LOMBARDIA/PER I "BED AND BREAKFAST" NON OCCORRE DELIBERA CONDOMINIALE
TRAFERIMENTI ERARIALI: SPETTANZE 2009
SENTENZA N
SENTENZA
N. 369
ANNO 2008
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK
Presidente
- Francesco
AMIRANTE Giudice
- Ugo
DE
SIERVO "
- Paolo
MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso
QUARANTA "
- Franco
GALLO "
- Luigi
MAZZELLA "
- Gaetano
SILVESTRI "
- Sabino
CASSESE "
- Maria Rita
SAULLE "
- Giuseppe
TESAURO "
- Paolo Maria
NAPOLITANO "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione
Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia
di turismo), promosso con ordinanza del 23 gennaio 2008 dal Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Lauro Laura
contro il Comune di Milano ed altro, iscritta al n. 99 del registro ordinanze
2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 2008.
Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il Giudice relatore
Luigi Mazzella.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16
luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Il Tribunale, nel corso di un giudizio amministrativo di impugnazione di un
atto del Comune di Milano, riferisce che la ricorrente, proprietaria di
un'unità immobiliare, la quale aveva presentato denuncia di inizio attività per
l'apertura di un'attività di bed & breakfast nel proprio
appartamento, era stata invitata dal Comune a produrre l'autorizzazione
condominiale richiesta dall'art. 16-bis della legge della Regione
Lombardia 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende
alberghiere e regolamentazione della case ed appartamenti per vacanze), poi
sostituito dall'art. 45, comma 4, della legge reg. n. 15 del 2007, e che la stessa,
non avendo potuto ottemperare a tale adempimento, si era vista respingere la
chiesta autorizzazione. La ricorrente, pertanto, era insorta contro il
provvedimento del Comune di diniego della autorizzazione, dolendosi che il
regolamento condominiale non precludeva il servizio di bed & breakfast
e deducendo l'eccesso di potere per travisamento, la violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, la violazione degli artt.
3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché la violazione del principio
di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il Tribunale lombardo, l'art. 45 della legge reg. n. 15 del 2007 (che
sostituisce l'analogo art. 16-bis della legge regionale n. 12 del 1997),
nella parte in cui condiziona all'approvazione dell'assemblea condominiale lo
svolgimento dell'attività di bed & breakfast in appartamenti situati
in edifici condominiali, violerebbe in primo luogo l'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. Invero, secondo il rimettente, la norma censurata,
prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per
l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso,
integrerebbe la disciplina del codice civile con un precetto ad essa estraneo e
si ingerirebbe nella materia dei rapporti condominali tra privati, che,
attenendo all'ordinamento civile, è riservata alla legislazione esclusiva dello
Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Secondo il rimettente, poi, la norma regionale - subordinando al permesso
dell'assemblea condominiale l'esercizio dell'attività di bed & breakfast
(art. 45) e non di quella di affittacamere (artt. 41 e 42), nonostante
quest'ultima, avendo ad oggetto un maggior numero di posti letto, può essere
rivolta ad una clientela più ampia - riserverebbe un trattamento deteriore per
un'attività (quella di bed & breakfast) meno invasiva di quella di
affittacamere, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3
Cost.
Considerato
in diritto
Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16
luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
La norma viene censurata sotto due distinti profili. In primo luogo perché
essa, prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per
l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso
dell'immobile, modificherebbe la disciplina codicistica, ingerendosi nella
disciplina di rapporti condominiali tra privati, che costituiscono materia di
ordinamento civile riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato. In secondo luogo,
perché essa disciplinerebbe la predetta attività in m odo ingiustificatamente
difforme rispetto alla corrispondente disciplina dell'attività di
affittacamere, per la quale non è prescritta analoga autorizzazione
condominiale, nonostante quest'ultima, per sua natura, possa coinvolgere unità
immobiliari più estese.
La questione, rilevante nel giudizio a quo, è fondata.
Questa Corte ha più volte affermato che, nelle materie di competenza
legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in
forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite
diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento
civile. Questa Corte ha altresì precisato che l'esigenza di garantire
l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che,
nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra
privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di
eguaglianza (da ultimo sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007).
Nel caso in esame, la specifica norma censurata incide direttamente sul
rapporto civilistico tra condomini e condominio. Essa, infatti, pur inserita in
un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, è destinata a
regolamentare l'interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete
nel condominio.
A tal fine, la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in
modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto dal codice civile e, in
particolare, dagli artt. 1135 e 1138. Tali norme sanciscono che l'assemblea dei
condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal
codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli
condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente
accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento
di condominio.
L'attinenza della norma alla materia condominiale determina, dunque, la lesione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
L'accoglimento della questione compo......