LOMBARDIA/NEL PATTO ANCHE I DEBITI DELLE PARTECIPATE
LOMBARDIA/INDEGINE SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE
Deliberazione n
Deliberazione n. 17/2006
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai
magistrati:
dott.
Nicola Mastropasqua Presidente
dott.
Antonio Caruso Consigliere
dott.
Giorgio Cancellieri Consigliere
dott.
Giancarlo Penco Consigliere
dott.
Giancarlo Astegiano Referendario
(relatore)
nell’adunanza del 30 ottobre 2006
Visto il testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
vista la legge 21
marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14
gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
visto il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5
giugno 2003, n. 131;
vista la legge 23
dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti.
Udito il relatore,
dott. Giancarlo Astegiano.
Premesso in fatto
1)
Dall’esame della relazione redatta, ai
sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal
Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Fino Mornasco, pervenuta a
quest’ufficio il 9 agosto 2006, si evince che l’impostazione del bilancio
preventivo del Comune di Fino Mornasco per l’anno 2006 non è tale da garantire
il rispetto del Patto di stabilità interno con riferimento alla spesa corrente.
Infatti, a fronte di un obiettivo di spesa pari ad euro 3.329.000, le
spese previste dall’ente ammontano ad euro 3.532.000.
2)
Il magistrato istruttore, pertanto, con
comunicazione in data 7 settembre 2006, chiedeva al Presidente del Collegio dei
revisori di indicare se e quali provvedimenti fossero stati adottati dal
Consiglio comunale al fine di addivenire al rispetto dei limiti previsti dalla
normativa sul Patto di stabilità interno.
3)
Il Presidente del Collegio dei revisori
inviava una nota in data 26 settembre 2006, pervenuta il 13 ottobre 2006, con
la quale informava la Sezione che il Consiglio comunale, al fine di conseguire
economie di gestione, migliorare la qualità dei servizi e ridurre i costi anche
con il fine “del rispetto delle regole
del patto di stabilità” era in procinto di costituire una “società
patrimoniale” a totale partecipazione del Comune che avrebbe permesso di
ridurre la spesa corrente a carico del bilancio del Comune al fine di rientrare
negli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità.
4)
A seguito dell’istruttoria, il
Magistrato Relatore riteneva sussistessero i presupposti per l’attivazione
della procedura prevista dall’art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e, pertanto, al fine di acquisire gli ulteriori documenti necessari per
una completa disamina, invitava il Sindaco del Comune di Fino Mornasco a
trasmettere copia conforme all’originale del bilancio di previsione relativo
all’esercizio 2006, delle (eventuali) delibere di approvazione di varianti allo
stesso, nonché copia dei rendiconti relativi agli esercizi 2004 e 2005,
corredate dei pareri del Collegio dei Revisori dei conti, nonché copia degli
atti relativi alla costituenda società
5)
Il Presidente di questa Sezione, con
ordinanza n. 16, in data 20 ottobre 2006, fissava l’adunanza del 30 ottobre
2006 per la discussione, concedendo termine al Comune di Fino Mornasco sino al
26 ottobre per il deposito di memoria illustrativa.
L’ente territoriale, ottemperando alla
richiesta proveniente dal Magistrato Istruttore, in data 26 ottobre 2006
depositava i documenti richiesti ed una nota illustrativa, datata 26 ottobre
2006, con la quale, in particolare, metteva in luce che la situazione
finanziaria del Comune era caratterizzata da sana gestione, non presentando
alcuna situazione di criticità, sia in relazione alla situazione delle entrate
che del debito e del risultato di amministrazione, sempre ampiamente positivo.
Confermava, inoltre, che con atto notarile del 25 ottobre 2006 aveva provveduto
alla “costituzione di una società
patrimoniale a totale partecipazione del Comune” alla quale sarebbe stata
affidata la gestione di alcuni servizi comunali e sarebbero stati trasferiti “alcuni costi relativi all’ultimo bimestre …
con conseguente riduzione … delle poste di spesa corrente …, conseguendo
pertanto anche il rispetto dei limiti del patto di stabilità”.
6) Prima
ancora del deposito dei documenti e della memoria da parte del Comune, il 25
ottobre 2006 è pervenuta alla Sezione una nota a firma di un consigliere
comunale del Comune di Fino Mornasco, capogruppo di un gruppo consiliare di
minoranza, con la quale veniva comunicato che il Consiglio comunale di Fino
Mornasco con delibera in data 20 ottobre 2006 aveva deliberato di procedere
alla costituzione di una società patrimoniale a totale partecipazione pubblica,
da considerarsi quale “surrogato al
mancato rispetto del Patto di stabilità”.
7) In
data 30 ottobre 2006, in limine all’apertura dell’adunanza, è giunta una
comunicazione a firma dell’arch. Gianni Cairoli, nella qualità di
rappresentante di un sindacato dei lavoratori partecipante ad una trattativa
sindacale svoltasi nel Comune di fino Mornasco, in ordine alla decisione
assunta dall’ente di costituire una società di capitali, corredata di alcuni
documenti (studio redatto per conto del Comune da “Laboratorio Utilities &
Enti locali” e dichiarazione a verbale rilasciata dallo stesso arch. Cairoli
nel corso di una trattativa sindacale).
8) All’adunanza
del 30 ottobre 2006, intervenivano i rappresentanti del Comune di Fin......