LSU: RIVALUTATO L'ASSEGNO PER IL 2006
SPETTANZE ALLE COMUNITA' MONTANE PER SERVIZI ASSOCIATI
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di
disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi
all'anno 2006.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Progetto Interventi
in favore dell'Occupazione
Circolare n. 21 - Roma, 13 Febbraio 2006
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di
mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente
utili, relativi all'anno 2006.
SOMMARIO: Importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di
integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell'assegno
per attività socialmente utili, relativi all'anno 2006.
I - TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei
trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427,
come modificata dall'articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451,
nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile
attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell'80 per cento dell'aumento
derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto
disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella
misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale
concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.
Ciò premesso, si comunica che - tenuto conto della variazione di tale indice
accertata per l'anno 2005 - gli importi riguardanti i massimali in questione
risultano fissati, per l'anno 2006, nelle misure di seguito indicate,
rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:
1) euro 830,77____________784,75
2) euro 998,50____________943,18
Settore edile
1) euro 996,92____________941,69
2) euro 1.198,20____________1.131,82
L'importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per
l'applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, in euro 1.797,31.
II - INDENNITA' DI MOBILITA'
Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell'indennità
di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai
licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, sono, rispettivamente al lordo e
al netto della riduzione istituita dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, i
seguenti:
1) euro 830,77____________784,75
2) euro 998,50____________943,18
Anche per l'indennità di mobilità l'importo della retribuzione mensile per
l'applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in
euro 1.797,31.
III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA
Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche
nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di
disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
19 luglio 1994, n. 451.
L'importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6
agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l'anno 2006 in euro 579,49
che, al netto della riduzione del 5,54 per cento, è pari a euro 547,39.
IV - INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui
all'articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 830,77 ed a euro
998,50.
Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da
liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2005, trovano
invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella
circolare n. 26 del 14 febbraio 2005 (euro 819,62 ed euro 985,10).
V - ASSEGNO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)
L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività
socialmente utili - che, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di
ciascun anno nella misura dell'80 per cento della variazione annuale
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati - è pari, dal 1° gennaio 2006, a euro 495,98. Anche a tale
prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n.
41/1986.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la
rivalutazione in parola né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della
legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in
euro 413,16 mensili.
Il Direttore Generale
Crecco
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