LOMBARDIA/SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
LOMBARDIA/CALENDARIO SCOLASTICO
DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, FIERE E MERCATI
DIREZIONE GENERALE COMMERCIO,
FIERE E MERCATI
UNITA’ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E AA.GG.
CIRCOLARE n. 17 del 4 aprile 2005
Modalità
applicative della l.r. n. 30 del 24.12.2003 “Disciplina delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
In
relazione alle numerose richieste di chiarimento concernenti l’applicazione
degli articoli 8, comma 4, lettera a), 9, comma 14, 17, 19 e 24, comma 3 della
legge in oggetto indicata, si forniscono di seguito le relative indicazioni
applicative.
Criteri per misurare la superficie
di intrattenimento nelle discoteche e nei locali notturni
Qualora
l’attività di intrattenimento svolta nelle discoteche, sale da ballo e locali
notturni sia prevalente a quella di somministrazione pure svolta negli stessi
locali, l’attività di somministrazione non è soggetta a programmazione
regionale e comunale, in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni.
L’art.
8, comma 4 della l.r. n. 30 del 2003 stabilisce che l’attività di
intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata
per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva
a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e
allorché la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente
nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento.
In
relazione alle modalità di misurazione delle superfici sopra indicate, si
ritiene che non siano da considerarsi quali superfici di somministrazione, nell’ambito
dei locali di cui alla lettera l) della DGR n. VII/17516 del 17/5/2004, quelle
occupate dagli arredi per la somministrazione, quali poltrone, divani e tavoli
di ridotte dimensioni.
Si
precisa inoltre che rientrano nella categoria dei locali destinati a “servizi”
di cui all’art. 8.4 lettera a) della legge regionale 30/03 i seguenti:
a)
i
servizi igienici per il pubblico e il personale;
b)
i
camerini;
c)
il
guardaroba;
d)
gli
spogliatoi per il personale;
e)
la
cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
f)
il
locale dispensa;
g)
il
locale preparazione alimenti;
h)
gli
ingressi, i relativi disimpegni (corridoi) e la zona cassa;
i)
locali
filtranti e separanti in genere.
In base
alla ratio dell’articolo in esame, le attività di intrattenimento e quella di
somministrazione devono svolgersi congiuntamente ma non necessariamente nello
stesso momento.
La
ratio di tale disposizione è che le due attività devono essere svolte insieme
ma non necessariamente contemporaneamente.
Somministrazione e vendita di prodotti dolciari nei pubblici esercizi
La l.r. 30 del 2003 ha tra le proprie finalità lo
sviluppo e l’innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle
esigenze dei consumatori, nonché la tutela della salute e la sicurezza
alimentare, senza peraltro apporre restrizioni sulle modalità di vendita
previste dall’originaria normativa statale di riferimento.
In relazione
alle finalità sopra indicate, la legge in questione ha abolito la distinzione
delle tipologie autorizzative previste dalla legge 287 del 1991 perché superate
dalla crescente evoluzione del consumo di pasti fuori casa, subordinandone la
somministrazione alla specifica autorizzazione sanitaria.
Sempre
poi in relazione allo sviluppo delle attività commerciali e delle esigenze dei
consumatori, con l’articolo 9 comma 14, è stata prevista anche la possibilità
da parte dei gestori di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati
autorizzati alla somministrazione.
Inoltre,
la disciplina sopra indicata è in stretta relazione con quanto disposto al
punto 6 del successivo provvedimento attuativo della legge in questione - vale
a dire la DGR n. 17516 del 17.05.2004 Indirizzi
generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande - laddove bar caffè, bar
pasticcerie, bar gelaterie, cremerie, creperie e similari vengono definiti
quali esercizi caratterizzati anche dalla somministrazione di prodotti dolciari
in senso lato.
Nella
definizione di prodotti dolciari rientrano ovviamente anche quelli
preconfezionati quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum e
pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati.
Per
quanto sopra, è ammissibile da parte dei pubblici esercizi la vendita per
asporto dei prodotti dolciari sopra indicati, conformemente alla ratio della
l.r. n. 30 del 2003 e dei suoi provvedimenti attuativi.