.12.1971 n. 1034;
P.Q.M.
accoglie la domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Milano, 28 giugno 2005
......